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Bonus Restauro edifici storici: istanze da febbraio 2022. Testo del decreto e regole. Serve l'asseverazione

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate, o ceduto a terzi, istituti di credito compresi, ma una sola volta

Non solo Superbonus o Bonus Facciate. Arrivano anche nuove agevolazioni edilizie, la prima in ordine di tempo il Bonus restauro edifici storici al 50%, il cui decreto attuativo (a firma del MIC - MInistero della Cultura) è pronto, in attesa del varo definitivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questo bonus, introdotto dal DL “Sostegni-bis” (art.65-bis del DL 73/2021), è 'figlio' di un Fondo da 1 milione di euro per gli anni 2021 e 2022, utilizzabile fino ad esaurimento risorse.

 

Per cosa

Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti per i lavori conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ogni immobile.

L’agevolazione può essere richiesta non solo per il restauro degli edifici di interesse storico e artistico, ma anche per la realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza, per gli interventi di conservazione del bene, per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fuori i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica.

Le spese sono riconosciute sostenute secondo i fini della disposizione solo in presenza dell’attestazione (cioè dell'asseverazione) di un professionista qualificato secondo la normativa vigente.

 

Chi

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolabili, per gli interventi autorizzati, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

Bonus Restauro edifici storici: istanze da febbraio 2022. Testo del decreto e regole. Serve l'asseverazione

Come e quando fare domanda

Le domande per il riconoscimento del bonus possono essere presentate esclusivamente per via telematica dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, al Ministero della Cultura, direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (Dg Abap).

Entro il prossimo dicembre, la Dg Abap predisporrà e renderà disponibile online il modello da utilizzare.

La domanda dovrà contenere:

  • gli estremi del provvedimento di tutela dell’edificio;
  • l’autorizzazione a effettuare gli interventi per i quali si richiede il credito d’imposta;
  • la data di inizio dei lavori;
  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il contributo;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute.

Le richieste saranno trasmesse alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti, che verificheranno l’ammissibilità delle istanze e comunicheranno alla Dg l’esito delle istruttorie e l’ammontare complessivo delle spese ammesse al tax credit. Un provvedimento del direttore generale riconoscerà credito e somma assegnata.

Prima della comunicazione ufficiale agli interessati, la Dg invia all’Agenzia delle Entrate i dati dei contribuenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi e le eventuali variazioni o revoche anche in seguito alle eventuali cessioni operate.

 

Credito d’imposta in compensazione

Il bonus assegnato è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato riconosciuto e non è cumulabile con altri bonus e con la detrazione prevista dall’articolo 15 del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati.

Il credito, in alternativa, può essere ceduto dal beneficiario, anche parzialmente, a terzi, compresi gli istituti di credito, ma la cessione non è replicabile. Il cedente, per perfezionare la procedura, deve comunicare alla Dg Abap i dati anagrafici e il codice fiscale dell’acquirente, nonché l’importo del credito ceduto. La direzione generale comunicherà poi a entrambe le parti l’accettazione della cessione.


IL TESTO (BOZZA NON ANCORA IN VIGORE) DEL DECRETO ATTUATIVO PER IL BONUS RESTAURO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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