Sul tema avevo già scritto l’articolo Asseverazione bonus edilizi diversi dal 110% serve l’assicurazione? Ma soprattutto sono assicurato?. Viste le novità intervenute, da ultimo il parere della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate e come sta rispondendo il mercato assicurativo, ho ritenuto opportuno tornare sull’argomento.
19/05/2020 approvazione decreto 34/2020 cd. “Decreto Rilancio”
17/07/2020 approvazione legge n. 77/2020, in fase di conversione viene sostituito l’art. 119 e modificato il 121, ma segnalo in particolare:
30/12/2020 approvazione legge di bilancio 2021 n. 178/2020
11/11/2021 approvazione decreto 157/2021 cd. “Antifrode” introduce:
30/12/2021 approvazione legge di bilancio 2022 n. 234/2021
Perché si concretizzasse l’obbligo assicurativo avrebbero dovuto modificare il comma 13 del art. 119 (asseverazioni) inserendo gli interventi diversi dal 110%, oppure il comma 14, ma nessuna delle 2 cose è stata fatta.
Ho ritenuto utile fare questo, non tanto per ricordare a voi tecnici le norme susseguitesi che conoscete meglio di me, ma perché tornerà utile nell’illustrare gli ultimi avvenimenti compreso l’evoluzione del mercato assicurativo.
A tutt’oggi non è previsto l’obbligo di assicurarsi per i bonus edilizi diversi dal 110%, perché né il decreto 157/2021 né la legge di bilancio 234/2021 hanno apportato modifiche ai commi 13 e 14 della legge 77/2020.
Ciò non toglie che l’introduzione dell’obbligo di asseverazione per tutti gli interventi di ristrutturazione, abbia comunque prodotto degli effetti che sintetizzo di seguito.
Agenzia delle Entrate Dre Lombardia 13/01/2022
In seguito al quesito posto da un ingegnere sul tema, la Dre facendo riferimento ai provvedimenti 283847 del 08/08/2020 e 312528 del 12/11/2021, dichiara che il soggetto che appone il visto di conformità, verifica il possesso di una polizza assicurativa da parte del professionista che rilascia l’asseverazione, come previsto dal comma 14 dell’art. 119. La Dre poggia la sua tesi sul comma 1 ter dell’art. 121, che prevede l’asseverazione dei requisiti tecnici e della congruità dei costi in base al comma 13 bis dell’art. 119 del decreto 34/2020. Cosa c’è che non quadra in questo ragionamento? Pur supponendo che il riferimento erroneo al decreto 34/2020 sia un refuso perché il comma 13 bis è stato introdotto con la legge di conversione 77, questo fa riferimento al comma 13 che alla lettera a) richiama gli interventi previsti ai commi 1,2 e 3 (efficientamento energetico), e alla lettera b) richiama quelli al comma 4 (adeguamento sismico) e come riportato in precedenza non viene modificato nel dal decreto 157/2021 abrogato, ne dalla legge di bilancio 234/2021, così come nei medesimi provvedimenti non viene modificato il comma 14 (obbligo di assicurazione per gli asseveratori). Il chiarimento è disponibile in allegato in fondo all'articolo.
Società di revisione, banche e società finanziarie che acquistano i crediti fiscali
Sono stato contattato da alcuni professionisti perché hanno ricevuto una telefonata da parte delle banche a cui i committenti stanno cedendo il credito, per informarli che a breve la società di revisione a cui si appoggiano, chiederà loro di produrre una dichiarazione da parte del proprio assicuratore che l’attività di asseverazione dei bonus edilizi diversi dal 110 sia compresa o comunque non esclusa dalla polizza professionale o da quella per asseverare gli interventi Superbonus 110%.
Broker e CNI
Nel corso del 5° Forum Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, organizzato da Italia Oggi martedì 25 gennaio a cui ho partecipato, hanno affrontato anche il tema dei bonus edilizi, tra i vari interventi quello che mi interessa riportare è quello del dott. Giorgio Moroni consigliere di amministrazione del broker AON, la sua posizione sul tema assicurativo si può riassumere così:
a) Non esiste un vero e proprio obbligo ad assicurare, ma un po' per l’intervento a gamba tesa della Dre Lombardia, un po' per l’orientamento che stanno prendendo le società di revisione, al momento una, ma mi aspetto che a breve seguiranno anche le altre, sta diventando un obbligo di fatto, e come mi ha detto un assuntore, per ovviare alla confusione che si è generata andremo ad integrare la garanzia nelle polizze Superbonus (in allegato in fondo all'articolo un esempio) e per quelle emesse in precedenza predisporremo delle appendici integrative per ricomprendere il rischio.
b) Sono assicurato oppure no? Alcuni assicuratori già prima di Natale hanno aggiornato le polizze asseverazioni alle disposizioni del DL 157 senza attendere la conversione e inviando appendici integrative per le polizze emesse precedentemente. Altri lo hanno fatto o lo stanno facendo dopo la conversione, altri sono ancora in stand by. Nel caso non abbiate ancora ricevuto comunicazione ufficiale dal vostro assicuratore è opportuno interpellarlo e possibilmente farsi dare una risposta scritta. In allegato un esempio di appendice di integrazione.
c) Integrazione nella polizza professionale o garanzia dedicata? Non c’è una risposta valida per tutti, dipende dal tipo di interventi eseguiti, per chi si occupa solo di piccole ristrutturazioni non superiori a 50.000 euro si può anche optare per la soluzione all’interno della polizza professionale, meglio con massimale dedicato, costerà un po' di più ma lascerà integro quello della RC professionale. Questa soluzione però presenta alcuni limiti, il più importante, per mantenere in essere la garanzia bisogna continuare ad essere assicurati con la stessa compagnia, se si decide di cambiare, prima di tutto andrà ricercata una polizza che abbia l’estensione alle asseverazioni, poi bisognerà verificare la continuità assicurativa sia per la retroattività che la postuma, su tutte le garanzie asseverazioni incluse, sempre con massimale dedicato. Per chi invece si occupa di interventi importanti come i condomini, meglio una polizza dedicata per singolo intervento aumentando anche il massimale della polizza professionale. Per questo tipo soluzioni va verificata soprattutto la postuma, ci sono molti testi che la limitano a cinque anni e in caso di cessione del credito o sconto in fattura non sono sufficienti.
d) Perché deve essere controllata anche la polizza professionale. Trattandosi di danni di natura esclusivamente patrimoniale è importante verificare che non siano esclusi, in secondo luogo che operi senza limitazioni e anche perché la garanzia potrebbe non essere l’unica garanzia coinvolta. Ne ho parlato nell’articolo Polizza professionale e asseverazioni: garanzie e limiti a cui porre attenzione in ambito 110% e non solo.
e) Il mercato assicurativo è orientato alla soluzione stand alone. Questa è la scelta fatta dalla maggior parte degli assicuratori specializzati che sembra non tener conto dei limiti di capacità assuntiva paventati dal dott. Giorgio Moroni di AON. Bisogna però tenere in considerazione che gli assicuratori pongono limiti per singolo professionista che variano da 2,5 a 5 milioni di euro e anche per singolo certificato in media da 1,5 a 2,5 milioni. Per la maggior parte dei professionisti queste limitazioni non rappresenteranno un problema, al contrario per studi associati o società di ingegneria comporterà quasi sicuramente la necessità di trovare capacità assuntiva tramite diversi assicuratori per soddisfare la necessità di assicurare somme dai 10 milioni di euro in su.
Ad oltre un anno dall’introduzione vediamo quali sono le principali criticità emerse.
Polizze stand alone senza postuma con elenco degli interventi che possono essere rinnovate:
Polizze stand alone con massimale a consumo senza tacito rinnovo con postuma: per questo tipo di garanzia il certificato può sia rinnovabile che scadere senza possibilità di rinnovo, perciò, bisogna che le asseverazioni comprese quelle di fine lavori siano rilasciate entro la scadenza indipendentemente che si tratti di certificati a consumo o singolo progetto se sono senza tacito rinnovo, oppure chiedere la proroga per tempo se rinnovabili.
Come ovviare a queste problematiche: creare un file in cui ogni sono identificati i singoli interventi e i relativi importi asseverati, che andranno associati alla polizza di riferimento avendo cura di riportare anche la scadenza. In questo modo si eviterà:
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