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Ordine degli Ingegneri di Roma: illegittimo il quarto mandato consecutivo

Cassazione: ai fini del rispetto dei tre mandati consecutivi, si deve tener conto anche dei mandati derivanti da operazioni elettorali i cui atti amministrativi siano stati annullati

La Corte di Cassazione Civile (Sez. II), con la sentenza 39375/2021 del 10 dicembre scorso ha accolto il ricorso contro le elezioni del 24 febbraio 2017 per il rinnovo dell'Ordine degli Ingegneri di Roma per il quadriennio 2017-2021, sancendo l'ineggibilità - per il quarto mandato consecutivo - dell'attuale presidente.

 

I fatti e l'oggetto del contendere

Oggetto del contendere è la decisione resa in data 11 luglio 2019 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha rigettato il reclamo con cui era stato impugnato il risultato delle elezioni svolte il 24 febbraio 2017 per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma per il quadriennio 2017/2021.

Tale decisione ha escluso la ravvisabilità di una violazione dell'art. 2 comma 4-septies del DL 225/2010, convertito dalla legge 10/2011, in relazione all'art. 2 comma 4 del dpr 169/2005, che impone il limite di tre mandati consecutivi, con riguardo all'elezione dell'ingegnere poi confermata nella carica di presidente, nonché alla elezione della lista dalla stessa capeggiata.

I reclamanti avevano allegato che l'ingegnere in questione era stata eletta per tre mandati, ricoprendo la carica di Vicepresidente, Consigliere Segretario e Presidente nei mandati consecutivi 2005-2009, 2009-2013 e 2013-2017, sicché il mandato 2017-2021 sarebbe stato il quarto mandato consecutivo.

Secondo il CNI, però, per il mandato 2005-2009 era intervenuta decisione consiliare di annullamento delle operazioni elettorali (n. 4/2007), con la conseguenza che lo stesso non potesse "essere utilmente computato nel novero dei mandati consecutivi di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 169/2005, come modificato dall'art. 2, comma 4 septies D.L. 2010/225", atteso che l'"annullamento della procedura elettorale, travolgendo
ontologicamente il legittimo insediamento del Consiglio dell'Ordine, impedisce l'effettiva consumazione del mandato da parte dei consiglieri eletti nella tornata. Tale mandato va considerato tamquam non esset in accordo alla natura giuridica dell'annullamento".

Esclusa, pertanto, l'ineleggibilità dell'ingegnere poi eletto presidenteil CNI ha altresì negato che la stessa avrebbe potuto comportare la decadenza dell'intero Consiglio dell'ordine, essendo individuale il voto espresso in favore dei singoli consiglieri.

Ordine degli Ingegneri: illegittimo il quarto mandato consecutivo

I motivi di ricorso

Secondo i ricorrenti, tra l'altro:

  • il CNI avrebbe irragionevolmente negato rilevanza al primo mandato svolto dall'ingegnere, ritenendo computabile il secondo (2009-2013), benché anche le elezioni relative a quest'ultimo fossero state dichiarate illegittime;
  • sussiste violazione dell'art.2 comma 4 del dpr 169/2005, come modificato dall'art.2 comma 4-septies del DL 225/2010 (limite dei tre mandati), anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale che nega rilevanza - ai fini della interruzione della sequenza dei mandati - ai commissariamenti e che attribuisce efficacia ex nunc all'annullamento dell'elezione con salvezza degli atti adottati dall'organo fino a quel momento. L'unico limite alla computabilità dei mandati sarebbe quello esplicitato dall'art.51 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che considera non computabile il mandato solo allorché il medesimo si sia protratto per un tempo inferiore alla metà della durata prevista.

 

La decisione finale della Corte Surprema (con le motivazioni riassunte)

La Cassazione, con la sentenza in parola (allegata sotto), ritiene fondato il secondo motivo di ricorso.

L'art.2 comma 4-septies, del DL 225/2010, convertito dalla legge 10/2011, stabilisce che le disposizioni di cui all'art.2, comma 4, del regolamento di cui al dpr 169/2005 (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali), ove sono disciplinati la durata della carica e la rieleggibilità dei consiglieri dei consigli territoriali degli ordini professionali, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

Tali mandati consecutivi non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui il singolo consigliere, sicché il numero di tre, ai fini della norma in esame, è indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell'eventuale suo avvicendamento, dovendo, piuttosto, essere riferito alla durata oggettiva della consiliatura, rispondendo il limite di rieleggibilità all'esigenza di impedire un quarto mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura.

Al contrario di quanto affermato dal CNI - sottolineano gli ermellini - ai fini del rispetto dei tre mandati consecutivi, si deve tener conto anche dei mandati derivanti da operazioni elettorali i cui atti amministrativi siano stati annullati.

Come sancito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 173/2019, infatti:

  • l'annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali, seguito da una gestione commissariale, non rende ex se inconfigurabile il mandato dei consiglieri, in maniera da rimanere esso del tutto privo di rilievo agli effetti della causa tipizzata d'ineleggibilità;
  • l'annullamento di una tornata elettorale per la costituzione di un organo collegiale (nella specie, elezione del consiglio dell'ordine degli ingegneri), stando ai principi di conservazione degli atti ed in materia di
    funzionario di fatto, non travolge l'attività a suo tempo svolta dal soggetto anche solo materialmente investito della funzione.

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