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Tecnici asseveratori e nuovo Decreto Antifrodi: sanzioni pesantissime e assicurazioni per singolo intervento

L'articolo 2 comma 2 del nuovo Decreto Antifrodi 2 introduce nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi.

Inoltre, è previsto un nuovo massimale per le polizze assicurative che i tecnici sono tenuti a sottoscrivere.


Il Decreto Antifrodi 2 (13/2022), in vigore dallo scorso 26 febbraio, ha ripristinato in un certo modo la libera circolazione dei crediti (da UNA TANTUM a massimo 3, con condizioni precise) ma, sul fronte delle professioni tecniche, ha introdotto alcune novità che è bene riepilogare in quanto di notevole impatto.

In attesa dei possibili aggiustamenti e/o cambiamenti che, come spesso accade coi decreti-legge, potrebbero modificare lo status quo nel corso della conversione in legge del provvedimento, vediamo allo stato attuale quello che interessa in particolare agli asseveratori tecnici, i professionisti che redigono le asseverazioni previste dalla disciplina del Superbonus e che certificano congruità delle spese/prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi.

Professionisti tecnici asseveratori e Decreto Antifrodi 2: cosa cambia per sanzioni e assicurazioni

Le nuove sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative

Il comma 2 lettera a) dell’art.2 del DL 13/2022 ha inserito il comma 13-bis.1 all’art.119 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio, istitutivo del Superbonus edilizio), prevedendo nuove sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, in particolare:

  • per gli interventi di efficientamento energetico (SuperEcobonus), il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
  • per gli interventi di adozione di misure antisismici (SuperSismabonus), l'efficacia degli stessi interventi nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute;
  • per alcuni bonus edilizi (Eco e Sisma Bonus classici, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazioni, ecc.), la congruità delle spese ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Letteralmente, si stabilisce che "il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'art. 121, comma 1-ter, lett. b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata".


Queste sanzioni, quindi, sono previste come conseguenza alla presentazione di false/infedeli asseverazioni e attestazioni rilasciate per:

  • beneficiare del Superbonus 110% (fruizione diretta);
  • esercitare una delle due opzioni (sconto in fattura/cessione del credito) sia per gli interventi con detrazione 110% che per quelli con detrazione ordinaria. Il comma 1-ter, lettera b) dell’art.121 richiamato proprio dal comma 2 lett.a) dell'art.2 in parola, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, stabilisce che i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute relative agli interventi di:
    • recupero del patrimonio edilizio;
    • efficienza energetica;
    • adozione di misure antisismiche;
    • recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti;
    • installazione di impianti fotovoltaici;
    • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
    • superamento/eliminazione di barriere architettoniche.

 

Chi assevera cosa? Il recap

Facciamo un passo indietro e torniamo a quel comma 13 dell'art.119 DL Rilancio.

Ai fini della detrazione del 110% e dell'opzione per la cessione o per lo sconto della medesima detrazione, è necessario:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi di adozione di misure antisismiche, che i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, asseverino l'efficacia degli stessi interventi nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Sanzioni penali e sanzioni amministrative si sommano

NB - Il vigente (e non 'toccato) comma 14 dell'art.119 del DL 34/2020 prevede inoltre che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato (e qui si parla, quindi, delle sanzioni ex DL Antifrodi 2), ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Tradotto: le nuove sanzioni (carcere e multe) sono penali e, nel caso, si sommano a quelle amministrative.

 

Assicurazioni per singolo intervento e massimale delle polizze: cosa cambia

La lettera b) del comma 2 dell'art.2 del DL 13/2022, invece, 'tocca' il comma 14 del citato art.119, prevedendo che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi

Quindi, viene soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro: in particolare la norma stabilisce che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Prima del 26/2 funzionava invece così: i soggetti che rilasciavano attestazioni e asseverazioni erano tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.