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Prestazioni termiche e igrometriche dei materiali da costruzione: la nuova UNI 10351:2021

La scelta dei corretti parametri termoigrometrici dei materiali da costruzione è un elemento essenziale in tutti i livelli di progettazione (dal preliminare all’esecutivo).

Per i materiali di nuova installazione quali valori dobbiamo tenere in considerazione? E, nel caso più complesso di materiali già installati (interventi sull’esistente), come possiamo ricavare le prestazioni di riferimento?

La nuova versione della UNI 10351:2021 ha proprio questo scopo: definire criteri e metodi di valutazione delle prestazioni termiche e igrometriche dei materiali edili, in funzione delle diverse casistiche che un progettista può incontrare.


I contenuti della norma UNI 10351:2021

In data 14 novembre 2021 è stata pubblicata la nuova versione della norma UNI 10351 “Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto”, a seguito dell’iter di revisione della precedente norma (2015), per opera delle due Commissioni tecnica “Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova” e “Proprietà termo-fisiche dei materiali” del CTI.

La norma fornisce il metodo per il reperimento dei valori di riferimento per conduttività termica, resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei materiali da costruzione in base all'epoca di installazione, integrando quanto non presente nella UNI EN ISO 10456:2008 “Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto”.

Rispetto alla versione del 2015, si pone particolare enfasi sulla differenza di procedura a seconda se i materiali in esame siano o meno dotati di marcatura CE.

Da sempre il riferimento per la determinazione delle principali proprietà termo-fisiche dei materiali da costruzione e conseguentemente per il calcolo della trasmittanza termica dei componenti edilizi, l’obiettivo della nuova versione e fornire in maniera univoca un metodo per la scelta dei valori di conducibilità termica, resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei materiali da costruzione, in funzione del periodo di posa in opera del materiale stesso, e della presenza o meno di marchiatura europea.

La coesistenza infatti di due norme per la scelta dei valori termo-fisici dei materiali da costruzione, la UNI 10351 e la UNI EN ISO 10456, ha reso necessario un chiarimento univoco in merito ai relativi ambiti di applicazione.

Rispetto alla versione precedente, la nuova norma contiene un maggior numero di valori di riferimento della conducibilità di materiali isolanti già installati e con etichetta CE non disponibile, fornisce delucidazioni su correzioni e maggiorazioni che è necessario apportare alle proprietà termiche in funzione delle diverse tipologie di valutazione, e contiene indicazioni in merito ai materiali con marcatura CE volontaria.

Vediamo di seguito il dettaglio, seguendo passo passo la struttura della norma stessa.

Per approfondire: Consulta l'Approfondimento ANIT_Isolanti Conduttività - marzo2021

 

Valori di riferimento

Come appena evidenziato, la scelta dei valori di riferimento delle caratteristiche termoigrometriche dei materiali da costruzione, non era sino ad oggi perfettamente chiara, a causa della coesistenza delle due norme UNI 10351:2015 e UNI EN ISO 10456:2008. Oltre a ciò, i metodi di valutazione variano in funzione del tipo di materiale, della presenza o meno di una marcatura CE e dell’epoca di installazione. Vediamo quindi di fare chiarezza.

 

Metodi di valutazione in funzione della presenza o meno della marcatura CE

Nel presente paragrafo sono descritti i metodi di valutazione delle caratteristiche oggetto della norma, per materiali con marcatura CE obbligatoria, volontaria o nel caso in cui la marcatura non sia obbligatoria. 

 

Prodotti con marcatura CE obbligatoria

Secondo quanto previsto dal Regolamento 305/2011 UE, devono essere soggetti a marcatura CE tutti i materiali e prodotti coperti da norme armonizzate EN. Si rende inoltre obbligatoria la Dichiarazione di Prestazione (DoP - Declaration of Performance), che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione, attestandone la conformità alle prestazioni dichiarate ed elencate. Per questi prodotti, in fase di progettazione esecutiva devono essere utilizzati i valori dichiarati dal produttore nella marcatura CE, i quali devono essere statisticamente rappresentativi del prodotto, ricavati tramite l’utilizzo di norme codificate a livello europeo e garantiti da procedure di controllo costante della produzione.

Siccome la norma UNI EN ISO 10456:2008 non da indicazioni in merito a valori di riferimento della conducibilità termica dei materiali isolanti, nella UNI 10351 è presente un prospetto in cui sono riportati dei valori di riferimento per gli isolanti soggetti a marcatura CE, che possono essere utilizzati solo in fase di progettazione preliminare e sono da considerarsi puramente indicativi (si veda il Prospetto 2, del quale è riportato un estratto NON rappresentativo in Figura 1). Le voci indicate in questo prospetto forniscono il valore e l’intervallo di valori di conducibilità termica più frequentemente osservabili sul mercato.

 

Valori indicativi di conducibilità termica dichiarata per materiali isolanti con marcatura CE obbligatoria

Figura 1 - Valori indicativi di conducibilità termica dichiarata per materiali isolanti con marcatura CE obbligatoria (estratto Prospetto 2 norma UNI: *valori variabili in funzione di tipologia di prodotto, densità e spessore, a seconda del tipo di materiale: NON si utilizzi questa tabella per la scelta dei valori di riferimento, ma si veda la norma per una maggiore completezza).

 

Prodotti con marcatura CE volontaria

Quando si vogliano utilizzare prodotti con marcatura CE volontaria, nel progetto esecutivo devono essere applicati i valori contenuti nella marcatura CE del prodotto stesso. Il Regolamento 3051/2011 UE prevede infatti che, qualora non esista una norma armonizzata relativa ad un prodotto specifico, il fabbricante possa dichiarare le prestazioni del proprio prodotto chiedendo volontariamente il rilascio di un ETA (Valutazione Tecnica Europea) da parte di un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) riconosciuto a livello europeo, sulla base di un Documento di Valutazione Europeo (EAD), il quale contiene la descrizione di metodi e criteri da applicare per la valutazione delle prestazioni del prodotto specifico, in funzione delle sue caratteristiche essenziali. Ottenuto l’ETA, il produttore redige una dichiarazione di prestazione (DoP) e può apporre la marcatura CE.

Nell’Appendice B della norma UNI in esame sono riportati alcuni valori di conducibilità riferiti a materiali dotati di marcatura CE volontaria (si rimanda alla Figura 4 del presente documento). Si evidenzia nuovamente che questi valori sono riportati a solo titolo informativo e sono riferibili esclusivamente ai materiali marcati CE secondo la procedura appena descritta. Non possono quindi essere applicati a prodotti composti dallo stesso materiale ma privi di ETA e di marcatura CE volontaria.  

ATTENZIONE!

I valori di conducibilità riportati all’interno della norma UNI 10351:2021 relativi ai materiali con marcatura CE obbligatoria o volontaria, sono da intendersi a solo titolo di esempio e non generalizzabili a tutti i prodotti costituiti dagli stessi materiali, se non nei casi espressamente specificati dalla norma stessa. 

Altri casi

È inoltre possibile che esistano prodotti privi di marcatura CE, o per i quali all’interno della DoP non siano dichiarate le proprietà termoigrometriche previste nella presente norma. In questi casi, i valori di resistenza al passaggio del vapore e calore specifico sono da ricavare tramite l'uso della UNI ENISO 10456:2008 o di dati sperimentali rappresentativi.

Inoltre, nel caso di prodotto per i quali non sia obbligatoria la dichiarazione della prestazione termica (conducibilità, resistenza termica, ecc.), o che siano comunque privi di marcatura CE, la norma prevede che la valutazione della conducibilità termica debba essere effettuata tramite prove svolte presso un laboratorio, o in alternativa certificate da un organismo di certificazione di prodotto, applicando le procedure previste dalle norme tecniche vigenti di riferimento (il laboratorio o l’organismo di certificazione deve obbligatoriamente essere accreditato presso uno dei Paesi membri della Comunità Europea). Ne consegue che il valore di conducibilità termica dichiarato deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 10456:2008 in merito alle modalità statistiche di rappresentatività del dato: se il prodotto è privo di verifica della costanza della prestazione, allora non si può garantire la corrispondenza tra prestazione reale e dichiarata.

 

Metodi di valutazione in funzione dell’epoca di installazione

Ulteriore elemento da tenere in considerazione per la definizione delle prestazioni termoigrometriche dei materiali da costruzioni è la loro epoca di installazione (se pre o post obbligo marcatura CE, o se ancora da installare. La trattazione si differenzia inoltre per materiali da costruzione generici o materiali isolanti termici.

 

Materiali già in opera

Nel caso di materiali da costruzioni generici, qualora sia presente la marcatura CE e siano dichiarati nell’etichetta i valori di conducibilità termica e coefficiente di resistenza al passaggio del vapore, questi valori sono quelli da assumere come riferimento. In caso contrario, se i materiali da costruzione generici, come definiti dalla UNI EN ISO 10456:2008, sono stati posti in opera precedentemente all’entrata in vigore della stessa norma UNI, è necessario fare riferimento al Prospetto A.1 della norma in esame, contenuto nell’Appendice A descritta più avanti. Se l’installazione è invece avvenuta successivamente all’entra in vigore della UNI EN ISO 10456:2008, per tutte le prestazioni termoigrometriche si deve fare riferimento ai valori contenuti nella norma stessa (Prospetti 3 e 5 in particolare): nel caso in cui il materiale non sia contenuto nella UNI EN ISO 10456:2008, è allora possibile fare riferimento al già citato Prospetto A.1. Per quanto riguarda il valore del calore specifico, qualora non presente nel Prospetto 3 della UNI EN ISO 10456:2008 è consentito utilizzare valori da letteratura o assumere convenzionalmente 1000 J/(kg K).

Per i materiali isolanti termici, è possibile fare riferimento al Prospetto A.1 per la determinazione della conducibilità termica, nel caso in cui questi siano stati posti in opera prima dell'entrata in vigore dell'obbligo della relativa marcatura CE e di cui non sia possibile reperire dati attendibili sulle effettive caratteristiche. I valori da utilizzare sono quelli maggiorati con il fattore correttivo m riportato nel prospetto stesso (e spiegato in seguito). 

ATTENZIONE!

I valori di conducibilità riportati all’interno del Prospetto A.1 nella norma UNI 10351:2021 non sono valori di conducibilità termica dichiarata valutati in conformità con quanto prescritto nella UNI EN ISO 10456:2008: conseguentemente non devono essere corretti con i fattori correttivi presenti nella suddetta norma. 

Se l’installazione è invece avvenuta successivamente all’obbligatorietà della marcatura CE, i valori da utilizzare sono quelli forniti nell’etichetta CE, o, in mancanza di questi, sono ricavabili dal Prospetto 2.

Discorso analogo per quanto riguarda la valutazione del coefficiente di resistenza al passaggio del vapore (µ [-]). 

Se il materiale è stato installato prima dell’obbligo di marcatura CE, e non è possibile reperire valori attendibili di µ, questi sono ricavabili applicando la seguente formula, in cui i valori di permeabilità δmateriale sono forniti nel Prospetto A.1.

conducibilita-termica-formula.JPG

 

Se l’installazione è invece avvenuta in data successiva, devono essere utilizzati i valori presenti in etichetta CE, o, se non disponibili, quelli indicati nel Prospetto 4 della UNI EN ISO 10456:2008.

Ultima proprietà analizzata è il calore specifico: per materiali già in opera, in assenza di dati attendibili si deve fare nuovamente riferimento al Prospetto 4 della UNI EN ISO 10456:2008, e, se non presenti nel prospetto, si può utilizzare il valore convenzionale di 1000 J/(kg · K).

...CONTINUA.

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