Agenzia delle Entrate: per usufruire della detrazione del 50% in dieci anni, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, non è necessario che nell’immobile ristrutturato abiti una persona disabile.
Torniamo sui bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con una recente precisazione dell'Agenzia delle Entrate - da La Posta di FiscoOggi - che riguarda la necessità - o meno - che nell'immobile ristrutturato (oggetto quindi dei lavori per i quali si vuole prendere il bonus, in questo caso quello al 50% ex art.16-bis del TUIR) abiti una persona disabile.
Abbiamo già evidenziato che oltre al Bonus Barriere Architettoniche 75%, novità inserita nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2022 e che vale solo per l'anno 2022, chi effettua interventi per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione a persone con disabilità grave può beneficiare infatti di altri due bonus "sul tema" prorogati sempre dalla Legge di Bilancio 2022.
La guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate ha infatti spiegato bene che ci sono altri due tipi di agevolazioni fiscali, sempre legate alle Barriere Architettoniche ma 'diverse' e 'distinte' dal nuovo Bonus 75% della Manovra 2022:
Fatte le dovute premesse di cui sopra, concentriamoci sul chiarimento recente dell'AdE, dove si evidenzia che, come da ultimo specificato nella circolare n. 7/2021, la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori.
Importante: gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989 non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. In questo caso, tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria (circolare n. 13/2001, risposta 1).
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