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Superbonus 110%: come si calcola il 60% dell'intervento complessivo da completare entro il 30 giugno 2022?

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla percentuale dei lavori da effettuare entro il 30 giugno 2022, il limite di detrazione della spesa in presenza di più unità abitative e alla nuova certificazione Cila.

Quali sono i criteri per definire la percentuale dell’intervento da completare entro il 30 giugno 2022, propedeutico alla fruizione del Superbonus 110% fino a dicembre 2022?

A questa domanda risponde il Fisco nell'interpello 791/2021 del 24 novembre, dove si specifica che, ai fini del Superbonus, il requisito dell’ultimazione del 60% dei lavori alla data del 30 giugno 2022 deve essere calcolato tenendo conto dell’intero intervento e non soltanto dei lavori strutturali antisismici realizzati per quella data.

Non è però l'unico chiarimento contenuto in una risposta piuttosto interessante, visti gli svariati aspetti trattati.

 

Il caso

L'Istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio di cui è comproprietario, insieme ad altre persone fisiche, costituito da tre appartamenti di categoria A/4 ed un deposito pertinenziale di categoria C/2; al termine dei lavori, saranno realizzati cinque appartamenti e tre box auto.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dell’opera, il completamento degli interventi di finizione e impiantistiche avverrà nei termini di validità del permesso di costruire e cioè tre anni, mentre i lavori strutturali saranno effettuati per il loro 60% entro giugno 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2022.

L’istante intende beneficiare, per gli interventi descritti, del Supersismabonus (e non del Superecobonus) e chiede se:

  • per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori da realizzare entro il 30 giugno 2022 (art.119 comma 8-bis DL Rilancio) si debba fare riferimento soltanto alle opere con valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico;
  • il limite di detrazione fiscale sia di 96mila per le quattro unità immobiliari originarie oppure pari a 384mila euro;
  • in base alla nuova modulistica Cila sia necessario presentare oltre alla comunicazione per le opere oggetto di miglioramento sismico (le opere strutturali), anche il permesso di costruire per tutti i lavori non agevolabili (murature, finizioni, serramenti, impianti eccetera).

Superbonus 110%: ecco come si calcola il 60% dell'intervento complessivo

La percentuale del 60%: come si raggiunge?

Le Entrate sottolineano che, ai sensi del comma 8-bis del predetto art.119, richiamato dall'Istante, «per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».

In sostanza, per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno siano stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento "complessivo", tale percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.

 

Il limite di detrazione fiscale

Come precisato più volte dal Fisco, anche ai fini del Superbonus, nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Pertanto, nel caso di specie, atteso che l'edificio all'inizio dei lavori è composto da 4 unità immobiliari, il limite di spesa ammesso al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento richiesto dalla norma e non oggetto dell'istanza, è pari a 384.000 euro (96.000 x 4).

 

Modello CILA: non è competenza dell'Agenzia delle Entrate

Qui il Fisco 'alza le mani': esulano infatti dall'ambito dell'istituto dell'interpello tutte quelle ipotesi contraddistinte da una spiccata rilevanza di profili fattuali la cui veridicità e correttezza è compiutamente riscontrabile solo in sede di accertamento, nonché quelle fattispecie caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o altri soggetti che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cosiddetti "accertamenti di tipo tecnico").


LA RISPOSTA 791/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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