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Abusi edilizi, non si sgarra più: se il comune non demolisce, intervengono Prefetto e Genio Militare

Tar Campania: in virtù delle novità introdotte nel Testo Unico dell'Edilizia dal primo DL Semplificazioni, se il comune ritarda spetta all'ufficio territoriale del governo (Prefettura) intervenire con l'aiuto dei tecnici del genio militare, se necessario

Il comune tentenna nella demolizione di un abuso edilizio? Allora interviene il Prefetto, al massimo entro 90 giorni.

Non si sgarra più, insomma, con il 'nuovo' articolo 41 del Testo Unico Edilizia, 'figlio' delle modifiche apportate in materia di abusivismo dal DL Semplificazioni 1 (76/2020, convertito dalla legge 120/2020).

In tal senso, la sentenza 6327/2021 del 7 ottobre del Tar Napoli è una delle prime in materia a riferirsi proprio all'art.41.

 

L'abuso non demolito

Ci troviamo di fronte all'inerzia comunale dopo la diffida del proprietario dell’immobile confinante per una serie di abusi consistenti in ampliamento della volumetria, mutamento di destinazione di uso del manufatto e realizzazione di un muro di contenimento di rilevanti dimensioni, che quindi ricorre al Tar.

Per il TAR, stante la titubanza dell'ente locale, che aveva ingiunto la demolizione “ad horas” delle opere abusive ma poi non aveva dato seguito al provvedimento (rimasto, quindi, ineseguito), il Prefetto deve abbattere le opere abusive entro 90 giorni e se non interverrà sarà “commissariato” da un dirigente del Viminale che provvederà a sua volta.

Abusi edilizi, non si sgarra più: se il comune non demolisce, intervengono Prefetto e Genio Militare

Le novità dell'art.41

Il Tar evidenzia che si deve affermare l’obbligo di provvedere del Prefetto in forza del nuovo testo dell’art.41 dpr 380/2001.

Tale disposizione, infatti, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione – in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso – ai Prefetti che si avvalgono dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio militare.

La disposizione dell’art.41 - che è il frutto di una novella legislativa introdotta in sede di conversione del DL 76/2020 - innova il sistema sanzionatorio previsto dal dpr 380 concentrando in capo al Prefetto - in deroga quindi alle ordinarie competenze previste negli articoli 27 e segg. in capo a comuni, enti gestori dei vincoli e regioni - il compito di curare le procedure di demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni; benchè la disposizione non sia chiarissima in punto di decorrenza del termine di sei mesi (il riferimento all’accertamento dell’abuso non è univoco) nella fattispecie tale termine è chiaramente (e ampiamente) decorso dato che, anche a voler utilizzare come dies a quo la data del provvedimento che ha ingiunto la demolizione facendo quindi coincidere l’accertamento con la data di emanazione di esso, sta di fatto che tale provvedimento risale al 7 luglio 2020 per cui alla data della diffida 180 giorni erano decorsi.

In definitiva:

  • si ordina al Prefetto di provvedere alla esecuzione dell’ordinanza più volte citata nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
  • si ordina al comune di trasmettere al Prefetto ogni atto, documento o informazione in suo possesso in ordine all’abuso (come dispone l’art.41, comma 2, nel testo novellato) e di fornire al Prefetto ogni supporto di cui egli possa aver necessità per l’esercizio della sua competenza secondo quanto stabilisce il primo comma dell’art.41;
  • in caso di inerzia del Prefetto è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno o un dirigente o funzionario da lui delegato che si attiverà a istanza del ricorrente una volta inutilmente decorso il termine per l’esecuzione sopra fissato.

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