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Finta pergotenda, ci risiamo: quando "fare ombra" porta all'abuso edilizio e alla demolizione

Tar Latina: non può considerarsi liberamente installabile una struttura metallica di circa 50 mq fissata al lastrico solare e destinata al servizio dell’abitazione collocata al primo piano dell’edificio, predisposta per il sostegno di pagliarelle o altro materiale ombreggiante

Non stupisce che, ancora una volta, ci imbattiamo in una "finta pergotenda".

Il Tar Latina, con la sentenza 97/2022, si occupa infatti di una struttura metallica fissata al lastrico solare e destinata al servizio dell’abitazione collocata al primo piano dell’edificio, predisposta per il sostegno di pagliarelle o altro materiale ombreggiante.

Per questa 'opera' il comune aveva prima sospeso i lavori, poi ordinato la demolizione e infine anche rigettato la domanda di accertamento di conformità ex art.37 del dpr 380/2001.

Vediamo i passaggi più interessanti della pronuncia che respinge il ricorso.

Finta pergotenda, ci risiamo: quando

Ingiunzione a demolire: non serve la comunicazione di avvio del procedimento

Il Tar inizia sottolineando che non è accoglibile la violazione delle garanzie partecipative dedotta con il primo mezzo di gravame, per essere stata l’ordinanza di demolizione adottata senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento poiché, vertendosi in materia di abusivismo edilizio, il potere di vigilanza dell’Amministrazione costituisce espressione di attività doverosa, i cui provvedimenti, quale l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio di comunicazioni di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 dicembre 2020 n. 12942; Latina, sez. I, 13 luglio 2020 n. 271).

Inoltre, l’ordine di sospensione che ha preceduto quello di demolizione ha comunque reso edotta parte ricorrente della pretesa ripristinatoria dell’Amministrazione, né parte ricorrente ha fornito in giudizio elementi idonei a far ritenere che, in esito ad una eventuale partecipazione procedimentale, il corso dell’azione amministrativa avrebbe potuto essere diverso, con susseguente applicabilità dell’art. 21-octies, l. n. 241 cit. (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 marzo 2021 n. 151);

 

Niente da fare: non è una pergotenda, va demolita

La grande estensione del manufatto (circa 50 metri quadri) e le caratteristiche strutturali di stabile infissione all’edificio e di soddisfazione di un’esigenza permanente non appare ascrivibile a manufatti di arredo oggetto di attività edificatoria libera, che hanno, al contrario, natura precaria, sono destinati ad esigenze transitorie e non durature e sono facilmente amovibili.

A tal riguardo può ricordarsi che, per consolidata giurisprudenza, i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando neppure la loro eventuale precarietà strutturale, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2021 n. 4165; sez. VI, 3 giugno 2014 n. 2842).

In definitiva: serve il permesso di costruire per la realizzazione della citata struttura.


Pergotenda: vera o falsa? Tutte le caratteristiche per rientrare nell'edilizia libera

L'installazione di una pergotenda nell'area cortilizia di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, area anch'essa destinata alla somministrazione, rientra nelle attività di edilizia libera?

Scopri come si era espresso il Tar Lazio nella sentenza 10005 del 22 settembre 2021!


La sanzione demolitoria non viene cancellata dalla presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia

Riguardo, infine, l'avvenuta presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, "quando sia già stato instaurato un procedimento sanzionatorio, concretizzatosi nell’adozione di un’ingiunzione a demolire, fa sì che questa perda efficacia solo temporaneamente, ossia per il tempo strettamente necessario alla definizione, anche solo tacita, del procedimento di sanatoria ordinaria, con la conseguenza che, ove questa non venga accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza la necessità, per l’amministrazione, di riadottare il provvedimento; tale mancato accoglimento non impone, peraltro, la successiva riadozione dell’atto demolitorio, con ciò attribuendo al privato, destinatario dello stesso, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, intrinseco nella mera presentazione di una domanda, finanche pretestuosa, quel medesimo provvedimento" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2021 n. 5921; sez. II, 6 maggio 2021 n. 3545).

In definitiva, la presentazione di una istanza di accertamento di conformità non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria (Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2021 n. 1432).


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