Ristrutturazione | Sismica
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Sopraelevazione tra demo-ricostruzione e ristrutturazione con ampliamento: senza autorizzazione sismica non si fa

Consiglio di Stato: una perizia giurata pregressa dopo del 2010, inerente la carenza statica di un immobile che porta alla demolizione e ricostruzione, non può consentire un nuovo progetto del 2019 che superi tout court la instabilità statica giurata

Antefatto: permesso per demolizione e ricostruzione

Il Responsabile del SUAE (Sportello unico attività edilizia) di un comune respinge la richiesta di permesso di costruire (anno 2019) presentata da tre privati, poprietari di immobili tra loro adiacenti, per la ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico.

Bisogna però partire da un antefatto: per l’immobile di cui è esclusivo proprietario uno dei ricorrenti, cioè l’edificio residenziale, era stata presentata al Comune nel 2010 una richiesta di rilascio di permesso di costruire per demolizione con ricostruzione ed ampliamento ai sensi della normativa regionale del cd “piano casa”, e in particolare dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l.r. Liguria 3 novembre 2009 n.49 nel testo allora vigente. La legge regionale in questione, appunto nel testo all’epoca vigente, all’art. 6 comma 1 consentiva la demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, con la possibilità di incrementarne la volumetria, in base a precise condizioni.

Per avvalersi del beneficio in termini di volumetria previsto dalla norma sopracitata, il ricorrente allegò alla richiesta di permesso di costruire la perizia asseverata di un architetto da cui risultava testualmente quanto alla descrizione che “detto immobile è stato realizzato prima del 1950 con caratteristiche costruttive di tipo economico popolare e privo di verifica statica della struttura”.

Quanto alla valutazione statica, inoltre, “il primo piano fuori terra è stato realizzato con una struttura in CLS che non è verificabile staticamente. Le fondazioni non sono collegate fra di loro e non garantiscono adeguata stabilità del fabbricato. Il piano secondo fuori terra è realizzato con una semplice tamponatura perimetrale con "pignatte" in laterizio. La muratura perimetrale assolve alla funzione di tamponatura esterna e di struttura portante. Detta tamponatura non fornisce le caratteristiche strutturali adeguate allo scopo per cui sono impiegate e non ha alcuna resistenza dal punto di vista antisismico. La struttura della copertura è realizzata in legno e appoggia direttamente sulla muratura perimetrale in "pignatte", scaricando i carichi verticali sulla muratura in laterizio. L'orditura principale del tetto è realizzata in legno e sottodimensionata”.

Per tutte queste ragioni, il perito asseverava l’edificio come “incongruo” e il comune rilasciava quindi il permesso di costruire per la demolizione completa del fabbricato con sua ricostruzione con ampliamento di circa 150 metri cubi, permesso che però, per ragioni sue, l’interessato non aveva utilizzato, lasciandolo quindi decadere senza dare corso ai lavori.

Sopraelevazione tra demo-ricostruzione e ristrutturazione con ampliamento: senza autorizzazione sismica non si fa

Permesso di costruire per ristrutturazione e ampliamento

Arriviamo, quindi, alla pratica edilizia del 2019, della quale si occupa Palazzo Spada in questa sentenza.

Sempre per l’immobile di cui è esclusivo proprietario, lo stesso ricorrente di cui sopra ha presentato una nuova richiesta di rilascio di permesso di costruire, stavolta per ristrutturazione edilizia e ampliamento plano volumetrico ai sensi dell’art. 3 della stessa l.r. 49/2009, nel testo vigente in quel momento, che consentiva di ampliare, senza demolirli e ricostruirli, edifici già esistenti, entro certi limiti definiti dalla legge stessa.

L’intervento consiste nella sopraelevazione di due piani, oltre agli esistenti, e nell’ampliamento dell’attuale primo piano lato est.

Ciò che ne deriva è una costruzione di quattro piani complessivi, per un totale di mc 1042,85, di cui 721,04 già esistenti e 321,81 di ampliamento accordato dalla legge citata.

Sempre la relazione tecnica afferma che “Per quando riguarda l'adeguamento alla normativa tecnica antisismica esistente, il progetto è stato concepito in modo tale che venga realizzata una nuova e unica struttura portante per tutto l'intero edificio (rimanendo, della vecchia costruzione, solo parte della "scatola" esterna costituita dalle tamponature), comprese le fondazioni. Quanto sopra per evitare l'autorizzazione sismica in quanto, solo dal punto di vista prettamente strutturale, l'edificio si può configurare non come una "soprelevazione", ma come un semplice ampliamento”.

A fronte di ciò, il Comune ha emesso il provvedimento di diniego di cui in epigrafe, indirizzato ai tre proprietari di cui sopra come “proprietà” in quanto:

  • si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento ai sensi delle norme citate ma, per lo stesso edificio era già stato rilasciato, come si è detto, un permesso di costruire (quello poi non utilizzato) sul presupposto della dichiarazione di incongruità del fabbricato di cui alla perizia dell'architetto di cui sopra;
  • c'è un contrasto fra il permesso di costruire di cui è chiesto il rilascio, che prevede il mantenimento di parte dell’edificio e la sua sopraelevazione di due piani, e il precedente permesso non utilizzato, che ne prevedeva invece la totale demolizione sul presupposto che esso fosse incongruo, ovvero nella sostanza staticamente malsicuro, come dall’allegata perizia giurata di parte.

A questo punto il comune spiega perché il provvedimento è rivolto anche agli altri due titolari di diritti reali sull'edificio: parte della nuova volumetria da realizzare sarebbe prevista in sopraelevazione del fabbricato commerciale adiacente, benché dichiarata "a sbalzo" sul medesimo. C'è un evidente interessamento quindi del fabbricato adiacente.

Ma non è tutto. Il comune infatti ritiene anche che:

  • il porticato in progetto, trattandosi di nuovo manufatto benché realizzato su parte del sedime dell'autorimessa in demolizione, non rispetterebbe la distanza di 10 mt. dai fabbricati frontistanti e non sarebbe stato computato nella volumetria geometrica di progetto;
  • il calcolo della volumetria esistente, comprensiva dell’ampliamento consentito dalla legge regionale, non sia corretto in quanto ai sensi degli art. 3 e 5 della l.r. 49/2009 il volume massimo in ampliamento consentito sarebbe pari a mq. 142,10 + mq. 145,26, superato dal volume totale progettato.

 

Due permessi di costruire per uno stesso intervento: le regole

Dopo il respingimento da parte del TAR, il tutto arriva in Consiglio di Stato dove vengono proposti ben 6 motivi di ricorso.

In ordine logico, secondo i giudici amministrativi l’unico motivo di appello incidentale, che mette in discussione la possibilità di realizzare l’intervento richiesto nel suo complesso, va esaminato per primo e risulta fondato.

In primis, il Consiglio di Stato evidenzia che il rilascio di un primo permesso di costruire, per interventi su un dato immobile, permesso che per qualsiasi ragione non venga utilizzato e venga lasciato decadere, non è giuridicamente ostativo al rilascio di un nuovo e diverso permesso, per un intervento di altro tipo - o anche identico al precedente - sullo stesso immobile.

Quindi, va richiamato quanto risulta dalle relazioni tecniche allegate, rispettivamente, alla richiesta di permesso di costruire del luglio 2010, che aveva portato ad emettere il primo permesso, e alla richiesta del marzo 2019, che ha portato al diniego poi impugnato.

 

Verifica statica della struttura, perizia giurata e rischio penale per i progettisti

Nella prima di queste relazioni, evidenzia Palazzo Spada, si afferma che il fabbricato sul quale si vuole intervenire è “privo di verifica statica della struttura” e poggia su fondazioni che “non garantiscono adeguata stabilità del fabbricato.

Attenzione: queste affermazioni sono contenute in una perizia giurata, e pertanto se non rispondessero a verità il professionista che ne è autore andrebbe incontro a responsabilità anche penale.

Non vi è quindi motivo per ritenerle non veritiere, e del resto la parte ricorrente appellante non le ha in alcun modo smentite nei propri atti. Di conseguenza, la proprietà aveva programmato di demolire l’edificio e sostituirlo con uno in tesi più solido, in modo del tutto conforme alla comune logica.

 

L'autorizzazione sismica "da evitare"

Nella seconda relazione, si programma invece una sopraelevazione di due piani, che si aggiungerebbero ai due esistenti, aumentando secondo logica in misura considerevole il carico sulla struttura, e si dice che ciò si farà in modo da “evitare l'autorizzazione sismica”, espressione che induce a pensare ad una verifica in qualche modo meno penetrante della statica dell’edificio così realizzato.

Tutto ciò però senza che un verbale di successivo sopralluogo, nessuna opera, di consolidamento o di tipo diverso, risulti compiuta per ovviare alla precarietà statica dell’immobile esistente così come descritta nella richiesta del 2010, e senza che la nuova richiesta affronti specificamente il punto.

In definitiva, il diniego del Comune appare del tutto conforme alla comune logica, perché assentire un intervento di questo tipo, ove vi sono dubbi non risolti sulla staticità del fabbricato che ne risulterebbe, è evidentemente pericoloso per l’incolumità privata e pubblica.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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