Il Governo individuerà superfici e aree idonee (e non idonee) del paese da destinare all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.
Tante le novità che coinvolgono i progettisti soprattutto per quanto riguarda le semplificazioni autorizzatorie, le prestazioni energetiche e la redazione dell'APE.
Attenzione al nuovo decreto legislativo per le energie rinnovabili approvato dal Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 perché è piuttosto rilevante, soprattutto per quel che riguarda le energie rinnovabili.
Il decreto recepisce, nello specifico, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: nel testo si dispone che sarà il Governo ad individuare superfici e aree idonee (e non idonee) del paese da destinare all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.
Gli impianti, per essere a 'norma', dovranno avere potenza complessiva almeno pari ai target fissati dal Piano integrato nazionale energia e clima (Pniec).
In tal senso, verrà stilata una pianificazione degli interventi da effettuare nelle diverse Regioni per raggiungere gli obiettivi di potenza installata prefissati e saranno effettuati i controlli sulle realizzazioni degli impianti.
In virtù di quanto stabilito dall'art.18 comma 1 lett.a) del DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), tutte le aree individuate dal Governo per l'edificazione degli impianti a energie rinnovabili potranno essere soggette a espropri.
Sarà il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) a dettare:
Il provvedimento prevede, inoltre, speciali regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con incentivi ad hoc.
Al rispetto di determinate condizioni, quindi, la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria.
Sono previsti anche regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale.
Il Titolo III Capo I apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal decreto legislativo 28/2011 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
In virtù di questo, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, sarà istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze realizzata e gestita dal GSE.
In sede di prima applicazione, la piattaforma è funzionale alla presentazione delle istanze per l’autorizzazione unica.
Per promuovere l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato II del decreto.
Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del decreto.
Ma cosa deve fare il progettista? Inserire i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma.
Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’art.4-quater del d-.lgs. 192/2005.
Per fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore elettrico con uno o più provvedimenti dell'ARERA, il provvedimento individua le modalità con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico.
Per promuovere l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative, si va a modificare l'art.57 del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 - Decreto Semplificazioni 1.
Il provvedimento modifica l'art.15 del d.lgs. 28/2011 stabilendo che la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'art.4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
IL DECRETO APPROVATO DAL CDM CON TUTTI GLI ALLEGATI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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