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Investimenti in beni strumentali prenotati al 31 dicembre 2021 e credito d'imposta

In attesa di sapere se la proroga al 31.12.2022 del termine per l’effettuazione degli investimenti in beni ordinari e materiali 4.0 prenotati al 31.12.2021 sarà confermata in sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2022, si riepilogano alcune regole generali valevoli per le prenotazioni

L’ormai noto meccanismo della prenotazione degli investimenti in beni strumentali entro il 31 dicembre di ciascun anno consente di derogare al criterio generale del momento di effettuazione, comportando l’applicazione della disciplina agevolativa in vigore all’atto della prenotazione.

Questo principio risulta particolarmente strategico per le imprese con riferimento al 31.12.2021, in relazione agli investimenti sia in beni materiali e immateriali ordinari, sia in beni materiali 4.0, infatti:

  • per i beni materiali e immateriali ordinari la prenotazione comporta l’applicazione dell’aliquota più favorevole del 10% entro un plafond annuale di 2 milioni di euro di investimenti complessivi, ridotto a un milione per beni immateriali, di cui al comma 1054 dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), in luogo del 6% previsto sul 2022 dal comma 1055;
  • per i beni materiali inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) la prenotazione comporta l’applicazione delle aliquote più favorevoli del 50% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi, 30% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro, 10% oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, di cui al comma 1056 dell’articolo 1 L. 178/2020, in luogo rispettivamente del 40%-20%-10% previsto per il 2022 dal comma 1057.

La prenotazione al 31.12.2021, per ritenersi valida, impone allo stato attuale il rispetto del termine perentorio di effettuazione dell’investimento entro il 30.06.2022. Il mancato rispetto di tale dead line provoca l’applicazione della disciplina in vigore nell’anno successivo a quello di prenotazione, in tale fattispecie il 2022, che complessivamente risulta essere meno premiale per le imprese.

Per queste ragioni il termine del prossimo 30 giugno per la consegna o il collaudo finale del bene, diversamente rilevanti a seconda della modalità di acquisizione del bene e delle clausole contrattuali, assume un‘importanza fondamentale per le imprese beneficiarie dell’agevolazione.

Le associazioni dei produttori, in uno scenario industriale caratterizzato dai rincari energetici e dalla scarsità di semiconduttori che rendono talora insostenibile il rispetto dei termini di consegna, si sono attivate per l’inserimento di apposito emendamento al D.D.L. di conversione del D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), che, modificando i commi 1054 e 1056 dell’articolo 1, L. 178/2020, consenta la proroga del termine decadenziale di effettuazione degli investimenti prenotati nel 2021 al 31.12.2022.

La proposta interessa dunque sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari sia gli investimenti in beni 4.0; per gli investimenti in beni immateriali 4.0 inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 risulterebbe assolutamente irrilevante, dal momento che il comma 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020, modificato dalla L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), conferma l’aliquota del 20% entro un massimale di investimenti di un milione di euro per le annualità 2021-2023.

La richiesta, stando alle ultime notizie, ha ricevuto parere favorevole delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera e il testo emendato passerà al voto della Camera e del Senato.

Investimenti in beni strumentali prenotati al 31 dicembre 2021 e credito d’imposta

Le regole generali per le prenotazioni

In attesa dunque di sapere se la proroga al 31.12.2022 del termine per l’effettuazione degli investimenti in beni ordinari e materiali 4.0 prenotati al 31.12.2021 sarà confermata in sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2022, si riepilogano alcune regole generali valevoli per le prenotazioni.

L’investimento si considera validamente prenotato in caso di coesistenza delle seguenti due condizioni:

  • accettazione dell’ordine da parte del fornitore o sottoscrizione del contratto di leasing;
  • versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o versamento di un maxicanone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente nel leasing.

Qualora l’acconto o il maxicanone si rivelino incapienti ex post in seguito all’incremento del costo di acquisizione del bene originariamente pattuito, secondo quanto statuito dall’Agenzia delle entrate in risposta a Telefisco 2019, continuerebbe ad applicarsi la prenotata disciplina 2021 del comma 1056 sull’importo originario, mentre sull’eccedenza si applicherebbe la disciplina del 2022 del comma 1057.

In caso non venga rispettata la dead line prevista ex lege per l’effettuazione dell’investimento prenotato nel 2021, la prenotazione si considererà scaduta e si applicherà la disciplina vigente nel 2022 ai sensi del comma 1057 dell’articolo 1 L. 178/2020.