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Green pass negli studi professionali: ecco le linee guida di Confprofessioni

Le linee guida adattano alla realtà degli studi professionali le indicazioni del Governo sulla ripartenza del settore privato

Chi deve esibire il green pass negli studi professionali? Quali sono i soggetti preposti ai controlli? A queste, sicuramente gettonate domande, visto il delicato momento, risponde 'finalmente' una guida di un'assocazione di categoria trasversale, Confprofessioni.

 

La norma generale: per lavorare serve il green pass

Si parte ovviamente dal DL 127/2021 (cd. DL Green Pass Lavoro), recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", dove si è stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.

Il documento redatto da Confprofessioni - disponibile in allegato - si prepone quindi di fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative.

 

I soggetti obbligati

Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro.

Quindi: il libero professionista viene controllato dal titolare dell'attività o dal suo incaricato, mentre il titolare dell'attività viene controllato dal soggetto incaricato (o da se stesso, se manca l'incaricato).

Sebbene ciò non sia indicato espressamente, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli.

Green pass negli studi professionali: ecco le linee guida di Confprofessioni

L'esenzione dal green pass

Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata "nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea".

 

Green pass: come si ottiene

I modi sono sostanzialmente tre:

  • il vaccino (15 giorni dopo la prima dose): validità 12 mesi dalla somministrazione della seconda dose;
  • la guarigione dal Covid, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
  • l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore o 72 ore (per i tamponi molecolari) dall'esecuzione del test.

 

Modalità di verifica

I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e ove possibile al momento dell’accesso nello studio professionale, il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori.

Le verifiche dei green pass possono essere effettuate altresì da un incaricato formalmente nominato, tramite l’utilizzo delle applicazioni previste dalla normativa vigente.

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

 

Cosa succede se si va a lavorare senza green pass

I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza.

L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso ad esempio di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore. Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in questo caso il Prefetto.


Sul sito del Governo, in ogni caso, sono pubblicate delle FAQ 'a 360 gradi' aggiornate quotidianamente che consigliamo di visionare. Questo il collegamento diretto!


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