Consiglio di Stato: anche in presenza di una concessione in sanatoria condonistica, non esiste dovutezza in deroga dell'agibilità in quanto l'art. 35, comma 20, legge 47/1985 non contiene una deroga generale e indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici.
Aver ottenuto un permesso in sanatoria per una legge condonistica (nella specie, la n.47/1985) non significa automaticamente ottenere una deroga all'agibilità, e quindi all'abitabilità, di un fabbricato. Detta diversamente: c'è differenza tra agibilità urbanistica e agibilità sanitaria.
Il perché è spiegato molto bene dal Consiglio di Stato nella sentenza 6091/2021 dello scorso 30 agosto, relativa ad un ricorso proposto da una società immobiliare contro il diniego, da parte del comune (e confermato poi dal Tar Veneto) al rilascio del certificato di agibilità relativo ad alcune unità immobiliari.
Questi i principali motivi del ricorso:
Palazzo Spada ricorda che il procedimento di rilascio del certificato di agibilità, disciplinato dall'art. 25 del dpr 380/2001 (testo vigente ai tempi della controversia), si articola(va) - sulla base dei seguenti principi fondamentali:
Ebbene che il silenzio assenso si formi, per espressa previsione di legge, in ragione della colpevole inerzia dell’amministrazione procedente solo nel caso in cui l’istruttoria, in ordine al procedimento avviato su istanza di parte, sia integra e sussistano tutti i presupposti – di fatto e di diritto - per l’accoglimento dell’istanza, sono affermazioni che costituiscono principi generali a tutti noti.
Nel caso di specie l’istruttoria, indispensabile per la valutazione della accoglibilità dell’istanza (rectius, delle istanze) non è mai stata completata per responsabilità della società interessata e non per inerzia degli uffici comunali che, pressoché nell’immediatezza rispetto alla richiesta di rilascio dei certificati, avevano “denunciato” la necessità di acquisire documentazione indispensabile ai fini della valutazione dell’accoglibilità o meno delle relative richieste.
Con riferimento, invece, alle specifiche doglianze proposte in sede di appello dalla società nei confronti della sentenza di primo grado che aveva respinto la censura di illegittimità dei provvedimenti di diniego di rilascio del certificato di agibilità per violazione dell’art. 35 della legge 47/1985 (applicabile ratione temporis alla vicenda qui in esame), si evidenzia che:
E' quindi escluso che l'art. 35, comma 20, legge 47/1985 contenga una deroga generale e indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici; e ciò proprio perché - come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 256 del 10 luglio 1996 (e, già prima, con la sentenza 6 settembre 1995 n. 427) - la detta legge intende contemperare valori tutti costituzionalmente garantiti, quali, tra gli altri, da un lato il diritto alla salute e, dall'altro, il diritto all'abitazione e al lavoro.
Una interpretazione che validi una deroga generale e indiscriminata alla normativa a tutela della salute si porrebbe, dunque, in contrasto non solo con l'art. 32 Cost., ma anche con quelle stesse esigenze di contemperamento tra diversi valori costituzionali, sottese all'impianto normativo della legge 47/1985.
In definitiva: mentre potrebbero essere al più derogate disposizioni regolamentari non integrative di precetti della normazione primaria, non possono esserlo disposizioni di natura primaria, in quanto, rispetto ad esse, la deroga di cui all'art. 35, comma 20, legge 47/1985 non è ammessa.
Esclusa con ciò la configurabilità di un'automatica corrispondenza tra condono ed abitabilità, per come chiarito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 256/1996, rileva il Collegio come, nel caso di specie, ad essere violate siano norme che, seppur previste dal citato decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975 (e quindi da norme di carattere regolamentare), nondimeno costituiscono diretta attuazione degli artt. 218 e 221 Testo unico leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
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