Bonus facciate | Facciate Edifici
Data Pubblicazione:

Bonus Facciate ok anche per una sola parte dell'unità immobilare! Il resyling parziale è ammesso

Agenzia delle Entrate: è possibile prendere la detrazione anche se il rinnovamento è circoscritto all’area di una singola unità immobiliare e, dunque, a risolvere un problema localizzato su una parte della facciata e non dell’intera superficie visibile dall’esterno dello stabile

Il Bonus Facciate è ok per un parziale restyling della porzione di facciata che interessa l'unità immobiliare singola.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 838/2021 del 21 dicembre scorso, confermando la possibilità di prendere la detrazione Irpef del 90% (che passerà al 60% dal 1° gennaio 2022 secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2022 ancora non approvata) anche se l’intervento interesserebbe solo un perimetro ristretto e non l’intera facciata dell’edificio.

 

Restyling parziale: cos'è

Nel caso specifico l'istante vuole essere sicuro di poter usufruire della detrazione del 90% anche se l’intervento che va a realizzare riguarda non tutta la facciata del fabbricato, ma soltanto la porzione relativa alla sua abitazione.

L’Agenzia, considerata la ratio dell’agevolazione, ritiene che il contribuente possa beneficiare della detrazione anche se il rinnovamento è circoscritto all’area della sua unità immobiliare e, dunque, a risolvere un problema localizzato su una parte della facciata e non dell’intera superficie visibile dall’esterno dello stabile.

Bonus Facciate ok anche per una sola parte dell'unità immobilare! Il resyling parziale è ammesso

Cosa bisogna inviare agli altri condomini?

Quanto alla possibilità di inviare, ai fini della detrazione, una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari - in assenza di un condominio formalmente costituito, in luogo della delibera assembleare di approvazione all'esecuzione dei lavori -, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la circolare n. 7/2021.

Al riguardo, il documento di prassi ha precisato che ai fini del bonus facciate, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di un condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili.

È irrilevante, dunque, che il condominio non sia formalmente costituito, considerato che, come ribadito dalla stessa circolare, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune o quando l'unico proprietario di uno stabile ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, frazionando, di fatto, la proprietà.

Questo in quanto anche per il “condominio minimo”, composto cioè da non più di otto condòmini, valgono le norme civilistiche generali per tale tipo di comunità, con eccezione degli articoli 1129 e 1138 del codice civile riguardanti, rispettivamente, la nomina dell'amministratore e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).


LA RISPOSTA 838/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Bonus facciate

Con il topic "Bonus facciate" raccogliamo le news e gli approfondimenti che riguardano questo incentivo per l'edilizia.

Scopri di più

Facciate Edifici

News e approfondimenti su un tema sempre di grande attualità: quello delle facciate degli edifici. Quindi interventi di conservazione e...

Scopri di più