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Superbonus in condominio minimo: pertinenze dentro o fuori dal calcolo del massimale? Le discriminanti

Agenzia delle Entrate: le pertinenze situate in un edificio diverso da quello condominiale vanno escluse dal calcolo di spesa

Ai fini del Supersismabonus 110%, il limite massimo di spesa per i lavori di miglioramento sismico sulle parti comuni di un mini condominio con due abitazioni e un cortile comune, dove sono ubicate, in un edificio accessorio, due pertinenze di proprietà di uno dei due condòmini, va calcolato in funzione delle due unità abitative, mentre le pertinenze, un'autorimessa/box e una cantina autonomamente accatastate, non partecipano in quanto situate in un edificio separato e diverso da quello principale.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 806 del 13 dicembre 2021, specificando di fatto che le pertinenze situate in un edificio diverso da quello condominiale vanno escluse dal calcolo di spesa.

Box e cantina, che a detta dell'istante saranno demolite e ricostruite in sagoma, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico, non possono essere considerate in maniera unitaria rispetto al fabbricato principale. Per gli interventi sulle stesse, il contribuente potrà, comunque, fruire del Superbonus calcolato su un distinto limite di spesa pari a 96mila euro.

 

Condominio con due abitazioni e pertinenze

L'istante vuole sapere, per il calcolo della spesa massima agevolabile, rilevano anche le pertinenze situate nel fabbricato accessorio, separato da quello principale ma ubicato nella medesima area cortiliva, alla luce di alcuni interventi antisismici che sarebbero stati effettuati sulle parti comuni dell'edificio principale, costituito appunto da due abitazoni più cortile (cd. mini condominio o condominio minimo).

Superbonus in condominio minimo: pertinenze dentro o fuori dal calcolo del massimale? Le discriminanti

Pertinenze: quando dentro e quando fuori dal calcolo?

Il Fisco ricorda che con circolare n. 30/2020 si è già chiarito che, in linea con quanto previsto per l'ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche per l'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, ma non di quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

In questo specifico caso, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare di proprietà del coniuge dell'istante in quanto situate in un fabbricato separato da quello condominiale.

 

I due distinti limiti di spesa

In definitiva, il contribuente potrà determinare la detrazione con due distinti limiti di spesa:

  1. per gli interventi condominiali il limite complessivo sarà pari a 192mila euro (96mila per le due unità immobiliari di cui si compone l'edificio in condominio). In particolare, fruirà del beneficio in base alla spesa a lui imputata ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare;
  2. per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze potrà invece calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.

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