Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus: come funziona la cessione del credito per le spese sostenute in due anni diversi?

Per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.


L'Agenzia delle Entrate inizia ad occuparsi sempre più frequentemente delle novità introdotte in materia di Superbonus dalla Legge di Bilancio 2022, con risposte relative a quesiti che i contribuenti iniziano ad inviare - come nel caso specifico - su qualche zona d'ombra che aleggia sui cambiamenti apportati tra l'anno 2021 e quello corrente.

Nella risposta 56/2022 del 31 gennaio, ci si occupa nello specifico di cessione del credito e spese sostenute in anni diversi per una 'pratica' di SuperEcobonus - interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente).

Superbonus: come funziona la cessione del credito per le spese sostenute in due anni diversi?

Cessione del credito con acconti versati nel 2021

L'istante sta effettuando un "intervento finalizzato al risparmio energetico costituito da: coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell'involucro disperdente, sostituzione serramenti, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida, installazione di impianto solare fotovoltaico".

Egli intende optare per la cessione del credito ad una banca, che nel 2021 ha già versato acconti per i suddetti lavori e che, nell'anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. A causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL (stato di avanzamento dei lavori) sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.

Si chiede, quindi, se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell'opzione per interventi edilizi e Superbonus.

 

Regole sui SAL: cosa sono? Come funzionano?

Dopo il solito excursus normativo, le Entrate precisano che, ai sensi del comma 1-bis dell'art.121 del DL Rilancio, l'opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e per gli interventi ammessi al cd. Superbonus, di cui al citato articolo 119, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Lo Stato Avanzamento Lavori (articolo 14, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49/2018) «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci».

 

I periodi di imposta dei SAL: come si devono considerare? Quale criterio?

Bene: in base a quanto disposto dall'art.121 del DL 34/2020, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l'emissione di SAL è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d'imposta diversi.

Ciò significa che nel caso specifico:

  • considerato che secondo quanto riferito dall'Istante il primo SAL sarà emesso nell'anno 2022, sarà possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
  • considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l'opzione potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa;
  • per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

LA RISPOSTA 56/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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