Superbonus 110%: ecco la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate con le novità del DL Semplificazioni Bis
Il Fisco ha aggiornato al mese di settembre 2021 la speciale guida al Superbonus 110% con tutte le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis
Arriva un altro aggiornamento, piuttosto rilevante, per la guida/vademecum dell'Agenzia delle Entrate dedicata al Superbonus 110%.
La nuova 'release' è del mese di settembre 2021 e contiene tutte le modifiche apportate in materia dal DL Semplificazioni Bis (77/2021).
La guida si 'concentra' quindi sulle "detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche" previste dagli artt.119 e 121 del DL Rilancio, fornendo informazioni su:
- natura del bonus e cumulabilità con altre agevolazioni;
- perimetro dei beneficiari;
- misura della detrazione;
- interventi agevolabili;
- requisiti degli interventi ammessi
- alternative alle detrazioni (sconto in fattura e cessione del credito);
- controlli dell'Agenzia;
- adempimenti.
Le nuove semplificazioni: riepilogo delle novità
Un'intero paragrafo della nuova guida è appunto dedicato alle importanti semplificazioni introdotte dal DL 77/2021 sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi.
In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001.
Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:
- la mancata presentazione della CILA;
- realizzazione degli interventi in difformità della CILA;
- l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
- la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell'intervento.
Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 DPR 380/2001).
LA GUIDA AGGIORNATA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL SUPERBONUS 110 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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