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DL Antifrodi, comunicazione cessioni crediti con profili di rischio: le regole per sospensione e annullamento

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'atteso provvedimento sui controlli delle comunicazioni della cessione del credito dopo l'entrata in vigore del DL 157/2021

Il provvedimento definisce criteri e modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni inviate all’AdE.


Con la pubblicazione del provvedimento prot. n. 340450/2021 del 1° dicembre 2021, l'ultimo tassello - per ora - del DL Antifrodi (157/2021) prende forma: il 'documento di prassi' dell'Agenzia delle Entrate stabilisce infatti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all’art.122-bis, commi 1 e 2, del DL 34/2020 (Rilancio), introdotto dall’art.2 del DL 157/2021 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.

I nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate

Il provvedimento era previsto al comma 1 dell’art.2 del DL Antifrodi, che ha introdotto nel DL Rilancio il sopracitato art.122-bis rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti” e, di fatto, applica le previsioni contenute nello stesso articolo 122-bis.

 

Criteri selettivi

Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122, che presentano profili di rischio, sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’art.122-bis, comma 1.

La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’art.122-bis, comma 1, secondo periodo, del DL, riferiti:

  • a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Antifrodi bonus, comunicazione cessioni crediti con profili di rischio: le regole per sospensione e annullamento

Procedura di sospensione

Per le comunicazioni di cui sopra, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi dell’articolo 122-bis comma 1.

Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.

In particolare:

  • a) la sospensione delle comunicazioni di cui all’art.121 è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • b) la sospensione delle comunicazioni di cui all’art.122 è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione.

 

Annullamento o sblocco della comunizazione: come funzionano?

Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata.

Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione (1 mese), le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020.

 

Riepilogo finale

Il provvedimento individua i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Inoltre, in coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, sono modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Riassumendo al volo:

  1. se la comunicazione contiene elementi/profili di rischio, viene 'sospesa' al massimo per 30 giorni. La comunicazione della sospensione (dall'Agenzia al contribuente) deve essere trasmessa entro 5 giorni;
  2. se, dopo le verifiche, il Fisco conferma gli elementi di rischio, la comunicazione si considera annullata;
  3. se, dopo le verifiche, il Fisco NON conferma gli elementi di rischio, la comunicazione si considera effettuata.

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