Tar Campania: i condòmini possono opporsi alla sopraelevazione solo se l'intervento pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Per realizzare una sopraelevazione in condominio non serve l'autorizzazzione tramite delibera condominiale, se l'opera NON modifica l’aspetto esteriore dell’edificio e quindi non incide sulla statica dello stesso.
Lo ha affermato il Tar Campania nella sentenza 381/2022 dello scorso 7 febbraio, relativa al ricorso contro il provvedimento di diniego all'istanza di sanatoria urbanistica ex art.36 Testo Unico Edilizia per la regolarizzazione di alcune opere edilizie apprtenenti ad un’unità immobiliare ubicata all’ultimo piano di un fabbricato residenziale, realizzate senza titolo edilizio, delle seguenti opere:
Il comune aveva negarto la sanatoria per:
Riguardo al primo motivo, il Tar evidenza che l'istanza di accertamento di conformità – secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato – sarebbe carente della “verifica degli indici e parametri urbanistico edilizi dell’intero fabbricato comprensivo dell’opera di cui si richiede l’accertamento di conformità”.
Non è un motivo valido, in quanto l'ente - ove non avesse potuto procedere alla verifica d’ufficio - avrebbe potuto/dovuto richiedere al ricorrente i documenti necessari per gli accertamenti, specificando dettagliatamente quali essi fossero. L’opposta generica carenza documentale non può pertanto essere sufficiente a fondare l’impugnato diniego.
Riguardo al secondo e più 'importante' motivo, il Tar da ragione al ricorrente citando integralmente l'art.1127 del codice civile, dove si prevede tra l'altro che:
La nozione di sopraelevazione trova quindi applicazione nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche, ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie.
Detto che la sopraelevazione sfrutta lo spazio sovrastante l'edificio ed occupa la colonna d'aria su cui esso insiste, l'esercizio di tale diritto non resta subordinato alla prestazione del consenso da parte degli altri condomini, a meno che non sia compromessa la statica e l'architettura dello stabile e non siano presenti limitazioni alla luce o all'aria del sottostante appartamento (ex multis: TAR Brescia n. 341/2018; C. di St. n. 2118/2017; Tribunale Napoli n. 7441/2019; Tribunale Trento 11/7/2017).
La facoltà di sopraelevare, pertanto:
Nel caso in esame, da un lato, non risulta sussistere tra i condomini un precedente accordo in senso contrario e, dall'altro, non viene allegato né tantomeno dimostrato - in positivo – da parte del Comune resistente un pregiudizio statico o architettonico. Da qui l'accoglimento del ricorso.
La sentenza si chiude esaminando nel dettaglio tutte le opere per le quali era stata richiesta la sanatoria.
A prescindere dal 'discorso' sull'accertamento di conformità, il Tar evidenzia infatti che:
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