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Incentivi per i sistemi BACS (Building Automation and Control System)

I BACS agiscono attivamente sul fabbisogno energetico dell’organismo edilizio perché bilanciano la regolazione degli impianti tecnologici in funzione delle condizioni climatiche esterne, riducendo il consumo energetico e migliorando il comfort termo-igrometrico degli occupanti.

Come raggiungere un maggior risparmio energetico per il nostro edificio? Una efficace soluzione è rappresentata dai sistemi BACS (Building Automation and Control System).

Tali strumenti agiscono attivamente sul fabbisogno energetico dell’organismo edilizio perché bilanciano la regolazione degli impianti tecnologici in funzione delle condizioni climatiche esterne, riducendo il consumo energetico e migliorando il comfort termo-igrometrico degli occupanti.

In questa trattazione vedremo quali sono gli incentivi fiscali previsti per l’installazione e la messa in opera di questi sistemi.


Che cosa sono e come si classificano i sistemi BACS

L’installazione di sistemi per l’automazione, il controllo e il monitoraggio finalizzati al risparmio energetico dell’edificio viene promossa inizialmente dalla Direttiva Europea EPBD 2010/31/UE all’articolo 8.  

Successivamente, la Direttiva UE 2018/844 del 30 maggio 2018 ha apportato delle modifiche significative alla direttiva originaria, obbligando il legislatore nel breve periodo ad una revisione del Dlgs 192/2005 e quindi della Legge 90/2013. 

Con il termine BACS si intende l’insieme dei dispositivi atti alla automazione e regolazione intelligente dei comandi di gestione degli impianti tecnologici di un edificio. 

Dopo l’uscita della sopramenzionata direttiva EPBD, sono stati emanati numerosi standard EN. In particolare, in riferimento ai sistemi di Building Automation, è opportuno citare lo standard UNI EN 15232-1:2017 “Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici”. La norma definisce quattro classi di efficienza crescente per classificare i sistemi di automazione e controllo degli edifici:

  • Classe D “Non Energy Efficient”: si tratta del livello inferiore e si riferisce ad impianti tradizionali privi di sistemi di automazione;
  • Classe C “Standard, Riferimento”: rappresenta il livello minimo di dotazione di dispositivi BACS, in altre parole il requisito minimo richiesto dalla EPBD;
  • Classe B “Advanced”: è il livello avanzato di Building Automation;
  • Classe A “High Energy Performance”: costituisce il livello massimo di prestazione raggiungibile attraverso sistemi BACS, poiché rappresenta edifici con dispositivi dotati di precisone e completezza del controllo altamente elevati. 


Tale classificazione può essere applicata sia a edifici civili che a edifici commerciali, uffici, ospedali etc. ed è funzione della performance di automazione raggiunta negli impianti tecnologici installati nell’edificio.

 

Gli incentivi fiscali per l’automazione e il controllo dell’edificio

Le detrazioni fiscali afferenti i sistemi BACS fanno riferimento al comma 88, articolo 1, della Legge 208/2015, a norma del quale si stabilisce che è agevolabile l’installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza  dei  consumi energetici da parte degli utenti e a garantire  un funzionamento efficiente degli impianti, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

Possono accedere agli incentivi tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. 

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali gli organismi edilizi, alla data di inizio lavori, devono essere: esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi; a destinazione d’uso residenziale; dotati di impianto di climatizzazione invernale, così come definito dalla faq n. 9D dell’ENEA.

Il limite massimo di detrazione ammissibile è di 15mila euro per unità immobiliare, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, (per date antecedenti non è previsto alcun massimale).

 

Incentivi per i sistemi BACS (Building Automation and Control System)

 

Requisiti tecnici dell’intervento

L’installazione di sistemi per il controllo e l’automazione degli impianti deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che posseggano le seguenti caratteristiche: 

  • Mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica di dati;
  • Mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; 
  • Consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Inoltre, per interventi con data inizio lavori a partire al 6 ottobre 2020, la misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti. Per i sistemi di Building Automation, installati congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma UNI EN 15232-1:2017, menzionata all’inizio di questo articolo. 

 

Spese ammissibili

Tra le spese incentivabili rientrano la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Sono incluse le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.)

Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le suddette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

 

Documentazione necessaria

È obbligatorio trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere, la Scheda descrittiva dell’intervento. Per ulteriori dettagli in merito alla documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario si rimanda al Vademecum ENEA Building Automation.

 

Installazione di sistemi BACS con l’Ecobonus al 65%

L’ECOBONUS è la detrazione IRPEF o IRES spettante ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico di edifici esistenti. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dividere, in 10 rate annuali di pari importo.

 

Quadro riassuntivo BACS Ecobonus

 

Installazione di sistemi BACS con il Super-Ecobonus al 110%

Il SUPERBONUS è un’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (Decreto-legge n.34/2020) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico degli edifici esistenti, prevista dall’Ecobonus e dal Sismabonus. 

La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

All’art. 121 del D.L. Rilancio viene stabilito che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 del D.L. possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 
  • Per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

I requisiti principali per poter accedere ai suddetti incentivi sono:

  • Realizzazione di almeno uno degli interventi c.d. trainanti a cui si possono aggiungere gli interventi c.d. trainati;
  • Nel caso dell’Ecobonus: miglioramento di due classi energetiche dell’edificio di partenza (inteso ai sensi del D.Lgs 192/2005) ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta attestata attraverso attestato di prestazione energetica sull’edificio (APE: ex ante - ex post);
  • Asseverazione tecnica rilasciata dai tecnici abilitati su:
  • Congruità spesa (asseverata con voci di costo da Prezzari Regionali e/o Prezzari DEI oppure, in presenza di voci complesse non presenti in questi, tramite analisi prezzi); 
  • Rispetto criteri ambientali minimi sui sistemi di isolamento (Materiali CAM);
  • Requisiti di prestazione energetica involucro - impianto;
  • Efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico (in questo caso deve essere il Progettista che compila Allegato B del DM 24/2020 che modifica il DM 58/2017)
  • Visto di conformità fiscale rilasciato ai sensi dell’art 35 del D. Lgs. 9/7/1997 n. 241 dai soggetti indicati dalle lettere a) e b) del comma 3, art. 3 del Regolamento di cui al DPR n. 322/1998 e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del citato D. lgs. N. 241/1997, ai fini dell’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

 

Ai sensi del comma 9, art. 119 della Legge 77, il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • I condomini;
  • Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Gli Istituti autonomi case popolari (Iacp);
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991;

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. 

Il vincolo da rispettare per gli interventi c.d. “trainati” è che l’unità immobiliare oggetto di intervento sia residenziale. Gli interventi trainati, tra cui l’installazione di sistemi di Building Automation, sono quelli elencati nel comma 2 dell’art. 119. Si tratta di tutti gli interventi per i quali è attualmente riconosciuto l’ecobonus, ossia quelli contenuti nell’art. 14 del DL 63/2013. 

È fondamentale precisare che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione e, inoltre, devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

 

Detrazione fiscale BACS SuperBonus 110%

 

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