Dopo le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2022, che aveva inglobato il Decreto Antifrodi, e il breve 'regno' della "cessione una tantum" imposta dal DL Sostegni-Ter, le ultimissime disposizioni del DL Correttivo Antifrodi (13/2022) cambiano ancora una volta le carte in tavola.
Per fare chiarezza, in allegato è disponibile il file scaricabile (PDF) degli articoli 119, 121 e 122-bis del DL 34/2020 (Rilancio) in VIGENZA AD OGGI, di fatto coordinato con le news della Manovra e del DL 13/2022.
Altro giro altro cambio di rotta.
Davvero difficile, star dietro a tutte queste modifiche che in materia di bonus edilizi, soprattutto alla voce cessione del credito e sconto in fattura (ossia le opzioni alternative alla detrazione diretta delle agevolazioni fiscali, quelle utilizzate dalla stragrande maggioranza dei privati), continuano a materializzarsi sempre più di frequente.
C'è da sottolineare che, prima della Finanziaria 2022, del DL Sostegni Ter (4/2022) e del recente DL 13/2022, intervennero su questa misura, in ordine cronologico e non esaustivo, il Decreto Agosto (104/2020, convertito in legge 126/2020), la Legge di Bilancio 2021 (178/2020), il DL 59/2021 (convertito in legge 101/2021), il Decreto Semplificazioni Bis (77/2021, convertito in legge 108/2021), il Decreto Antifrodi (157/2021, poi confluito nella Manovra in sede di esame parlamentare).
L'ultima novità, lo sappiamo, è rappresentata dagli artt.1 e 2 del DL 13/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio scorso e in vigore dal giorno seguente.
Riassumendo:
NB - Le disposizioni sulle cessione parzali e sul codice identificativo unico si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Le regole delle 3 cessioni (2 dopo la prima) sono invece immediatamente applicabili, ma per l'operatività si dovrà per forza attendere un nuovo aggiornamento al software dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni.
La legge 234 del 31 dicembre 2021 pubblicata nell'ultima Gazzetta Ufficiale del 2021, cd. Legge di Bilancio 2022 o Manovra Finanziaria 2022, ha apportato svariate modifiche agli articoli 119, 121 e 122-bis del Decreto Rilancio (DL 34/2020 ) in relazione al Superbonus 110%, alla scelta delle opzioni alternative e ai nuovi adempimenti per contrastare le frodi fiscali, riprendendo i contenuti presenti del Decreto Antifrodi (DL 157/2021), abrogato mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo (fino al 31 dicembre 2021).
Nella Legge di Bilancio 2022, tra l'altro:
Superbonus 110%: novità della Manovra ai raggi x
Analisi di tutte le novità, lettera per lettera, dei commi 28, 29 e 30 della legge 234/2021 che ha prorogato l’applicazione del Superbonus 110% prevista per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.
In ultimo, ricordiamo che la Manovra ha inglobato (e modificato) le norme del cd. Decreto Antifrodi (157/2021), disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.
Ergo, le norme Antifrodi sono retroattive e quindi 'valgono' dall'entrata in vigore del decreto in poi.
Di recente, un emendamento al ddl di conversione in legge del DL 228/2021, cd. Milleproroghe 2022 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ha precisato che anche le spese per l'acquisizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese in materia di bonus edilizi sono detraibili, anche se sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 (pre-vigenza DL Antifrodi).
L'emendamento ha portato all'introduzione dell'articolo 3-sexies (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio), il quale dispone letteralmente che "le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021".
Bonus edilizi: detraibili anche le spese per i visti di conformità e le asseverazioni di congruità di fine 2021
Grazie ad un emendamento approvato al DDL di conversione in legge del Milleproroghe 2022, anche le spese per l'acquisizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese in materia di bonus edilizi sono detraibili, anche se sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021 (pre-vigenza DL Antifrodi).
IL TESTO AGGIORNATO E COORDINATO TRA GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL SUPERBONUS (DL RILANCIO, 34/2020) E LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 E, PER ULTIMO, DAL DL 13/2022 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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