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Superbonus 110% per la ricostruzione di un muro di contenimento: valuta il professionista asseveratore

Agenzia delle Entrate: per stabilire se un intervento di tipo antisismico può rientrare o meno tra quelli agevolati, gli accertamenti devono essere di natura tecnica e non fiscale

Dopo il Superbonus in centro storico (tra unità strutturale e progetto unitario, per intenderci), arriva anche il Superbonus per la riscostruzione, con criteri antisismici, di un muro di contenimento.

Bene: per le Entrate, la risposta (n.706 del 14 ottobre 2021) è sempre la stessa: la fruizione del SuperSismabonus 110% per un intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile e di ricostruzione dello stesso con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, stante il fatto che necessita di accertamenti di tipo tecnico, può essere valutata esclusivamente dal professionista incaricato per il rilascio dell'asseverazione degli interventi.

Tradotto: è inutile che 'chiediate' al Fisco, la responsabilità è tutta del professionista tecnico asseveratore.

 

Ricostruzione antisismica di un muro

In questo particolare caso l'Istante vuole realizzare in ricostruzione, con criteri antisismici, un muro di contenimento che circonda una unità immobiliare di natura residenziale indipendente.

Il contribuente ha comunicato di essere proprietario di una casa indipendente sulla quale intende eseguire alcuni interventi di efficientamento energetico e di risanamento sismico, avvalendosi del 110% evidenziando che il terreno, che forma la base dell'edificio, è contenuto a valle da un muro che ha la funzione sia di contenimento sia di sostegno del medesimo terreno che evidenzia evidenti segni di cedimento con conseguente abbassamento della quota del terreno in sua prossimità.

Il suo 'obiettivo', quindi, è consolidare il muro di contenimento, ricostruendolo con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno su cui sorge la fondazione dell'edificio per evitarne cedimenti. Questo tipo di lavoro è agevolabile col Superbonus 110?

Superbonus 110% per la ricostruzione di un muro di contenimento: valuta il professionista asseveratore

L'indipendenza della struttura non conta

Il Fisco, nel suo lungo excursus, ricorda che, con riferimento agli interventi trainanti finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell'art.119 del DL Rilancio, non va peraltro verificato se gli immobili oggetto di intervento sono funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo in quanto il citato comma 4, al contrario dei precedenti commi 1 e 2, non richiama ai fini del Superbonus tali caratteristiche.

 

Servono accertamenti tecnici

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione del Superbonus, rientrano, ai sensi del summenzionato comma 4, gli interventi indicati nell'articolo 16 del DL 63/2013. Si tratta, in particolare degli interventi per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR.

Il punto focale è che, secondo quanto previsto dal comma 13, lettera b), dell'articolo 119, per i suddetti interventi antisismici, «l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017».

Quindi, qui c'è bisogno di accertamenti di tipo tecnico, che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.

In particolare, l'eventuale riconducibilità dell'intervento descritto dall'Istante a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare - in base alle disposizioni di cui al decreto del MIT 58/2017 - l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico come previsto dal citato articolo 119, comma 13, lettera b) sopracitato.

 

 

 

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