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Bonus Restauro edifici storici: via alle istanze! Regole e scadenze: serve l'asseverazione

L’agevolazione è prevista dal decreto “Sostegni-bis” (art.65-bis DL 73/2021), sotto forma di credito d’imposta pari alla metà dei costi sostenuti dalle persone fisiche per interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022.


Si parte: da oggi 1° febbraio e fino al 28 di questo mese sarà possibile inviare le istanze per accedere al Bonus Restauro edifici storici, credito d’imposta per le spese sostenute nel 2021, dalle persone fisiche, per interventi conservativi volti alla manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico.

Le domande per questa agevolazione, introdotta nel nostro ordinamento dal DL Sostegni Bis, devono essere inviate all’indirizzo Pec fondorestauro@mailcert.beniculturali.it, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito della direzione generale Archeologia Belle arti e Paesaggio del ministero della Cultura (Dg Abap).

 

Per cosa

Il contributo è pari al 50% dei costi sostenuti per i lavori conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ogni immobile.

L’agevolazione può essere richiesta non solo per il restauro degli edifici di interesse storico e artistico, ma anche per la realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza, per gli interventi di conservazione del bene, per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fuori i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica.

Le spese sono riconosciute sostenute secondo i fini della disposizione solo in presenza dell’attestazione (cioè dell'asseverazione) di un professionista qualificato secondo la normativa vigente.

 

Chi prende il Bonus?

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolabili, per gli interventi autorizzati, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

Bonus Restauro edifici storici: via alle istanze! Regole e scadenze: serve l'asseverazione

Come e quando fare domanda

Le domande per il riconoscimento del bonus possono essere presentate esclusivamente per via telematica dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, al Ministero della Cultura, direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (Dg Abap).

Come segnalato sopra, le domande devono essere inviate all’indirizzo Pec fondorestauro@mailcert.beniculturali.it, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito della direzione generale Archeologia Belle arti e Paesaggio del ministero della Cultura (Dg Abap).

La domanda dovrà contenere:

  • l'istanza in bollo compilata con l’indicazione delle generalità dell’immobile e il codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente;
  • gli estremi del provvedimento di tutela;
  • copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro;
  • dichiarazione di assenza di contributi o contributi goduti;
  • dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto;
  • consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto con l’indicazione degli interventi realizzati entro la fine dell’anno per cui si chiede il contributo;
  • elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto;
  • documentazione fotografica a consuntivo.

Le richieste saranno trasmesse alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti, che verificheranno l’ammissibilità delle istanze e comunicheranno alla Dg l’esito delle istruttorie e l’ammontare complessivo delle spese ammesse al tax credit. Un provvedimento del direttore generale riconoscerà credito e somma assegnata.

Prima della comunicazione ufficiale agli interessati, la Dg invia all’Agenzia delle Entrate i dati dei contribuenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi e le eventuali variazioni o revoche anche in seguito alle eventuali cessioni operate.

 

Credito d’imposta in compensazione

Il bonus assegnato è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato riconosciuto e non è cumulabile con altri bonus e con la detrazione prevista dall’articolo 15 del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati.

Il credito, in alternativa, può essere ceduto dal beneficiario, anche parzialmente, a terzi, compresi gli istituti di credito, ma la cessione non è replicabile. Il cedente, per perfezionare la procedura, deve comunicare alla Dg Abap i dati anagrafici e il codice fiscale dell’acquirente, nonché l’importo del credito ceduto. La direzione generale comunicherà poi a entrambe le parti l’accettazione della cessione.

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