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Mini condominio e Superbonus 110%: percentuali sui pagamenti, limiti di spesa, interventi trainati e trainanti

Agenzia delle Entrate: ok al Superbonus 110% degli altri eventuali costi collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati, ma sempre con l’attestazione di un tecnico abilitato

Tre nuovi, interessanti quesiti confluiscono nella risposta 809/2021 del 14 dicembre scorso dell'Agenzia delle Entrate, che si occupa ancora di condominio minimo (o ridotto, o "mini").

 

Chi effettua i pagamenti?

In caso di lavori da Superbonus effettuati su un condominio minimo, chi deve effettuare i pagamenti, per non perdere l’agevolazione?

E' possibile, per i condòmini, pagare indifferentemente ognuno la propria quota al fornitore (con fatture intestate ai singoli condòmini) o incaricare uno di essi di effettuare il pagamento del totale (con fatture intestate al condòmino incaricato)?

Le Entrate, per rispondere al primo quesito, richiamano la circolare 24/E/2020 ricordando che, per i mini condomini, a differenza dei “grandi”, non è necessaria, tra l’altro, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio).

Detto questo, di conseguenza, per prendere il Superbonus sui lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni, non essendo tenuti a richiedere il codice fiscale del condominio, possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti.

Le fatture, quindi, dovranno essere emesse nei confronti del condòmino che effettua – o di entrambi i condòmini che effettueranno –  anche i correlati adempimenti.

Inoltre:

  • il 110 spetta anche a colui che non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulta, invece, intestatario dei predetti documenti (si tratta di una precisazione fornita con la circolare n. 7/2021 in tema di agevolazioni per ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico, ma applicabile anche ai fini del Superbonus).
  • per accedere alla detrazione è indispensabile che i documenti di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l'indicazione della relativa percentuale;
  • ciascun condòmino, indipendentemente dalla scelta effettuata dall'altro, potrà decidere di usufruire direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Mini condominio e Superbonus 110%: percentuali sui pagamenti, limiti di spesa, interventi trainati e trainanti

Qual è il limite di spesa ammesso per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento?

Si tratta, nello specifico, dell'intervento "trainato" di sostituzione della caldaia di riscaldamento condominiale con una alimentata da biomasse combustibili.

In primis, le Entrate ricordano che l'intervento è ammesso al Superbonus solo se eseguito congiuntamente a un intervento finalizzato all'efficienza energetica "trainante", nel caso in esame l'isolamento termico dell'involucro esterno dell'edificio.

Ciò premesso, riguardo al massimale di spesa, la circolare 30/E/2020 ha stabilito un limite massimo di detrazione spettante, per determinare il quale bisogna dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Quindi, considerato che l'art.14 comma 2-bis del DL 63/2013 stabilisce che, per i lavori di efficientamento energetico, la detrazione massima è pari a 30mila euro, il limite di spesa ammesso al Superbonus, sarà di 27.273 euro.

 

L'installazione di grate alle finestre è "trainata" nel Superbonus 110?

Sempre nella circolare 30/2020, si è precisato che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato.

Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun lavoro, pertanto, i costi sostenuti per l’installazione delle grate alle finestre saranno attratti nel 110, a condizione che un tecnico abilitato attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, la congruità delle relative spese sostenute e il collegamento dell’opera alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati.

In caso contrario, per tali spese sarà comunque possibile fruire della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, senza, però, poter optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura.


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