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L'incremento volumetrico è sempre una ristrutturazione edilizia e non un restauro! Ecco perché

Tar Toscana: un incremento volumetrico non è configurabile come restauro conservativo, bensì rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia

Tar Toscana: l'aumento di superficie o di volumetria comporta una trasformazione dell'edificio che richiede il rilascio del permesso di costruire ed eccede i limiti della categoria d’intervento.

Pertanto, si tratta di ristrutturazione edilizia ex art.3 del Testo Unico Edilizia.


Occhio a non confondere ristrutturazione edilizia e restauro (o risanamento) conservativo, perché la discriminante fondamentale è l'aumento volumetrico che nel primo caso sussiste, nel secondo no.

Ce lo ricorda la recente sentenza 1595/2021 del Tar Toscana, che ha confermato il diniego di permesso di costruire in sanatoria inerente un caso di accertato incremento di superficie e volume con superamento dei limiti del restauro e risanamento conservativo.

Gli abusi edilizi riguardavano il cambio di destinazione d'uso di alcuni vani, notevoli aumenti di volumetria ottenuti anche con la demolizione di parti di muri portanti, la realizzazione di pergolati esterni e di tettoie in strutture metalliche, oltre che la realizzazione di annessi e cancello di ingresso senza titolo autorizzativi e di un campo da tennis in difformità dall'autorizzazione edilizia.

La doppia conformità che non c'è

Il Comune, spiegano i giudici amministrativi, ha legittimamente respinto la domanda di sanatoria, per il difetto del presupposto della doppia conformità delle opere (alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione ed a quella vigente al momento della presentazione della domanda), ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2001.

Secondo il regolamento urbanistico in vigore nell’anno 2013, gli immobili di proprietà dei ricorrenti erano sottoposti alla disciplina degli artt. 72, 73 e 74 delle norme tecniche di attuazione, per gli "Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio" - Scheda n. 353, che prevedeva, per entrambi gli edifici interessati dagli interventi abusivi, il restauro e risanamento conservativo, esteso anche agli spazi aperti compresi nel resede di pertinenza.

Analogamente, all’epoca di esecuzione delle opere abusive, dall'anno 1993 all'anno 2003, lo strumento urbanistico vigente collocava gli edifici dei ricorrenti nell'ambito della “zona omogenea E5: agricola speciale - aree protette”, disciplinata dall'art. 33 delle norme tecniche e soggetta a “trasformazione (T/2)”: valorizzazione di edifici di interesse storico, culturale e ambientale, che per l'edificato esistente ammetteva soltanto interventi di restauro conservativo.

L'incremento volumetrico è sempre una ristrutturazione edilizia e non un restauro! Ecco perché

Ma questa è una ristrutturazione edilizia! Le differenze con il restauro

Le opere abusive, eseguite in difformità o in assenza di permesso, considerate nel loro insieme, sono senza dubbio ascrivibili alla ristrutturazione edilizia. Sono peraltro stati eseguiti consistenti incrementi di superficie e volume, su entrambi gli edifici residenziali.

Come è noto, il restauro e risanamento conservativo è definito, dall’art. 3 del dpr 380 del 2001, come intervento edilizio rivolto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tale intervento comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Secondo l’orientamento interpretativo consolidato, sono annoverabili tra gli interventi di restauro o risanamento conservativo soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione però che siano complessivamente rispettate la tipologia, la forma e la struttura dell’edificio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5358 del 2016).

Il restauro e risanamento conservativo è fondato sul rispetto e mantenimento degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dell’organismo edilizio, senza ampliamento dei volumi e delle superfici, essendo il restauro diretto alla mera conservazione dell’organismo edilizio esistente, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, ed alla restituzione della sua funzionalità.

L’aumento di superficie o di volumetria comporta, al contrario, una trasformazione dell’edificio che richiede il rilascio del permesso di costruire ed eccede i limiti della categoria d’intervento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4851 del 2013; Id. sez. IV, n. 431 del 2010).

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