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Demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio: come si calcola il Superbonus?

Agenzia delle Entrate: in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, le spese di efficientamento energetico da Superbonus sono solo quelle relative al volume preesistente

Se c'è demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, l’intero manufatto risultante potrà fruire del Superbonus 110% solo per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico (cioè SuperSismabonus), mentre per quelle di efficientamento energetico (cioè SuperEcobonus) la detrazione non si applica alla parte che eccede il volume preesistente.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella recente risposta 684/2021 del 7 ottobre, inerente il caso di una demolizione e ricostruzione su diverso sedime con un incremento del 20 per cento della superficie.

 

Incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione: come funziona

Il Fisco richiama la nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dove si era chiarito che "a differenza del 'Supersismabonus' la detrazione fiscale legata al 'Super ecobonus' non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam".

In tal caso, quindi il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio: come si calcola il Superbonus?

E il SuperEcobonus?

Per 'prendere' la detrazione delle spese sostenute per l'efficientamento energetico, aggiunge l'Agenzia, gli edifici su cui effettuare gli interventi dovrebbero essere dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Per i casi particolari, l’ultima legge di bilancio (art.1, comma 66, lettera c) ha stabilito che sono compresi, fra gli edifici che accedono al Superbonus, anche quelli “privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”.

Per questi lavori, inoltre, deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l'Ape iniziale.

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