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PNRR e appalti pubblici: verso il Digital Twin delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il c.6 dell’art. 48 del D.L. 77/2021 definisce la possibilità da parte delle Stazioni Appaltanti di attribuire un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50, secondo criteri successivamente meglio specificati nel D.M. MIMS 312/2021.

Tale previsione, combinata con quanto disposto al c. 5 potrebbe condurre dalla parte dell’Offerta ad un maggior coinvolgimento delle imprese nelle fasi di progettazione e dalla parte della Domanda alla necessità di sapere strutturare specifiche utili al perseguimento degli obiettivi e degli usi dei modelli informativi come richiamati anche dagli stessi criteri premiali.

Capitolato Informativo e Ambiente di Condivisione dei Dati, come anche evidenziato al punto 3.2.11 delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, divengono allora elementi strategici per una trasformazione orientata al digital twin degli appalti pubblici che possa ricondurre Valore in capo alle diverse parti coinvolte e consentire  attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto.


PNRR, PNC e Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

Il D.L. 77/2021Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, oltre che dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030.

L’art. 48 introducendo “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC” ammette l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica sul quale è sempre convocata la conferenza di servizi preliminare. Ai sensi del c. 5 l'affidamento può avvenire secondo due modalità principali:

  1. avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta;
  2. mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Il c. 6 dello stesso art. 48 prevede invece, le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti descritti, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici comunemente riferibili alle tecnologie del BIM.

Tali criteri sono stati successivamente esemplificati nel D.M. MIMS 312/2021 che oltre a integrare il Decreto BIM (D.M. MIT 560/2017), costituisce un riferimento utile per le Stazioni Appaltanti nella costituzione della griglia dei punteggi premiali delle procedure di gara.

 


Il nuovo Decreto BIM: cosa dice, cosa cambia e cosa aggiunge

Il 03.08.2021 è stato pubblicato il Decreto n. 312 del 02.08.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile in materia BIM.  Il decreto che aggiorna la disciplina BIM negli appalti pubblici, modificando ed integrando il Decreto “Baratono” n. 560/2017.

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Il Capitolato Informativo

Nel contesto descritto al paragrafo precedente si evidenzia la rilevanza dello strumento Capitolato Informativo sia nel D.M. MIMS 312/2021 sia al punto 3.2.11 delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” individuando in esso lo strumento finalizzato a condurre una gestione digitale dei processi informativi della procedura in grado di restituire Valore alla parte committente in termini di qualità del processo realizzativo e del prodotto risultante. L’estrazione di Valore dall’adozione di processi BIM da parte di una Stazione Appaltante è, infatti, direttamente proporzionale alla pertinenza del Capitolato Informativo rispetto agli obiettivi individuati e per il cui perseguimento si è in grado di specificare delle regole informative chiare ed univoche e correlate alla natura dell’Organizzazione, alle modalità di gestione delle Commesse, alle consuetudini gestionali dei Cespiti.

Come già consolidato oramai dalla normativa UNI EN ISO 19650:2019 quindi il Capitolato informativo costituisce l’esito, indirizzato alla catena di fornitura, di un processo di analisi aziendale, di definizione di obiettivi misurabili e di modalità per il loro perseguimento mediante processi di information management abilitati dalle tecnologie dell’industria 4.0: cloud computing, big data, IoT, artificial intelligence, ecc. 

Ma non solo.

Il D.M. 312/2021 prevede altresì che, al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara si faccia riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:

a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;

b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;

c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.


PNRR, BIM e standard UNI, finalmente la chiarezza

Step by step l'obbligatorietà del BIM negli appalti pubblici sta raggiungendo il suo compimento. I contratti PNRR daranno ora un'ulteriore spinta all'utilizzo della metodologia BIM nel nostro Paese. Qual è il contributo offerto della normativa UNI all'interno di questa importante rivoluzione per il settore della costruzione?

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Sul Capitolato informativo proprio in sede UNI è attivo un gruppo di lavoro incaricato di aggiornare la parte 6 della edizione 2017 della norma UNI 11337 alla luce degli indirizzi espressi dalla UNI EN ISO 19650:2019 nonché delle varie esperienze che si stanno maturando sul mercato nazionale delle opere pubbliche e private. Nella strutturazione della nuova parte 6 si evidenziano, anche alla luce dei recenti dispositivi legislativi dei macroambiti la cui rilevanza necessita di una attenta disamina e che si elencano di seguito:

Dai criteri agli obiettivi. Punteggi Premiali ed Usi del BIM

Se pure a livello esemplificativo il D.M MIMS 312/2021 indica criteri premiali che le stazioni appaltanti possono utilizzare nelle procedure di aggiudicazione di servizi di progettazione e di lavori che prevedono il ricorso al c.d. BIM.

La necessità di giungere progressivamente ad una riduzione dei termini narrativi nelle richieste informative conduce metodologicamente alla definizione di una serie di tassonomie che codifichino univocamente gli usi della modellazione informativa utili al perseguimento di obiettivi tratteggiati nei bandi. La disponibilità di tali elencazioni condurrebbe inoltre di poter unificare i livelli di fabbisogno informativo (LOIN) necessario al perseguimento degli usi e rendere in ACDAT possibile non solo la mera archiviazione di contenitori informativi ma anche la possibilità di rendere misurabile, attraverso specifici KPI - Key Performance Index il monitoraggio, nelle varie fasi del processo edilizio, dell’opera. La possibilità infatti di estrarre analizzare dati nei contenitori informativi predisposti consentirebbe un processo decisionale efficiente perchè basato su informazioni oggettive e visualizzate mediante indicatori, dashboard e report secondo processi tipici della Business Intelligence.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito la disarticolazione di un criterio di cui al DM. MIMS 312/21 in obiettivi strategici e usi del modello informativo come codificati dall’iniziativa BIMe:

 

obiettivi strategici e usi del modello informativo

 

L’Uso come individuato potrebbe essere successivamente disarticolato per le diverse fasi del processo informativo delle costruzioni a cui far corrispondere LOIN differenti in funzione sia degli output attesi in termini di contenitori informativi sia in termini di usi previsti nell’Ambiente di Condivisione dei Dati costituendo quindi un framework di corrispondenza tra obiettivi, usi, livello di contenuto informativo CDE come di seguito specificato:

Obiettivi

Le ragioni del BIM interpretate dalla prospettiva di una parte Committente non possono che risiedere nella attivazione di processi di project management supportati da informazioni disponibili on demand e attendibili in quanto oggettivamente basate sull’analisi dei dati. Report, dashboards e cruscotti di misurazione dei KPI individuati supportano la Stazione Appaltante e l’Amministrazione Concedente nei processi decisionali conferendo efficienza, efficacia ed economicità all’azione di gestione dei progetti.

La questione pone quindi in primo piano la necessità di definire un set di obiettivi ed individuare KPI in grado di misurare le performance dell’affidatario in relazione agli obblighi contrattuali. Lo sforzo richiesto sarà quindi quello di selezionare la tipologia di parametri utili alle misurazioni, stabilire le modalità ed i tempi di raccolta anche in termini di responsabilità, potendo ricondurre gli ambiti di analisi a quelli meglio noti dalla letteratura tecnica e scientifica come le ndimensioni del BIM: 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D ecc.

Usi, Livello di Fabbisogno Informativo e CDE

Definiti gli ambiti principali degli obiettivi, in dipendenza della fase, sarà quindi possibili elencare nel Capitolato Informativo quali Usi principali sono richiesti nella gestione del progetto avendo cura di definirne una tassonomia, delle declaratorie ma soprattutto specificando il livello di fabbisogno informativo necessario (LOIN) in relazione ai contenitori informativi di progetto e che costituiscono il PIM Project Information Model e/o l’AIM Asset Information Model. La strutturazione di tale framework, corredato anche del cd. IDP – Information Delivery Planning, consente se opportunamente alimentato, l’attivazione dei flussi informativi nel CDE in grado di restituire informazioni anche con processi di Business Intelligence ed Intelligenza Artificiale.

 


Livello di fabbisogno Informativo: le norme EN 17412-1 e UNI 11337-4

Quanti dettagli inserire nella geometria dei nostri modelli informativi? Quali parametri includere? Queste sono alcune delle domande che ogni esperto BIM si chiede durante la pianificazione di un progetto. In questo articolo viene trattato il concetto di “livello di fabbisogno informativo” per definire i requisiti informativi in presenza di un processo BIM.

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Verso la definizione di obiettivi e usi degli ambienti di condivisione dei dati

In generale i modelli sono definiti secondo una semplificazione del mondo reale che risulterebbe altrimenti troppo complesso per consentire lo sviluppo di calcoli, simulazioni, etc. mediante gli strumenti a nostra disposizione (da carta e penna fino ai calcolatori più evoluti). Il livello di tale semplificazione è intimamente legato sia agli strumenti (quale complessità questi ultimi sono in grado di gestire) sia agli scopi per cui il modello è stato sviluppato (quale approssimazione è consentita, quali dati sono importanti, quali applicazioni sono necessarie, etc.). I modelli devono quindi essere valutati in base alla loro capacità di rispondere agli scopi per cui sono stati sviluppati, ovvero di essere utili nello specifico contesto di riferimento.

Nell’ambito BIM il tema è stato chiaramente affrontato nelle norme della serie UNI 11337 identificando tra le componenti fondamentali da identificare all’avvio del processo (e da includere quindi nel capitolato informativo) gli obiettivi e usi dei modelli informativi sviluppati in uno specifico intervento. Lo sviluppo dei modelli informativi e, ancor prima, l’identificazione dei requisiti informativi, devono prefiggersi il soddisfacimento degli obiettivi ed usi posti, pena il completo spreco delle risorse impiegate data l’inutilità dei modelli stessi.

Un modello informativo può dunque essere sviluppato secondo diverse specifiche che riguardino il suo contenuto informativo geometrico e non geometrico, la sua articolazione, il livello di approssimazione accettabile, etc. Lo sviluppo dei modelli rappresenta però solo un tassello nel processo BIM. Le informazioni prodotte devono infatti essere condivise, verificate, approvate, aggiornate, utilizzate dai diversi soggetti coinvolti nel processo delle costruzioni nelle sue diverse fasi.

L’ambiente di condivisione dei dati (ACDat) rappresenta la naturale espressione per lo sviluppo di questi aspetti nel contesto BIM. È facile immaginare che diversi progetti, diverse fasi del processo delle costruzioni, diverse configurazioni di stakeholders, etc. possano portare alla definizione di diverse esigenze (requisiti informativi – usi e obiettivi) non solo dei modelli ma anche degli ambienti in cui questi modelli sono condivisi (usi e obiettivi dell’ACDat). Questo aspetto è rimasto però ancora latente riferendosi spesso all’ACDat come ad una entità fissa, statica, univoca, con requisiti costanti in diversi contesti. Cosa tutt’altro che allineata con le reali strutture via via sperimentate nel mercato che stanno mettendo in luce la necessità di un approccio dinamico che possa conformarsi alle esigenze dello specifico ambito di interesse così come appunto già evidente per i modelli informativi.

 

Intersecare la struttura dell’ACDat con obiettivi ed usi

Chiarita la necessità di fornire una specifica sugli obiettivi e usi che l’ACDat dovrà soddisfare nel particolare ambito di applicazione, è spontaneo domandarsi come poter provvedere a tale specifica. È necessario fare un passo in dietro ed analizzare la struttura di un ACDat e la sua integrazione nel contesto di progetto. Le immagini che più comunemente si associano all’ACDat (figura 1) guidano verso l’intuizione che si stia parlando di un luogo unico, uguale per tutti gli attori del processo e costante durante le sue fasi.


Classica rappresentazione dell’ACDat

Figura 1 – Classica rappresentazione dell’ACDat.

 

Intuizione che ha portato spesso a vedere l’ACDat come un singolo strumento acquistato da uno dei soggetti coinvolti nel progetto e poi condiviso con tutti gli altri. Questa visione trova diverse limitazioni nella pratica e la normazione è ormai orientata verso una interpretazione più dinamica in cui diversi ambienti si possono relazionare tra loro creando di fatto un ecosistema digitale in cui i dati vengono prodotti, gestiti, condivisi, verificati ed utilizzati. Ci si sposta dunque da uno “strumento” con quattro stadi (in lavorazione, in condivisione, in pubblicazione, archivio) e, di fatto, quattro processi dedicati a regolare il passaggio di stadio, ad un ACDat definito mediante l’integrazione di diverse soluzioni tecnologiche regolate e relazionate mediante processi di lavoro strutturati con una visione prospettica in cui si potranno gestire i dati come singoli atomi rimuovendo completamente le strutture di isolamento ancora oggi intrinseche nell’uso di specifiche soluzione software (figura 2).

 Struttura dell’ACDat

Figura 2 – Struttura dell’ACDat. Visione convenzionale (sinistra), visione per soluzioni tecnologiche e processi di lavoro (centro), visione prospettica verso la relazione diretta tra dati (destra).

 

La definizione di un ACDat che vede tra i suoi spetti fondamentali non solo le componenti tecnologiche ma anche, e soprattutto, quelle procedurali (flussi di lavoro) è inoltre ripresa nel recente aggiornamento al DM 560/2017 dato dall’uscita del decreto 312/2021. La definizione di ACDat è stata infatti aggiornata mettendo in evidenza proprio la necessità di identificare dei flussi di lavoro specifici per la gestione dei dati.

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