BIM
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Verso un nuovo paradigma nella realizzazione delle OO.PP.: l’istituzione all’interno della P.A. dell’Ufficio BIM

Sapranno gli amministratori degli enti locali ed i dirigenti cogliere questa opportunità in tempi brevi?

Le Amministrazioni pubbliche dopo l’attuazione del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) che ha riguardato la digitalizzazione degli uffici amministrativi, si trovano ora nella possibilità di procedere alla digitalizzazione dei processi per la realizzazione delle opere pubbliche come previsto dal D.Lgs.50/2016 (Codice Contratti) e dal D.M.560/2017 (decreto Baratono).

Sapranno gli amministratori ed i dirigenti degli enti locali cogliere questa opportunità in tempi brevi?


BIM e Opere Pubbliche: la normativa cogente di riferimento

Le Amministrazioni pubbliche hanno dato attuazione al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) procedendo alla digitalizzazione della parte amministrativa degli Uffici Comunali in conformità alle indicazioni di AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale ed ora si trovano nella possibilità/opportunità di procedere alla digitalizzazione dei processi per la realizzazione delle opere pubbliche come previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (Codice Contratti) e dal D.M.560/2017 e s.m.i. (decreto Baratono).

Anche le norme dettate dall’Unione Europea, che fissano le linee guida da seguire relativamente agli appalti pubblici, chiedono la progressiva introduzione del BIM nei processi di progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche.

Per poter utilizzare i modelli BIM, che possono essere visti come contenitori di dati e informazioni relativi a tutte le discipline, a tutte le fasi, in stretta relazione tra loro, sempre consultabili, tracciabili, e modificabili nel tempo, la normativa cogente mette a disposizione:

  • il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’art. 23 comma n.13 recita: “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato";

  • il d.m. MIT n.560 del 2017 si pone come obiettivo quello dell’implementazione BIM nella pubblica amministrazione, andandone a stabilire modalità e tempistiche. Il sistema italiano risulta essere ancora legato ai modelli tradizionali e fortemente condizionato dalla legislazione nazionale, dalla quale dipende ogni intervento di costruzione. L’approccio digitale improntato al BIM e sul Project Management porterebbe miglioramenti nella fase di progettazione, gestione e manutenzione, ma anche in quella di realizzazione, aumentando gli  standard di sicurezza dei lavoratori;

  • in data 03/08/2021 è stato pubblicato il Decreto n. 312 del 02/08/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile in materia BIM.  Il nuovo Decreto ha tre finalità:

    1. dare attuazione all’articolo 48, c. 6, del Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Semplificazioni 2021), che prevede l’individuazione di regole e specifiche tecniche per l’uso dei metodi e strumenti elettronici (BIM) di cui all’articolo 23, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), in coordinamento con il precedente DM 560/2017;

    2. introdurre ulteriori modifiche al DM 560/2017 volte ad assicurare la piena operatività del sistema per l’uso di metodi e strumenti elettronici;
    3. individuare i criteri premiali per l’uso del BIM, che le stazioni appaltanti possono introdurre nell’ambito dei criteri di aggiudicazione in attuazione del citato articolo 48, c. 6, del DL Semplificazioni 2021.

  • il d.m. MIT n.560 del 2017 coordinato prevede all’Art.3 - Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, al comma 1 lett.C) che l'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all'adozione di:  “un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.”.

Quindi gli strumenti legislativi ci spingono verso la digitalizzazione delle opere pubbliche, condizione che viene rafforzata dalla considerazione che nel prossimo futuro molti enti locali usufruiranno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o dei fondi stanziati per il “Social housing-Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQua)- Riqualificazione e incremento dell’edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell’accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l’inclusione e il benessere urbano” per i quali è criterio premiante la realizzazione degli stessi in BIM.

Inoltre, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le Linee Guida del MiMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, prevedono l’utilizzo della digitalizzazione delle attività di committenza e di progettazione, in grado di supportare la maggiore efficacia nella gestione degli iter autorizzativi dei progetti, nella attuazione e nella rendicontazione dei lavori eseguiti, nell’ottica ulteriore della gestione del ciclo di vita dei cespiti infrastrutturali.

A livello europeo l’utilizzo della best practice del BIM unito all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di fatto disruptive (nuovi software bim capaci di realizzare prototipi tridimensionali parametrici dell’oggetto da costruire cosiddetti Digital Twin, laser scanner, droni, dati in cloud,ecc.), hanno comportato in Europa una riduzione dei costi delle opere realizzate anche del 20%, con maggiore certezza dei tempi di esecuzione, e dei loro costi, come risulta dal EUBIM Taskgroup Handbook del luglio 2017 ”Manuale per l’introduzione del bim da parte della domanda pubblica in Europa”.

Non si dovrebbero avere quindi remore nell’applicazione del BIM per la realizzazione delle opere pubbliche, perché l’utilizzo di questa best practice ci consente di ottenere una maggiore efficacia ed efficienza nella realizzazione degli interventi, e dovrebbe comportare anche una riduzione delle perizie di variante, degli accordi bonari, degli arbitrati e delle controversie giudiziarie.

 

Ufficio BIM nella Pubblica Amministrazione

 

Istituire l'Ufficio BIM nella Pubblica Amministrazione

Per istituire l’ ”Ufficio per la digitalizzazione delle opere pubbliche” sinteticamente “Ufficio BIM”, all’interno delle pubbliche amministrazioni, gli adempimenti preliminari cui l’Ufficio dovrà far fronte, con il contributo dei Settori interessati e che sono le condizioni che le Stazioni Appaltanti devono assolvere, ai sensi dell’articolo 3 del DM 560/2017, per fare ricorso al BIM sono: 

a) adozione di un piano di formazione del personale;

b) definizione di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software;

c) assunzione di un atto organizzativo.

Con successivo atto si devono approvate le Linee Guida proprietarie dell’Ente (Bim Guide) che faranno riferimento in materia di strutturazione ed organizzazione della modellazione e gestione informativa digitale anche alla Norma UNI 11337 e alla serie normativa  UNI EN ISO 19650 (per quanto riguarda i requisiti informativi relativi alla organizzazione: Organization Information Requirements-OIR e  per quanto riguarda i requisiti informativi relativi al patrimonio: Asset Information Requirements-AIR).

Il personale incaricato delle procedure per l’implementazione del processo BIM si relazionerà con i dirigenti degli altri Settori: Servizi Informatici e Telematici, Contratti Appalti e Provveditorato, Risorse Umane, Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura, ecc. per raggiungere gli obiettivi da indicare nelle Bim Guide a breve e lungo termine.

L’Ufficio BIM potrebbe relazionarsi con associazioni senza scopo di lucro che favoriscono la ricerca e diffusione dell’interoperabilità tra i software bim proprietari (ad es. bSMART International, ed il suo capitolo italiano IBIMI) ed utilizzare programmi open source, sentiti i Servizi Informatici e Telematici, al fine di ridurre il rischio di «vendor lock-in», ossia creazione di un rapporto di dipendenza col fornitore del servizio.  

I suoi componenti dovrebbero poter usufruire dei finanziamenti previsti ex lege nel “Fondo per l’innovazione” del regolamento comunale per finanziare gli adempimenti preliminari relativi a:

a) piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;

b) piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;

c) acquisto norme UNI 11337, serie normativa  UNI EN ISO 19650, ed altre ritenute necessarie;

d) conseguire la certificazione di qualità in conformità alla PdR UNI 74/19: ”Sistema di Gestione BIM – Requisiti”, per quanto riguarda l’Ufficio BIM, e la certificazione di qualità in conformità alla PdR UNI 78/20 :“Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”, per le figure professionali BIM;

e) partecipare a seminari e convegni nazionali e internazionali anche in qualità di relatori (“SAIE” e altri) e pubblicare articoli su riviste specializzate (“ingenio” e altre) e testi in materia.

Sapranno gli amministratori degli enti locali ed i dirigenti cogliere questa opportunità in tempi brevi? Lavorando come funzionario della pubblica amministrazione da oltre 25 anni ed avendo contribuito alla realizzazione di oltre 130 opere pubbliche ricoprendo vari ruoli da ingegnere capo, a progettista, a direttore dei lavori, a collaudatore, a presidente delle commissioni di gare d’appalto, la mia risposta è positiva e fiduciosa. Nel mio cammino professionale fortunatamente ho sempre incontrato amministratori e dirigenti lungimiranti. Considerata anche la funzione anticorruzione, innescata come “effetto collaterale” da questo processo, i motivi ostativi alla sua implementazione sono praticamente inesistenti o insignificanti.

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