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Sismabonus Acquisti tra asseverazione di rischio e attestazione di conformità dei lavori: occhio alle differenze

Agenzia delle Entrate: a differenza di quanto previsto per l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, che ai fini del Sismabonus Acquisti può essere presentata entro la data di stipula del rogito, per l'attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto asseverato non è fissata alcuna scadenza in merito al deposito

L'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi di Sismabonus Acquisti in una risposta, la n.688/2021 dell'8 ottobre, piuttosto interessante perché ci consente di fare chiarezza sulla differenza che intercorre tra:

  • asseverazione di riduzione del rischio sismico, che per il Sismabonus Acquisti (art.16 comma 1-septies DL 63/2013) va presentata entro la data di stipula del rogito;
  • attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto asseverato, per la quale NON esiste una scadenza di deposito, purché sia presentata al SUAP (sportello unico attività produttive del comune).

 

Asseverazione di riduzione del rischio sismico

Le Entrate, dopo aver riepilogato tutte le specifiche del Sismabonus Acquisti, sottolineano che, con riferimento alla redazione e presentazione dell'asseverazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, posteriormente al rilascio del permesso a costruire da parte del Comune (come nel caso in esame), con il citato decreto sono state definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.

La predetta asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Sismabonus Acquisti tra asseverazione di rischio e attestazione di conformità dei lavori: occhio alle differenze

Attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei lavori

Per questo tipo di attestazione, invece, l'articolo 3 del DM 58 del 2017:

  • al comma 4 stabilisce che: «Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista»;
  • al comma 5 stabilisce che «L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013».

La richiamata norma in merito all'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP, a differenza di quanto previsto per l'asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non richiede che la stessa sia presentata entro la entro la data di stipula del rogito.

In definitiva, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche in materia, il contribuente - nel presupposto che abbia presentato al SUAP, nei termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E (entro la data del rogito), l'asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017 - può accedere al Sismabonus Acquisti.

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