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Assicurazione per rischio eventi calamitosi: detrazione per la cantina ok solo se la polizza copre anche la casa

Agenzia delle Entrate: se per una pertinenza dell’abitazione principale (cantina) viene stipulata un’assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi, è possibile portare in detrazione i relativi premi, ma a determinate condizioni

L'art.15 comma 1 lettera f-bis del Testo unico per le imposte sui redditi (TUIR - dpr 917/1086) dispone che i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo si possono detrarre dalle tasse per il 19% del costo sostenuto.

In tal senso, un contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrare se sia possibile portare in detrazione i premi relativi ad un'assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi stipulata per una pertinenza dell’abitazione principale (cantina).

L'AdE, sulla Posta di FiscoOggi, ha risposto in maniera affermativa, specificando la condizione imprescindibile, cioè che la polizza assicurativa sia stipulata anche per l’abitazione.

Come abbiamo già visto sopra, infatti, il TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% dei premi assicurativi pagati per la copertura del rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, ma non prevede che l’agevolazione spetti quando le polizze sono state stipulate esclusivamente per assicurare una pertinenza dell’unità immobiliare residenziale.

Il Fisco ne approfitta, inoltre, per ricordare che è necessario che il pagamento sia effettuato con versamento bancario, postale, o altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

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Spese per assicurazioni rischio eventi calamitosi: riepilogo delle regole

Ricordiamo quindi che:

  • le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir);
  • per la stessa tipologia di assicurazione la detrazione è elevata al 90% se la polizza è stipulata o rinnovata dal 1° luglio 2020 e contestualmente alla cessione a un’impresa assicurativa del credito d’imposta relativo agli interventi antisismici per i quali si può usufruire del Superbonus del 110% (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020). NB - Per prendere la detrazione al 90% l’unità immobiliare residenziale e le relative pertinenze devono trovarsi in zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3) e bisogna rispettare tutti gli adempimenti e i termini stabiliti per la detrazione del 110% e per la cessione del credito (non disponibile per la detrazione 90%).


Assicurazioni immobili per eventi calamitosi: moglie proprietaria, marito contraente. Si può detrarre?

Agenzia delle Entrate: l'agevolazione relativa ai premi sulle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate sulle unità immobiliari a uso abitativo, spetta al contraente della polizza, a prescindere da chi risulta intestatario dell’immobile oggetto della stessa.

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