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Bonus edilizi: detraibili anche le spese per i visti di conformità e le asseverazioni di congruità di fine 2021

Grazie ad un emendamento approvato al DDL di conversione in legge del Milleproroghe 2022, anche le spese per l'acquisizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese in materia di bonus edilizi sono detraibili, anche se sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 (pre-vigenza DL Antifrodi).

Attenzione ai naviganti: le spese per l'acquisizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese in materia di bonus edilizi sono detraibili, anche se sostenute nel 2021, e più precisamente tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021, periodo di valenza del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), poi inglobato dalla legge 234/2021 (Manovra finanziaria 2022) che l'ha soppresso mantenendo però validi gli effetti prodottisi durante, appunto, il precedente periodo di validità.

Tutto questo è frutto di un emendamento approvato dalla Camera durante il procedimento di conversione in legge del DL Milleproroghe (DL228/2021), ormai in dirittura d'arrivo (mancano solo un veloce passaggio al Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore).

L'emendamento ha portato all'introduzione dell'articolo 3-sexies (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio), il quale dispone letteralmente che "le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021".

 

Antifrodi prima dell'avvento della Manovra: stesse regole

Di fatto, quindi, per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.

Questa norma precisa l’ambito applicativo della disciplina in tema di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità prevista dalla legge per usufruire delle detrazioni in materia, contenuta nell'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020.

Le modifiche in esame consolidano in norma giuridica l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate nelle FAQ sulla cessione del credito, aggiornate al 3 febbraio 2022, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Quindi:

  • per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus e in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate);
  • le spese per l'acquisizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese in materia di bonus edilizi sono detraibili, anche se sostenute nel 2021, e più precisamente tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Superbonus: detraibili anche le spese per i visti di conformità e le asseverazioni di congruità di fine 2021

Visto di conformità e asseverazione di congruità: a cosa servono? Le norme Antifrodi in pillole

La Manovra ha inglobato nella norma generale (cioè artt. 119 e 121 DL Rilancio) alcune disposizioni del decreto-legge Antifrodi 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che hanno introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera.

In pratica, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 del DL Rilancio (34/2020), modificato dalla Manovra, prevede ora l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Parliamo di questi:

  • recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica (quindi Ristrutturazioni ed Ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche (quindi Sismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 2 dell’articolo 121)

Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 


Regole Antifrodi per Superbonus e altri bonus edilizi dal 2022: detraibilità asseverazioni e visti, opzioni, date

La Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

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Ma chi rilascia il visto di conformità?

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle già richiamate regole previste dall'art.35 del decreto legislativo 241/1997. Sono abilitati al rilascio:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

 

E chi assevera la congruità dei prezzi?

I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119.

Si fa riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (cd. Decreto Massimali Bonus Edilizi), firmato di recente dal MITE e in imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il dubbio e l'ok alla detraibilità

L'ok definitivo alla detraibilità delle ulteriori spese per interventi edilizi post decreto Antifrodi è giunto quindi grazie all'emendamento sopracitato a firma di Roberto Pella, capogruppo commissione Bilancio per Forza Italia.

Già con la Legge di Bilancio era stata inserita, a partire dall'1 gennaio 2022, la detraibilità per le spese dovute al rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni delineate all'interno del decreto Rilancio; con questo risultato interveniamo anche sulle spese che incorreranno per assolvere agli obblighi previsti dal decreto Antifrodi: sì ai controlli ma senza aggravi di spesa per cittadini e imprese che contribuiscono, attraverso gli interventi di efficientamento energetico, alla transizione ecologica del Paese”.

Il dubbio in merito alle spese sostenute dal 12 novembre e il 31 dicembre 2021 era sorto perché se la Manovra aveva, appunto, stabilito che le spese sostenute per visto di conformità e asseverazioni di congruità delle spese - a partire dall'entrata in vigore della legge stessa, cioè dal 1/1/2022 - erano detraibili, altrettanto non aveva fatto il precedente Decreto Antifrodi, creando un 'vuoto normativo' per quelle spese effettuate nella vigenza dello stesso (12/11/2021 - 31/12/2021).

E' stato quindi determinante questo emendamento, che va a 'toccare' l'art.121 del DL Rilancio, relativo alle procedure per le opzioni in materia di Superbonus e altri bonus edilizi (cioè sconto in fattura e cessione del credito), portando le specifiche di quanto previsto per la Manovra (cioè dal 1/1/2022) anche 'dentro' il periodo di vigenza del poi decaduto DL Antifrodi (cioè dal 12 novembre al 31 dicembre 2021).


IL TESTO DEL D.L. 228/2021 – A.C. 3431-A/R (A FRONTE) APPROVATO DALLA CAMERA, IN CORSO DI ULTIMO PASSAGGIO AL SENATO E NON ANCORA IN VIGORE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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