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Impianto fotovoltaico su pergolato in legno: basta la CILA

Tar Roma: per realizzare un impianto fotovoltaico integrato su pergolato in legno già esistente sul quale nei mesi invernali viene posta una copertura in pvc per il riparo dagli agenti atmosferici è sufficiente una CILA

Anche se di recente è diventata famosa per il Superbonus 110%, la comunicazione di inizio lavori asseverata, conosciuta come CILA, non è correlata solo alla maxi agevolazione edilizia, ma è un titolo abilitativo che serve per determinate 'opere edilizie'.

Ce lo ricorda la sentenza 9457 del 1° settembre 2021 del Tar Roma, relativa a un articolato ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un comune che colpisce, tra le altre opere, anche un impianto fotovoltaico integrato su pergolato in legno.

 

CILA per l'impianto fotovoltaico

Per l’apposizione dell’impianto fotovoltaico sul pergolato - sostiene il TAR - è sufficiente la CILA, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, “il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici”.

 

CILA: sappiamo bene cos'è?

Regolata dagli artt. 6-bis commi 2 e 4, e 23-bis comma 3, del dpr 380/2001, si tratta di uno strumento normativo/titolo abilitativo finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria che non tocchino le parti strutturali dell’edificio.

La legge 164/2014 ha esteso gli interventi di manutenzione straordinaria anche a quelli di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.

Con la CILA, quindi, si possono realizzare:

  • interventi di manutenzione straordinaria (come definiti dall'art. 31, comma 1, lett. b, della L. 457/1978), a patto che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, ovvero quegli interventi necessari per rinnovare e sostituire parti dell'edificio o per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo (come definiti dall'art. 31, comma 1, lett. c, della L. 457/1978), a patto che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, ovvero quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; sono compresi in essi gli interventi di consolidamento, di ripristino e di rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  • tutti gli interventi edilizi per i quali nella Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 è indicato come regime amministrativo la CILA.

Impianto fotovoltaico su pergolato in legno: basta la CILA

 

Le differenze tra pergolato e tettoia nella giurisprudenza

  • Pergolato: struttura leggera aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno;
  • Tettoia: utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile, comportando la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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