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Limiti di altezza degli edifici: bisogna considerare anche il torrino scale?

Tar Salerno: entro la nozione di limiti di altezza codificata dall’art. 8 n.2 del DM 1444/1968, deve intendersi ricompresa anche quella ragguagliata dal torrino scale posto al disopra della copertura dell’edificio

Il decreto ministeriale 1444/1968, pietra miliare in materia urbanistica, non è importante solo per le indicazioni che da in materia di distanze tra edifici/costruzioni, ma anche per i riferimenti sui limiti delle altezze degli edifici stessi.

In tal senso, c'è da segnalare la recente sentenza 2795/2021 dello scorso 17 dicembre dove il Tar Salerno ha sottolineato che, per ius receptum, entro la nozione di limiti di altezza codificata dall’art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, deve intendersi ricompresa anche quella ragguagliata dal torrino scale posto al disopra della copertura dell’edificio.

Limiti di altezza degli edifici: bisogna considerare anche il torrino scale?

Torrino scale da considerare per i limiti di altezza: perchè?

Il Tar evidenzia che:

  • ai sensi dell’art. 8, n. 2, del DM 1444/1968, «l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7»;
  • per ius receptum, entro la nozione di altezza codificata dal citato art. 8 n.2, deve intendersi ricompresa anche quella ragguagliata dal torrino scale posto al disopra della copertura dell’edificio;
  • in questo senso, si è statuito che, ai fini della determinazione dell'altezza dell'edificio, va computato il torrino scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione comportante l’aumento della volumetria preesistente ed utile per la definizione concreta delle distanze legali tra i fabbricati (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 2566/2011; n. 11049/2016; Cons. Stato, sez. VI, n. 1512/2014; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 1558/2015; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 3014/2019);
  • un simile manufatto non può essere considerato volume tecnico, non computabile entro la cubatura urbanisticamente rilevante, tali essendo soltanto le opere edilizie destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1801/2018; n. 2141/2019), e non anche le opere – quale, appunto, il torrino scale – che di quest’ultima costituiscano parte integrante (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 30708/2018);
  • l’art. 10 del RUEC di Nocera Inferiore, laddove esclude dal computo dell’altezza massima dei fabbricati i torrini scale, finisce per collidere irrimediabilmente con l’accezione di altezza di cui all’art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, così come cristallizzatasi attraverso il ‘diritto vivente’ formatosi su di essa, e finisce per erodere illegittimamente il rigore del parametro enunciato dalla fonte normativa statale, rispetto al quale quella regionale di cui all’art. 4, comma 1, lett. c, della l. r. Campania n. 19/2009 si autodefinisce come recessiva, e rispetto alla ratio del quale il prefato ‘diritto vivente’ si configura a guisa di filologica esplicazione ermeneutica.

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