Antincendio
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La sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie

In questo articolo si parla della sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie, e in particolare di cosa prescrive la nuova Regola Tecnica che integra la Sezione V del Codice di Prevenzione Incendi e in quali casi si applica.

I provvedimenti da adottare nelle varie situazioni, la classificazione degli edifici in base alla tipologia dei servizi erogati, l’importanza della strumentazione. Il ruolo strategico dell’analisi dei rischi per individuare eventuali criticità.

L'articolo fa parte dell’inserto Block Notes della rivista A&B curata dagli Ingegneri della provincia di Genova che ha realizzato un documento monotematico contenente le Linee Guida per rinnovare la medicina territoriale con approccio ingegneristico.


Sicurezza antincendio: negli ospedali gioca un ruolo ancora più fondamentale

Le strutture ospedaliere esplicano attività altamente complesse, tali da richiedere competenze specifiche per la loro progettazione e successiva gestione. Esse necessitano di un costante adeguamento alle necessità cui sono tenute a far fronte volta per volta.

È pertanto necessario ribadire che, essendo l’ospedale un’attività finalizzata alla tutela della salute pubblica, il ruolo che la sicurezza ricopre al suo interno (e nello specifico la sicurezza in caso d’incendio) è di enorme rilevanza. È necessario quindi, che l’attività legata alla prevenzione incendi si armonizzi alle altre di tipo strutturale e di gestione, individuando misure preventive atte a garantire la Sicurezza e le aspettative di quanti all’ospedale con fiducia si affidano. Con questo spirito il Ministero dell’Interno con il DM 29/03/2021 ha integrato la sezione V del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) con la nuova Regola Tecnica Capitolo V.11 “Strutture Sanitarie” entrata in vigore il 9 maggio u.s.

Questo intervento illustra le principali novità introdotte dalla nuova regola tecnica, evidenziando in particolare il carattere sinergico della stessa, che coinvolge le diverse discipline del mondo dell’ingegneria e l’ormai indispensabile adozione di modelli di gestione rispondenti alle normative nazionali ed internazionali in vigore.

 

La RTV Strutture sanitarie 

Come si è detto, al capitolo V.11 del DM 03/08/2015 sono riportate le specifiche indicazioni di prevenzione incendi sulle strutture sanitarie, che sono complementari o sostitutive rispetto a quelle previste nella “regola tecnica orizzontale” di cui ai restanti capitoli del Codice.

 

Campo di applicazione 

Il campo di applicazione della nuova regola tecnica è il seguente:

  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
  • Residenze sanitarie assistenziali (RSA) con oltre 25 posti letto;
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva (intesa come superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura stessa) superiore a 500 m2;
  • Le strutture con meno di 25 posti letto, invece, devono fare riferimento alle disposizioni della regola tecnica orizzontale D.M. del 3 agosto 2015.

Inoltre, l’art. 3, comma 2 del D.M. 29 marzo 2021 ha stabilito che rientrano nel campo di applicazione del codice le attività indicate al n. 68 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/ o residenziale a ciclo continuativo e/ o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq).

In questo modo si è operato un sostanziale allineamento delle strutture rientranti nel campo di applicazione del codice di cui al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. e quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

Relativamente alle case di riposo per anziani, queste non sono comprese nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 (che fa riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997), trattandosi di strutture a carattere residenziale che forniscono a ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria e infermieristica. Relativamente alle norme da applicare, il D.M. 18 settembre 2002, pur non cogente, può rappresentare un riferimento da ponderare in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti. Per tali strutture può essere impiegata la RTV V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”.

Per quanto concerne le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica (secondo capoverso della voce n. 68), qualora tali prestazioni di assistenza specialistica rese presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 siano fruibili anche da pazienti esterni, l’eventuale assoggettabilità è determinata tenendo conto della superficie della parte di struttura destinata all’erogazione delle prestazioni stesse.

 

Definizioni

Come noto, i termini e le definizioni sono in genere compresi nel capitolo G1 del Codice. Nello specifico paragrafo sono definiti solamente eventuali termini ad uso esclusivo della regola tecnica in esame.

In questo caso sono indicate le “Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante” (come ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ecc.) e le “Apparecchiatura ad elevata tecnologia” (come  risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ecc.), per le quali sono confermate le stesse definizioni già contenute nel D.M. 18 settembre 2002.

 

Classificazioni e Macro Attività

Le strutture sanitarie sono classificate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate (SA, SB e SC):

  • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
  • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
  • SC : attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Le RSA possono essere classificate SA o SB a seconda della prestazione erogata dalla attività. Oltre ad essere classificate in funzione della tipologia, lo sono anche in funzione della quota di tutti i piani (HA, HB, HC, HD e HE) e in relazione al numero di posti letto (PA, PB, PC, PD e PE). Le misure della RTV sono evidentemente diverse per le tre tipologie di prestazioni erogate: regime di ricovero ospedaliero, regime residenziale e regime ambulatoriale.

 

La sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie

 

Le prescrizioni diventano più severe con il crescere del numero dei posti letto, delle quote dei piani, in presenza di piani interrati, di aree o impianti a rischio specifico, di depositi e in generale di funzioni collegate ad un maggior rischio incendio.

Le aree dell’attività sono invece classificate con la lettera iniziale T da TA (destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale o adibite ad unità speciali), TB (destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero), TC (destinate ad altri servizi pertinenti), TK (aree a rischio specifico), TM (depositi inseriti nella stessa struttura sanitaria), TT1 e TT2 (locali tecnici di rilevanza o di apparecchiature elettriche/elettroniche), TZ (altre aree).

Valutazione del rischio di incendio - Per quanto concerne la progettazione della sicurezza antincendio, i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui ai capitoli G.2 e G.3 del Codice di Prevenzione Incendi.

La regola tecnica verticale fornisce un’indicazione, non esaustiva, del profilo di rischio Rvita per alcune aree delle attività sanitarie, facendo presente che comunque il progettista può scegliere valori diversi da quelli proposti, purché indichi le motivazioni della scelta.

  • Rvita = D1, D2 per le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali (TA);
  • Rvita = B 1 , B 2 per le aree destinate a p r e s t a z i o n i m e d i c o - s a n i t a r i e d i t i p o ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero (TB);
  • Rvita = B1, B2 per le aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, adottando Rvita = A 1 , A 2 non aperti al pubblico, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …) (TC);
  • Le aree a rischio specifico, depositi, locali tecnici di rilevanza o di apparecchiature elettriche/elettroniche e altre aree in generale (TK, TM, TT, TZ) sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Strategia antincendio

Per quanto concerne le strategie antincendio, devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per tutte le misure antincendio, esclusa la Reazione al fuoco (per la quale nulla è aggiunto rispetto al cap. S.1), le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione dei vari capitoli da S.2 a S.10 della Sezione S, riguardanti: la Resistenza al fuoco (cap. S.2); la Compartimentazione (cap. S.3); l’Esodo (cap. S.4); la Gestione della sicurezza antincendio (cap. S.5); il Controllo dell’incendio (cap. S.6); la Rivelazione ed allarme (cap. S.7); il Controllo di fumi e calore (cap. S.8); l’Operatività antincendio (cap. S.9); la Sicurezza impianti tecnologici e di servizio (cap. S.10); altre indicazioni (ad esempio per quanto riguarda bombole di gas medicali o tecnici, sostanze infiammabili per esigenze igienico sanitarie, ecc.).

 

Le principali novità della RTV V.11

Le novità introdotte dalla nuova regola tecnica riguardano i seguenti aspetti.

Classi di resistenza al fuoco ed esodo: per le strutture che offrono prestazioni in regime di ricovero (ospedali e case di cura), la classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti per i piani fuori terra è pari a REI60 per altezze dei piani fino a 32 metri e a REI90 per altezze maggiori.

Per le stesse altezze, i valori passano a REI30 e REI60 per le strutture residenziali (Rsa). Le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e quelle adibite ad unità speciali devono consentire l’esodo orizzontale progressivo. Mentre le aree adibite ad unità speciali di superficie superiore a 1000 mq (terapia intensiva, rianimazione, sale operatorie, etc..) devono consentire l’esodo orizzontale progressivo nell’ambito della stessa area.

 L'articolo continua... 


L'inserto Block Notes della rivista A&B

L'articolo fa parte dell’inserto Block Notes della rivista A&B curata dagli Ingegneri della provincia di Genova, uscito nel settembre 2021 per proporre alla Regione Liguria e ad Alisa, l’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, di realizzare insieme il progetto elaborato dalla Commissione Sanità dell’Ordine partendo da un presupposto: il crollo del sistema sanitario nazionale di fronte alla pandemia ha dimostrato come l’attuale sistema ospedalocentrico non solo non regge di fronte alle emergenze di qualunque tipo, ma ha bisogno di nuovi criteri, basati sull’uso di strumenti come metodi informatici geografici (GIS), e analisi decisionale multicriterio (MCDA), di cui si fa largo uso in campo ingegneristico, per elaborare un piano sanitario corrispondente alle esigenze dei cittadini nell’ambito della medicina territoriale e in vista degli strumenti finanziari che arriveranno dal PNRR. Dopo la pubblicazione dell’inserto monotematico “Liguria, Rivoluzione Sanità. Dagli Ingegneri le proposte per un approccio scientifico. Progetto per la medicina territoriale”, la Commissione Sanità dell’Ordine è stata convocata dal Presidente della Commissione Sanità e sicurezza della Regione Liguria, Brunello Brunetto, per un primo incontro durante il quale il progetto è stato spiegato nei dettagli, riscuotendo interesse. > SFOGLIA L'INTERO INSERTO CON TUTTI GLI ARTICOLI

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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova e la direzione della rivista A&B per la gentile collaborazione e per averci consentito la pubblicazione integrale del suddetto articolo.

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Francesco Bonavita

Direttore ad interim Sicurezza Aziendale del Comune di Genova Commissione Sanità Ordine Ingegneri Genova

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Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

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