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Elezioni degli Ordini: modifiche al Dpr n.169. Intervista al presidente CNI, Armando Zambrano

Il CNI propone modifiche al Dpr n.169 che regola le elezioni dei consigli degli Ordini. Pubblichiamo un'intervista al presidente Armando Zambrano.

Nel corso del 2013 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali degli ingegneri. Le elezioni hanno seguito le disposizioni contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. Il Decreto in questione presenta tuttavia diversi profili che non si sottraggono a puntuali rilievi critici.
Presidente Zambrano, quali sono le disfunzionalità, le inefficienze e quali i profili critici più rilevanti?

Una prima criticità riguarda l’ampia discrezionalità che è possibile avere nella scelta della data delle elezioni dei consigli territoriali la quale porta a frequenti contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie di vario genere da parte di iscritti e/o soggetti candidati a tutto danno dell’economicità e dell’efficacia dell’attività degli Ordini. Ciò accade perchè il Dpr 169 prevede un termine minino (almeno 50 giorni dalla scadenza del consiglio territoriale) ma non un termine massimo per l’indizione delle elezioni. Ad esempio per il periodo 2009-2013, buona parte delle elezioni per il loro rinnovo è stata indetta a fine luglio/ inizio agosto 2013 penalizzando l’affluenza elettorale. Senza considerare poi la necessità di tenere aperti gli Ordini in un periodo in cui sono tradizionalmente chiusi. Perciò forse sarebbe utile stabilire, con un provvedimento, un’unica data di votazione per tutti i Consigli alle prossime elezioni. Ad esempio, per non limitare il pieno mandato dei consigli in carica si potrebbe pensare a 30 giorni dopo la scadenza del mandato.
Sempre in tema di elezione dei consigli territoriali, una ulteriore disfunzione concerne, poi, il meccanismo di calcolo del quorum, che come è oggi concepito porta ad un grave pregiudizio dello stesso diritto di elettorato attivo.
Inoltre, il Dpr 169 prevede, ancora oggi, nelle elezioni che si tengono per il rinnovo dei consigli nazionali, l’”immediata” trasmissione delle schede elettorali con i nominativi degli eletti attraverso il telefax con tutti i problemi che questo comporta. Nelle ultime elezioni tale procedura ha manifestato evidenti inefficienze. Infatti, nonostante due numeri di telefax messi a disposizione dal Ministero, molti Ordini non hanno potuto adempiere all’immediata trasmissione, dando adito a sospetti e polemiche. Chiediamo, quindi, che per il futuro l’invio delle schede avvenga a mezzo Pec.
Alcune delle criticità elencate in precedenza potrebbero essere superate mediante un semplice intervento del Ministero vigilante. Altri aspetti richiedono, invece, una rivisitazione complessiva di tutta la norma.


Secondo il CNI occorrerebbe una complessiva rivisitazione del dispositivo al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo che sovrintende agli ordinamenti professionali per effetto dell’entrata in vigore del DPR n. 137/2012. Ci può spiegare in quali termini?

Il Dpr 169 si applica solo ad alcune categorie di Ordini (dottori agronomi e forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi e ingegneri), non vale quindi per tutte le professioni. Ma tale impostazione confligge, appunto, con il più esteso ambito di applicazione del recente Dpr 137/2012 che invece si rivolge all’insieme delle professioni “regolamentate”. Per evidenti ragioni di coerenza sistemica sarebbe, quindi, necessario che le previsioni del Dpr 169 abbiano lo stesso ambito di applicazione del Dpr 137/2012 e che perciò, siano estese a tutte le professioni.

Tuttavia, in attesa della rivisitazione più completa del dispositivo, una delle modifiche più urgenti è quella relativa alla concorrenza delle schede votate per il raggiungimento del quorum”. Una disposizione ingiustificatamente limitativa e contraria ai canoni di efficienza ed economicità. Come si può ovviare a tutto ciò?

Attualmente le maggioranze richieste dall’art.3 del Dpr 169 per raggiungere il quorum, nell’elezioni dei consigli provinciali, sono particolarmente gravose. Per cui, nel caso non venga raggiunto il quorum nella prima votazione, lasciare che le schede votate, come prevede la norma attuale, non possano concorrere ai fini del calcolo del quorum nella successiva votazione appare, appunto, una previsione molto poco attenta ai criteri di economicità che siamo tenuti, giustamente, a rispettare. E, inoltre ciò, come è facile comprendere, reca un grave pregiudizio allo stesso diritto di elettorato attivo. E’, pertanto, assolutamente necessaria, allo stato attuale, una modifica normativa che eliminando la parola “non” dal testo di legge vigente consenta di riutilizzare le schede votate anche nelle successive votazioni.