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Superbonus 110%: ecco la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate con le novità del DL Semplificazioni Bis

Il Fisco ha aggiornato al mese di settembre 2021 la speciale guida al Superbonus 110% con tutte le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis

Arriva un altro aggiornamento, piuttosto rilevante, per la guida/vademecum dell'Agenzia delle Entrate dedicata al Superbonus 110%.

La nuova 'release' è del mese di settembre 2021 e contiene tutte le modifiche apportate in materia dal DL Semplificazioni Bis (77/2021).

La guida si 'concentra' quindi sulle "detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche" previste dagli artt.119 e 121 del DL Rilancio, fornendo informazioni su:

  • natura del bonus e cumulabilità con altre agevolazioni;
  • perimetro dei beneficiari;
  • misura della detrazione;
  • interventi agevolabili;
  • requisiti degli interventi ammessi
  • alternative alle detrazioni (sconto in fattura e cessione del credito);
  • controlli dell'Agenzia;
  • adempimenti.

Superbonus 110%: aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate con le novità del DL Semplificazioni Bis

Le nuove semplificazioni: riepilogo delle novità

Un'intero paragrafo della nuova guida è appunto dedicato alle importanti semplificazioni introdotte dal DL 77/2021 sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi.

In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001.

Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:

  • la mancata presentazione della CILA;
  • realizzazione degli interventi in difformità della CILA;
  • l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
  • la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.

Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell'intervento.

Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 DPR 380/2001).


LA GUIDA AGGIORNATA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SUPERBONUS 110 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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