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Coibentazione del tetto e Superbonus infissi: attenzione all'incidenza del 25%! I chiarimenti del Fisco

L’area del sottotetto da cui il titolare di un immobile vuole ricavare un lavatoio deve essere esclusa dal calcolo della superficie disperdente lorda. Il proprietario inoltre non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo di nuova installazione

Rispondendo ad un recente interpello, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’area del sottotetto da cui il titolare di un immobile vuole ricavare un lavatoio deve essere esclusa dal calcolo della superficie disperdente lorda.

Il proprietario inoltre non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo di nuova installazione.


Nella recente risposta 779/2021 del 16 novembre scorso, il Fisco evidenzia che, riguardo ad un intervento che prevede sia la coibentazione del nuovo tetto con relative opere di isolamento termico che delle pareti perimetrali realizzate a seguito della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente, essendo l'intervento di coibentazione realizzato su un locale accessorio dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, la verifica del requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta, deve essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare.

 

Il lavatoio crea dubbi

Nello specifico, il contribuente intende realizzare interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente per realizzare un lavatoio non abitabile da utilizzare come locale accessorio per la propria abitazione,

Le Entrate quindi precisano che per il 110% non deve conteggiare la superficie del tetto, se il sottotetto non è riscaldato, dal calcolo della superficie disperdente lorda che, in base alle disposizioni normative, deve essere maggiore del 25 per cento. Il computo andrà fatto sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio.

Coibentazione del tetto e Superbonus infissi: attenzione all'incidenza del 25%! I chiarimenti del Fisco

Coibentazione e 25% di disperdenza: le regole

Il motivo è che la Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha inserito la coibentazione del tetto rientra fra i lavori agevolabili, prevedendo però che nel calcolo della superficie lorda siano incluse le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato.

Sono stati quindi ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. La superficie del tetto, e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio, va dunque esclusa in quanto, come indicato dall'istante, non è un locale riscaldato.


COIBENTAZIONE, SUPERBONUS, INFISSI: RACCOLTA DEGLI ULTIMI CHIARIMENTI

Di recente, sia il MEF che l'Agenzia delle Entrate sono intervenuti spesso sull'argomento. Questi gli ultimi chiarimenti che abbiamo approfondito su Ingenio:

Niente Superbonus infissi

Il proprietario, inoltre, non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo l’agevolazione prevista solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione.

Per tali interventi potrà invece accedere al Bonus Ristrutturazioni (art.16 del DL 63/2013).


LA RISPOSTA 779/2021 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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