Superbonus
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Ipotesi di decadenza dal Superbonus 110%: la posizione del MEF e la normativa di riferimento

Questo studio indaga e anticipa alcune conseguenze che potrebbero presentarsi in applicazione delle recenti norme in materia di Superbonus, laddove il Legislatore ha inteso agevolarne l’applicazione introducendo norme sostanzialmente derogatorie (e a termine).

Come ormai è ben noto non sempre questo porta a semplificazione e, soprattutto, a certezze applicative.

L’approfondimento che l’Autrice fa non è un commento a risoluzioni giurisprudenziali - che ancora non esistono vista l’attualità delle problematiche - ma la loro anticipazione e disamina e suggerendone possibili soluzioni.

In questo sta la sua originalità e la sua utilità: consentire una consapevole prevenzione.

* Presentazione di Ermete Dalprato


Torniamo su un argomento già in parte trattato con l’articolo “Superbonus 110% e stato legittimo degli immobili: cosa ne pensa la giurisprudenza”, vista la persistenza d’interrogativi sugli effetti che l’assenza dello stato legittimo dell’immobile, oggetto di interventi incentivati, può avere sull’ottenimento del superbonus fiscale.

Comprendere come operare concretamente non può prescindere dall’analisi dello stato della normativa così come dal significato dei chiarimenti forniti dal MEF (“Superbonus 110% su immobili abusivi, massimali di spesa, montascale: gli ultimi chiarimenti ufficiali del MEF”).

 

Normativa: artt 49 e 50  DPR 380/01, art 119 co 5 bis e 13 ter L 77/2020

Le interazioni tra detrazioni fiscali ed illeciti edilizi sono trattate dall’art. 49 co 1 D.P.R. 380/01 che, in linea generale, statuisce che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di  enti pubblici. Il contrasto deve riguardare  violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”.

 

Interventi soggetti a SCIA

Questa disposizione trova applicazione per tutti gli interventi che fruiscono del superbonus 110 % ma che non sono stati liberalizzati in forza dell’art. 119 comma 13-ter legge 77/2020 (es. ristrutturazione ricostruttiva realizzata con demolizione e ricostruzione).

Per tali interventi il titolo abilitativo edilizio dovrà contenere l’asseverazione dello stato legittimo degli immobili interessati e l’eventuale realizzazione di interventi in difformità dallo stesso comporterà la decadenza dal beneficio fiscale in discussione.

Va poi rammentato che ai sensi dell’art. 49 comma 3 dpr 380/01 “Il diritto  dell'amministrazione finanziaria  a recuperare  le imposte dovute in misura  ordinaria  per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre  anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune” (da effettuarsi entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori ovvero dalla conoscenza del fatto).

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Interventi soggetti a CILA Superbonus

Diversamente, per gli interventi liberalizzati e come tali realizzabili previa presentazione della c.d. CILA superbonus, l’art. 119 ter ultimo capoverso L. 77/2020, statuisce che “per gli interventi di cui al presente comma”(ovvero quelli soggetti a CILAS) “la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera  esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del comma 14.

La disposizione richiamata, in concreto, mira semplicemente a chiarire che la decadenza già prevista dall’art. 49 D.P.R. 380/01 in caso di interventi assentibili per il tramite di un titolo edilizio (Permesso di costruire ovvero SCIA), opera anche per gli interventi completamente liberalizzati realizzati previa presentazione di una CILA che non ha natura di titolo abilitativo edilizio.

Le condizioni al ricorrere delle quali opera la decadenza dal beneficio non divergono da quelle ordinarie, al netto dell’ipotesi prevista in caso di annullamento del titolo abilitativo, considerato che la CILA è comunque una comunicazione che produce effetti solo se gli interventi edilizi da realizzare siano pienamente conformi alla normativa urbanistico-edilizia.

In relazione ai rapporti tra il Superbonus 110% e lo stato legittimo degli immobili, si veda l’articolo “Superbonus 110% e stato legittimo degli immobili: cosa ne pensa la giurisprudenza”.

Nel chiarimento fornito dal Sottosegretario Sartore (seduta Commissione parlamentare IV del 16/09/2021, in allegato all’articolo “Superbonus 110% su immobili abusivi, massimali di spesa, montascale: gli ultimi chiarimenti ufficiali del MEF” ), si specifica che qualora l’immobile sia stato oggetto di una sanzione pecuniaria alternativa al ripristino dello stato dei luoghi (considerato che per parte della giurisprudenza tale pagamento non ha i medesimi effetti del rilascio di una sanatoria edilizia) potrà godere del superbonus 110%.

 

Disposizioni comuni ad entrambe le fattispecie

Opera per entrambe le fattispecie il comma 5 bis dell’art. 119 L. 77/2020 a mente del quale si distinguono:

  • violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, limitatamente all’irregolarità od omissione riscontrata;
  • violazioni sostanziali che siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi e che implicano la decadenza dal beneficio limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

La disposizione è stata richiamata nel riscontro reso dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze Castelli circa la fattispecie in cui, nel corso dei lavori,  vengano commesse delle violazioni per le quali sia possibile la regolarizzazione, previo pagamento di una sanzione pecuniaria ovvero attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.

In estrema sintesi il Viceministro conclude che, qualora si rilevino delle difformità, il beneficio verrà meno, in applicazione dell’art. 119 co 5 bis L. 77/2020, unicamente per la parte interessata dalla difformità.

In questo caso l’Amministrazione finanziaria avvierà un procedimento per il recupero del beneficio fiscale eventualmente riconosciuto.

In merito a quest’ultimo aspetto va tenuto in considerazione quanto previsto dall’art. 50 co 4 e 5 D.P.R. 380/01 a mente del quale: “4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49. 5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma  4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del  pagamento  delle  somme  dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma”.

L’applicazione della disposizione richiamata nel contesto specifico del superbonus 110 % solleva una serie di questioni che, con tutte le cautele del caso ed in attesa di un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria, meritano quanto meno il tentativo di un’analisi logico-giuridica.

L’art. 50 D.P.R. 380/01 disciplina diverse ipotesi di agevolazioni fiscali e, considerata la genericità dei commi sopra citati, non può porsi in dubbio la sua applicazione anche in relazione al bonus in discussione.

Va rilevato che, diversamente della passata disposizione di cui all’art. 46 comma 4 L. 47/85, che letteralmente limitava l’efficacia della norma all’ottenimento di un condono edilizio, l’attuale art. 50 D.P.R. 380/01 si riferisce genericamente ai permessi in sanatoria, comprendendo pertanto sanatorie straordinarie (condoni) ed a regime (accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01).

Continuando l’analisi va altresì rilevato che l’art. 50 si sostanzia in una previsione derogatoria che può trovare applicazione solo per i casi in questa disciplinati.

Si pone pertanto il quesito se il venir meno degli effetti dei provvedimenti di revoca sia possibile solo previo ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria, considerato che ordinariamente le opere incentivate di maggior rilievo, attenendo ad interventi di recupero dell’esistente, sarebbero assentibili con SCIA.

Come noto la sanatoria edilizia a regime, ovvero l’accertamento di conformità edilizia, opera solo nei casi di c.d. doppia conformità edilizia (art. 36 comma 1 e 37 comma 4 D.P.R. 380/01) per  i c.d. abusi formali, per cui la carenza rilevata riguarda solo il titolo abilitativo edilizio.

Se la disposizione citata di cui all’art. 50 D.P.R. 380/01 ha come obbiettivo il non sanzionare con la decadenza dal beneficio fiscale i casi di abuso formale successivamente emendati con l’ottenimento del titolo edilizio, allora per la stessa ratio potrebbe trovare applicazione anche nei casi in cui l’intervento sia assentibile con diverso titolo edilizio.

Sulla scelta del titolo in sanatoria va tuttavia considerato che l’art. 119 L. 77/2020 (del pari norma derogatoria) opera solo in regime ordinario, ovvero qualifica gli interventi incentivati quali manutenzione straordinaria solo se oggetto di una CILA che intervenga  prima della loro realizzazione.

Dovendo invece ragionare di sanatoria l’intervento dovrà essere qualificato secondo il disposto di cui all’art. 3 D.P.R. 380/01 ed a tale qualifica farà seguito la scelta del titolo in sanatoria ovvero (salvo quanto previsto dalle diverse leggi regionali):

  • Permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite in assenza di SCIA ex art 23 comma 1 DPR 380/01;
  • Sanatoria ex art 37 co 2 DPR 380/01 per gli interventi di cui all’art 22 comma 1 e 2 DPR 380/01 eseguiti in assenza di SCIA.

Per quanto riguarda le opere soggette ordinariamente a CILA, l’art. 6 bis DPR 380/01 prevede che, qualora manchi la comunicazione necessaria, sia comminabile una sanzione pecuniaria di 1000 €.

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