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Professionisti assunti a tempo determinato dalla PA per progetti PNRR: si resta nell'albo e nella Cassa privata

L’articolo 31 del DDL ci conversione in legge del DL Attuazione PNRR, modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR non sono tenuti
alla cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l’iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Un decreto attuativo definirà le modalità applicative della norma, per farla coesistere con quanto prevedono sia la norma istitutiva di Inarcassa sia lo statuto della Cassa.


Gli Architetti e gli Ingegneri che verranno assunti a tempo determinato da una pubblica amministrazione per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) non dovranno cancellarsi dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, potranno mantenere l’iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

E' questa l'importante novità contenuta nel nuovo articolo 31 del DDL di attuazione del DL 152/2021, cd. Decreto di Attuazione del PNRR, sul quale il Governo porrà la questione di fiducia, alla Camera, martedì 21 dicembre 2021.

 

La richiesta di Inarcassa e la problematica del conflitto con lo Statuto

Sul tema era intervenuta di recente Inarcassa - la Cassa dei professionisti tecnici - sottolineando che, prima della modifica, la disposizione presentava alcune criticità e per alcuni aspetti era in contrasto con la normativa vigente, tanto da impedirne l’applicazione. In particolare, era in contrasto con quanto prevedono sia la norma istitutiva di Inarcassa sia lo statuto della Cassa: “architetti e ingegneri assunti con contratto di lavoro dipendente (anche a tempo determinato) sono esclusi dall’iscrizione a Inarcassa e versano i contributi ad altre forme di previdenza obbligatoria”. Si profilava, quindi una vera e propria ingerenza nella autonomia riconosciuta alle Casse professionali.

Il Governo però - si legge sempre nel comunicato di Inarcassa -, grazie a un proficuo dialogo instaurato con il Parlamento e con Inarcassa ha riconosciuto la criticità e ha demandato la definizione delle modalità applicative della norma ad un decreto attuativo comprendendo la necessità di un supplemento di approfondimento sulle soluzioni tecniche, affinché quanto prospettato sia compatibile con lo Statuto di Inarcassa stesso.

 

Professionisti assunti a tempo determinato per progetti PNRR: le novità

Per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR, con procedure concorsuali semplificate o attraverso l’iscrizione in un apposito elenco (ex art. 1, co. 4 e 5, lett. b), del D.L. 80/2021 - Reclutamento), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio.

Inoltre, per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 1 comma 5 del DL 80/2021 (e quindi, sia per quanto riguarda i professionisti in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, che per quanto riguarda il personale in possesso di un'alta specializzazione), non si applicano i divieti di cui all'art. 53 comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

Non solo.

Ai medesimi soggetti si consente di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso l’INPS (dovuti per la durata dei contratti relativi al PNRR) con quelli presso la cassa previdenziale di appartenenza a titolo gratuito, ovvero di chiedere che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa previdenziale di appartenenza.

Professionisti assunti a tempo determinato dalla PA per progetti PNRR: si resta nell'albo e nella Cassa privata

Il decreto attuativo arriverà 60 giorni dopo

Secondo una modifica introdotta in sede referente, la disciplina delle modalità di applicazione di tale norma è demandata a un decreto interministeriale - sentiti gli enti previdenziali di diritto privato (tra cui, appunto, figura anche Inarcassa), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.


IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 152/2021 (A FRONTE CON LE ULTIME MODIFICHE, NON ANCORA IN VIGORE) SUL QUALE SARA' POSTA LA QUESTIONE DI FIDUCIA DAL GOVERNO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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