Le modifiche di maggiore rilievo per il settore dell’edilizia, introdotte dal D.L. 146/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito dalla legge 215/2021, riguardano l’istituto della sospensione dell’attività la cui disciplina, com’è noto, è contenuta nell’art. 14 del D.Lgs..81/2008.
Va rilevato che, in primo luogo, è stata abbassata dal 20% al 10% la soglia di lavoratori irregolari, ossia senza preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro, per la quale l’attività oggetto di controllo deve essere sospesa con provvedimento dell’INL; occorre precisare che, comunque, rimane fermo che la sospensione non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
Inoltre, in sede di conversione la legge 215/2021 ha ulteriormente modificato tale disposizione stabilendo che, a decorrere dal 21 dicembre 2021, nel calcolo della citata soglia del 10% dei lavoratori irregolari presenti al momento dell’accesso ispettivo vanno ricompresi anche i “lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.
Si osservi che tale norma fa riferimento, quindi, ai lavoratori presenti sulla base di un rapporto di lavoro autonomo e occasionale, ossia secondo lo schema contrattuale dell’art. 2222 cod. civ., ma l’ulteriore specificazione “....in assenza delle condizioni richieste dalla normativa” sembra lasciare intendere che si tratta anche di rapporti che, in base alla vigente disciplina previdenziale e fiscale, sono inquadrati come occasionali in quanto il lavoratore svolge la prestazione, senza vincolo di subordinazione, in modo non professionale e non abituale e, quindi, non ha l’obbligo dell’apertura della partita IVA (art. 5 D.P.R. 633/1972) e, al tempo stesso, non ha nemmeno l’obbligo dell’iscrizione e di contribuzione alla gestione sparata INPS prevista dalla legge 335/1995 se il reddito annuo derivante da tale attività non è superiore a 5.000 euro (art. 44, c. 2, legge 326/2003).
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Inoltre, va anche tenuto presente che un’altra novità di rilievo è che per i committenti dallo scorso 21 dicembre è scattato anche l’obbligo della comunicazione preventiva dell’instaurazione di tali rapporti di lavoro autonomo occasionale all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica (art. 14, c.2, D.Lgs..81/2008), con la previsione anche della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, per altro senza nemmeno poter beneficiare della diffida di cui all'art.13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
La ratio di tale disposizione è quella di monitorare l’impiego di tali rapporti di lavoro che non di rado sono utilizzati per dissimulare proprio in edilizia – e non solo – veri e propri rapporti di lavoro dipendente: è il caso, ad esempio, di muratori, manovali, etc. impropriamente assunti attraverso un contratto di lavoro autonomo.
La questione, comunque, è molto risalente in quanto non va dimenticato che già in passato il Ministero del Lavoro e P.S. con la circolare 4 luglio 2012, n.16, ha fornito al personale ispettivo apposite indicazioni finalizzate al contrasto dell’utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi che, quindi, svolgono la propria attività sulla base di un contratto d’opera regolato dall’art. 2222 cod. civ. “però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse” (es. carpentieri, muratori, etc.).
Resta di fatto che, a prescindere da ciò, il nuovo obbligo di comunicazione presenta però diverse zone d’ombra; in particolare, se è pacifico che l’adempimento riguarda i contratti che decorrono dal 21 dicembre 2021 e le proroghe di quelli stipulati in precedenza, non lo è altrettanto per quanto riguarda quelli già in corso prima di tale data.
Insomma, anche in questo caso si tratta di norme in chiaroscuro che richiedono quanto prima dei chiarimenti.
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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Mario Gallo.
Rimane fermo, inoltre, che la sospensione è disposta anche in caso di gravi violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, individuate nel riformato allegato I del D.Lgs. 81/2008; il provvedimento è adottato oltre che dall’INL anche dalle ASL e in materia di prevenzione incendi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti.
Nella nuova versione di tale allegato è stata aggiunta come violazione che può portare alla sospensione dell’attività l’omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – e ciò rende quindi ancora più importante il ruolo del dirigente e del preposto (cfr. artt.2, 18 e 19 del D.Lgs. n.81/2008); inoltre, in sede di conversione la legge n.215/2021, ha inserito anche una nuova ipotesi di sospensione: quella della mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto (n.12-bis).
Viene eliminato, però, il requisito della reiterazione delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; infatti, l’art.14 del D.Lgs. 81/2008, nella previgente formulazione prevedeva non solo che la violazione commessa doveva essere, appunto, grave ma che ci fosse anche la reiterazione che si realizzava quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza, ottemperata dal contravventore, o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commetteva più violazioni della stessa indole.
Ma con la modifica apportata all’art.14 dal D.L. 146/2021, anche nell’immediatezza della prima grave violazione e senza reiterazione, l’INL e gli altri organi di vigilanza adotteranno il provvedimento di sospensione dell’attività o della parte di questa che ha manifestato le gravi criticità in materia antinfortunistica.
Sotto tale profilo va precisato anche che la sospensione è disposta ora in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni previste dai numeri 3 – mancata formazione e addestramento – e 6 – mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto – dell’allegato I del D.Lgs. 81/2008.
In tale ambito, poi, è anche di notevole rilievo la previsione secondo cui insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”; a ben vedere si tratta del riconoscimento di un potere generalizzato di disposizione agli ispettori del lavoro nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda, invece, la revoca del provvedimento di sospensione restano ferme le condizioni fondamentali, ossia in caso di lavoro “nero” la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ma anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (art.14, c.9, D.Lgs. 81/2008); in merito importanti indirizzi sono stati espressi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle circolari 9 novembre 2021, n.3 e 9 dicembre 2021, n.4.
Invece, nell’ipotesi di gravi violazioni alla disciplina antinfortunistica presupposto per la revoca è l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’allegato I del D.Lgs..81/2008.
Ma per la revoca del provvedimento è stabilito anche che il trasgressore paghi una somma aggiuntiva, così del resto come già era previsto dall’art. 14 del citato decreto; pertanto, nelle ipotesi di lavoro irregolare, è necessario il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; in precedenza era pari a euro 2.000 a prescindere dal numero dei lavoratori.
Invece, nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva che il trasgressore è tenuto a pagare varia a seconda delle violazioni accertate secondo quanto indicato nel già citato nuovo allegato I al D.Lgs. 81/2008, con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito; sono previste tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato e si osservi che in precedenza era pari a euro 3.200, a prescindere dal tipo di violazione accertata.
Le somme aggiuntive sono, però, raddoppiate nei casi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione; insomma, si tratta di una previsione a forte impatto, anche perché la recidiva sembra non circoscritta a una delle due ipotesi.
Da precisare, inoltre, che va anche tenuto presente che nella nuova formulazione dell’art.14 del D.Lgs. 81/2008, è stato inserito il c.16, in base al quale l’emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni accertate dagli ispettori, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli art. 20 e 21, del D.Lgs. 758/1994, comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione “...fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”; tale previsione non appare, invero, del tutto chiara e pone, per altro, alcuni problemi applicativi.
A tutto ciò si aggiunge, inoltre, che anche nella nuova versione dell’art.14 del D.Lgs. 81/2008, è confermata l’ulteriore sanzione interdittiva del divieto per l’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, per tutto il periodo di sospensione (art. 14, c.2, D.Lgs. 81/2008).
In tale ipotesi il provvedimento di sospensione sarà comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e ciò comporta un’ulteriore grave penalizzazione sul piano dell’operatività d’impresa.
Per approfondire:
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Lo speciale:
A cura di Mario Gallo
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