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Superbonus e altri bonus edilizi: stop alla cessione dei crediti infinita

Il Decreto Sostegni-ter modifica l’art. 121 del Decreto Rilancio limitando ad una la possibilità di cessione del credito delle detrazioni fiscali. I dettagli

La novità è ormai 'scritta su tutti i muri': non è più possibile cedere il credito 'infinite' volte, ma dal 17 febbraio in poi esisterà solo un'unica cessione, dopodiché il credito si cristallizzerà in capo al cessionario.

In attesa - ma questa è un'altra storia - di un possibile decreto correttivo che cambi (ancora) le carte in tavola, questo è quello che ha disposto il Decreto Sostegni-Ter (4/2022) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2022.

 

Cessione del credito dei bonus una tantum sia con sconto in fattura che senza

Il provvedimento, nello specifico, è intervenuto sull’art. 121 del Decreto 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), inerente l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.

In particolare, sia che si operi con sconto in fattura che senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta:

  • nel caso di sconto in fattura, alle imprese e ai professionisti sarà possibile cedere il credito una sola volta;
  • nel caso si operi con la cessione diretta da parte del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale.

 

Le modifiche all'articolo 121 del DL Rilancio: stop alle cessioni infinite

Il comma 1 dell’art. 121 viene modificato così:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, e 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

 

Cessione del credito bonus edilizi, ecco le nuove date: libera fino al 16 febbraio, una tantum dal 17 febbraio

Inoltre, i commi 2 e 3 del Decreto Sostegni-ter prevedono quanto segue:

  1. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. 
  2. Sono nulli:
    1. i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
    2. i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
    3. i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Qui però poi è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, prorogando la data del 7 febbraio sopra indicata al 17 febbraio 2022.

Per l'esattezza, il provvedimento del 4 febbraio 2022 del Fisco ha disposto nello specifico:

  1. la proroga, al prossimo 17 febbraio 2022, del termine fissato dal DL 4/2022 al giorno 7/2, per dare il via alla norma che prevede la possibilità di effettuare un'unica cessione in caso di detrazioni per interventi edilizi;
  2. la proroga al 7 marzo 2022, dal termine fissato sempre dal DL 4/2022 al giorno 7/2, per l'invio delle comunicazioni per le opzioni per interventi di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche.

Quindi, in conseguenza di questo provvedimento, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

 

Superbonus, Legge di Bilancio 2022 e Sostegni-Ter: il testo coordinato Blumatica

Blumatica, per 'aiutare' gli addetti ai lavori, ha pubblicato uno speciale testo coordinato degli articoli 119, 119-ter. 121 e 121-bis del DL 34/2020 con la Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni-Ter.

 

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