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Interventi di riparazione o locali idonei per il SuperSismabonus

L'Agenzia delle Entrate afferma l’applicabilità del Superbonus sismico alla realizzazione di interventi di riparazione o “locali" sulla scorta del favorevole parere tecnico fornito dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. infrastrutture e trasporti 58 del 28 febbraio 2017

Con la Risposta a Interpello n. 560 dello scorso 26 agosto, l’Agenzia delle entrate ha affermato l’applicabilità del Superbonus sismico alla realizzazione di interventi di riparazione o “locali" sulla scorta del favorevole parere tecnico fornito dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. infrastrutture e trasporti 58 del 28 febbraio 2017.


Con la Risposta a Interpello n. 560 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate (AdE),  richiamando il parere favorevole fornito dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. infrastrutture e trasporti 58 del 28 febbraio 2017 e delle linee guida ad esso allegate, istituita ai sensi dell’art. 4 di tale decreto, ha confermato che anche gli interventi di riparazione o locali sono ammessi al Superbonus sismico (110%) in quanto comunque dotati di valenza antisismica.

Gli interventi di riparazione o locali sono quelli svolti su singole parti e/o elementi della struttura che non cambiano significativamente il comportamento globale della costruzione e servono a ripristinare parti danneggiate, migliorare la resistenza dell’edificio, impedire meccanismi di collasso locale o modificare un elemento o una porzione limitata della struttura (paragrafo 8.4.1 delle Norme tecniche di costruzione 2018).

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L’affermazione dell’AdE è importante in quanto conferma quanto era stato affermato in via interpretativa in svariati commenti, ossia che, ai fini del Supersismabonus, non è indispensabile che gli interventi garantiscano il guadagno di classi di rischio sismico, essendo sufficiente un più generico miglioramento antisismico.

Ricordiamo che, relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico, il comma 4 dell'art. 119 del D.L. “Rilancio” dispone che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, è elevata al 110% la misura della detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 63/2013 (legge 90/2013).

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

I vari commi dell’art. 16 del D.L. 63/2013 (commi da 1-bis a 1- sexies) che sono richiamati ai fini del Superbonus dall’art. 119 comma 4 del D.L. “Rilancio”, per i quali tutti – al ricorrere dei requisiti di legge, soggettivi e oggettivi - la percentuale del bonus è elevata al 110 per cento, ricomprendono vari interventi, tra i quali rientrano anche (ma non soltanto) quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico.

 


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Tra i commi dell’art. 16 citato richiamati dalla normativa sul Superbonus sono peraltro previsti anche interventi che non contemplano guadagni di classi di rischio sismico: ci riferiamo, specificamente, a quelli di cui al comma 1 bis i cui contenuti sono estesi dal successivo comma 1 ter anche ai fabbricati ubicati nella zona sismica 3.

 

Il parere favorevole della Commissione consultiva sugli interventi di riparazione o locali

La R.I. n. 560/2021 evidenzia che, in considerazione dell'evoluzione normativa che ha interessato il settore delle costruzioni e che trova riferimento attuale nel testo aggiornato delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con D.M. infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e delle relative istruzioni di cui alla circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 adottata con il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (C.S.LL.PP.) sono stati rilasciati due diversi pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio 2017.

Nel dettaglio, la Commissione con parere, prot. n. 3600 del 7 aprile 2021, ha chiarito come gli "interventi di riparazione o locali, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020".

Con un successivo parere, prot. n. 7035 del 13 luglio 2021, che esplicitamente richiama il precedente, la Commissione ha ulteriormente chiarito, come "gli "interventi di riparazione o locali", di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni già date in altri pareri, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del D.P.R. 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.

Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria".

 

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A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili lavori del tipo di quelli di seguito richiamati: interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all'aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.; interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.); interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale. In particolare, con riferimento a tale ultimo punto, a maggior chiarimento del parere del 21 ottobre 2020, rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli "interventi di riparazione o locali" realizzati su una "villetta a schiera" inclusi nell'elencazione esemplificativa su esposta".


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SUPERSISMABONUS 110%, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Stefano Baruzzi.


Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Ciò considerato, con riferimento al caso oggetto della R.I. n. 560/2021 – relativo a interventi da eseguire su una villetta a schiera parte di una pluralità di villette disposte in linea orizzontale -, l’AdE fa presente che ogni valutazione in merito alla possibilità di effettuare interventi "di riparazione o locale", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018, richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che non ricadono sotto la sua competenza in sede di risposta alle istanze di interpello.

Da ciò l’AdE trae la conseguenza che, solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "di riparazione o locali", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018 in osservanza dei chiarimenti sopra richiamati, il contribuente potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti, requisiti e condizioni previsti, ai fini del Supersismabonus, dal comma 4 dell'art. 119 del D.L. Rilancio 34/2020.

 

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Considerazioni finali

La Risposta a Interpello n. 560/2021, per le ragioni già evidenziate, risulta molto utile e positiva per i contribuenti e, al contempo, tale da valorizzare, ancora una volta e ancora di più, l’imprescindibile ruolo e la professionalità (necessariamente richiesta) dei tecnici chiamati a svolgere attività ai fini del Superbonus (o di altre detrazioni per l’efficientamento dei fabbricati) poiché (anche) nei casi come quelli qui in esame (interventi di riparazione o locali) saranno essi a dover certificare l’efficacia antisismica degli interventi.



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Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate che, con tre risposte a interpello del 26 agosto ha affermato l’applicabilità del superbonus sismico alla realizzazione di  interventi di riparazione o “locali”,  ha precisato che il Superbonus “rafforzato”, previsto dall’art. 119, comma 4 ter, del D.L. “Rilancio” per i Comuni dei territori colpiti da gravi eventi sismici, è alternativo al contributo per la ricostruzione cosicché, se si è percepito il secondo, non è possibile richiedere il primo e, infine, ha ribadito che, per gli interventi avviati prima del 16 gennaio 2020, se l’asseverazione di rischio sismico non è stata depositata contestualmente alla richiesta o alla presentazione del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA), resta precluso il “sismabonus” potenziato di cui all’articolo 16 del D.L. 63/2013 nonché il supersismabonus del 110%.

A cura di Stefano Baruzzi

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