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Smart working nel settore privato: ecco il nuovo protocollo nazionale! Testo, slide di riepilogo, caratteristiche

Sottoscritto un nuovo protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato che fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working. Il documento e le principali indicazioni

Il senso del Protocollo per lo smart working

Lo scorso dicembre, 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto il "Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato". In Europa, l'accordo, è il secondo provvedimento che disciplina lo smart working, modalità lavorativa che si è diffusa velocemente e in misura massiccia a causa dell'emergenza da COVID-19. 

L'accordo si sviluppa lungo sette punti chiave: Adesione volontaria; Accordo individuale; Disconnessione; Luogo e strumenti di lavoro; Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali; Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; Formazione.

Al Protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Smart working nel settore privato: ecco il nuovo protocollo nazionale! Testo, slide di riepilogo, caratteristiche

Le principali caratteristiche

  • accordo individuale: è necessaria la stipulazione per iscritto, con adeguamento alla contrattazione collettiva e previsione della durata, delle modalità di esecuzione, con l’individuazione dei luoghi, degli strumenti di lavoro, dei tempi di riposo e della disconnessione;
  • diritto alla disconnessione: si definisce l’organizzazione del lavoro ed è regolata la disconnessione. Assenza di un preciso orario e autonomia nello svolgimento della prestazione, nel solco degli obiettivi prefissati; individuazione precisa di una fascia oraria di disconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione; divieto, di norma, di lavoro straordinario;
  • luogo e strumenti di lavoro: libertà del lavoratore di individuazione del luogo di lavoro, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Gli strumenti di lavoro devono essere forniti, di norma, dall’azienda, sotto forma di apparecchiature idonee all’esecuzione in sicurezza della prestazione;
  • salute e sicurezza sul lavoro: oltre alla disciplina della legge 81/2017, si applicano le norme del TU di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e obblighi comportamentali inclusi. Necessaria informazione scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e specifici, fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Rinvio proattivo alla contrattazione collettiva.

IL PROTOCOLLO INTEGRALE E LE SLIDE DEL MINISTERO DEL LAVORO SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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