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La piscina nel complesso turistico non è una pertinenza: no alla SCIA, serve il permesso di costruire

Tar Campania: un impianto piscina collegato al complesso turistico non può essere considerato quale area ludica pertinenziale senza fine di lucro

Per realizzare una piscina con relativa area attrezzata sottostante è necessario il permesso di costruire e non può assultamente bastare una DIA (oggi SCIA).

Lo ricorda il Tar Campania (Napoli) nella recente sentenza 5658/2021 del 31 agosto, relativa al caso di una piscina a servizio della struttura ricettivo-alberghiera, su area già pavimentata.

Secondo la ricorrente si tratterebbe di un'opera a natura pertinenziale, inidonea a determinare un incremento volumetrico; circa il locale sottostante la piscina, invece, ne sostiene la natura di volume tecnico a servizio della struttura, in quanto destinato ad ospitare le apparecchiature necessarie al ricircolo ed al trattamento dell’acqua contenuta appunto nella piscina.

 

Piscina pertinenziale? No...

Oggetto del contendere è la realizzazione della piscina al di sopra del solaio da edificare in luogo di una originaria tettoia in lamiere.

Tra detta piscina ed il solaio, è prevista la realizzazione di un volume tecnico destinato a contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell’acqua contenuta nella piscina stessa.

Il Tar evidenzia che non può trovare favorevole apprezzamento quanto affermato dalla ricorrente nella DIA oggetto del provvedimento gravato, circa la natura “pertinenziale, strumentale e funzionalmente non autonoma” della piscina.

Sul punto, infatti, va osservato che con ‹‹riguardo al profilo urbanistico non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza in quanto, come già ritenuto da questa Sezione con orientamento che qui si ribadisce “tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede” (cfr. Tar Campania, Napoli - sez. VII - nr. 2088 del 21 aprile 2009; T.A: R. Campania, Napoli, sez. VII n. 1 del 7/0172014)››.

La piscina al servizio del complesso turistico non è una pertinenza: no alla SCIA, serve il permesso di costruire

La piscina è assimilabile a una nuova costruzione

Siccome l’impianto piscina “è strutturalmente destinata in modo durevole a servizio dell’edificio”, in considerazione del contesto e della vocazione dell’edificio a cui la piscina accede, non può ritenersi applicabile, diversamente da quanto sostenuta da parte ricorrente, l’art. 6 comma 1 lettera e-quinquies dpr 380/2001 che include nelle attività di edilizia libera quelle volte alla realizzazione di “aree ludiche senza fine di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”.

Nel caso in esame, infatti, si tratta di piscina a servizio di struttura turistico-ricettiva del cui fine di lucro non può dubitarsi, e la cui realizzazione comporta, tra l’altro, come ricostruito dal verificatore, la sostituzione dell’originaria copertura dell’area mediante una tettoia in lamiere coibentate, con un solaio in laterocemento chiuso su quattro lati, su cui andrà collocata la piscina, cui si aggiunge la creazione di un volume tecnico destinato a contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell’acqua.

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