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Superbonus 110%: nuovi chiarimenti CSLP su opere di sostegno e rapporto tra general contractor e professionisti

Ok al Superbonus 110% per opere di sostegno di terrapieni a monte delle quali si trovino le fondazioni della costruzione, o anche eventuali “cavità antropiche” che sono presenti in aree scavate fin dall’antichità per essere utilizzate come elementi accessori all’abitazione

Il CNI ha pubblicato i quesiti esaminati e i relativi pareri - mese di settembre 2021- della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del DM 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate (cd. Commissione per l'applicazione del Sismabonus).

 

Rischio di degrado strutturale e opere di sostegno: quando si può prendere il SuperSismabonus?

Il primo quesito è relativo ad opere di sostegno di terrapieni, a monte delle quali si trovino le fondazioni della costruzione, o anche eventuali “cavità antropiche” che sono presenti in aree del nostro Paese scavate fin dall’antichità per essere utilizzate come elementi accessori all’abitazione (ricovero animali, raccolta acque, stoccaggio di materiali e prodotti vari, estrazione di materiali da costruzione). Il potenziale rischio per le abitazioni e per la pubblica incolumità è del tutto evidente nel caso in cui il degrado di queste opere possa pregiudicare l’efficienza del sistema fondale in condizioni sismiche.

In questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti, sono fondamentali al fine della corretta progettazione di interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico; interventi che possono essere classificati in una delle tipologie previste dal DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

La Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da situazioni come quelle rappresentate possano essere siano ricompresi tra quelli ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i.., al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica.

In tal senso è però necessario stabilire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico che, in fattispecie del tipo di quelle rappresentate, può essere causato. Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal DM 329/2020, il Progettista, il Direttore dei lavori e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.

I professionisti asseveratori dovranno quindi attestare:

  • il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno;
  • l'appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio, ovvero al carattere sovra condominiale.

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti CSLP su opere di sostegno e rapporto tra general contractor e professionisti

Analisi del rapporto tra contraente generale e professionista tecnico

Dopo aver esaminato la figura del cd. general contractor (GC) nell'ordinamento italiano e le specifiche dell'Agenzia delle Entrate che lo chiamano in causa - leggasi 'studi di fattibilità' - in ottica 110%, la Commissione osserva che, quanto al rapporto che si istaura tra GC, committente degli interventi e professionisti, gli scenari possibili sono molteplici e ciascuno è caratterizzato da specifici profili giuridici e deontologici. E’ infatti possibile che:

  • il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e ne comunichi i nomi al GC; 
  • il GC esegua, in tutto o in parte, con risorse abilitate ai sensi di legge, facenti strutturalmente parte della sua organizzazione, le prestazioni professionali necessarie;
  • il Committente incarichi direttamente i professionisti necessari allo scopo e poi affidi al GC un mandato, con o senza rappresentanza, per pagare i servizi professionali.

La Commissione condivide integralmente il contenuto delle risposte n. 261 e 480 del 2021 dell'Agenzia delle Entrate in particolare quando esse affermano, in modo chiaro, che, per quanto concerne gli oneri oggetto di ribaltamento del costo delle prestazioni professionali, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC e che lo scenario più’ adeguato è quello dell’incarico diretto al/ai professionista/i da parte del beneficiario.

In altre parole, il costo esplicitato nelle asseverazioni/attestazioni/visto di conformità in relazione alle competenze professionali deve coincidere con l’importo delle fatture emesse dal/i professionista/i incaricato/i, determinato con le modalità , e nei limiti, posti dalla legge. Il/i professionisti ha/hanno rapporti professionali solo con il Committente che lo/li incarica direttamente, con il quale pattuisce/pattuiscono il relativo compenso; il GC provvede solo a liquidare i compensi pattuiti in virtù di un mandato specifico.

Si evidenzia tra l'altro che le spese tecniche da indicare in sede di attestazione/asseverazione/visto di conformità debbano essere espresse nei limiti del decreto parametri, senza tenere conto delle previsioni del contratto di lavoro.

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