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Riforma del Catasto, si va avanti: la Camera approva le novità della delega fiscale

La commissione Finanze della Camera ha respinto l'emendamento del Centrodestra che voleva cancellare l'art.6 della delega fiscale, rubricato "Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati"

La Riforma del Catasto va avanti per la sua strada, come voluto dal Governo.

Nella giornata di giovedì 3 marzo, infatti, la commissione Finanze della Camera ha respinto l'emendamento del Centrodestra che voleva cancellare l'articolo 6 della delega fiscale licenziata dall'Esecutivo in un Consiglio dei Ministri dell'ottobre 2021 (A.C. 3343) e quindi lo stop alla revisione del catasto con la nuova mappatura dal 2026, aggiornando i valori di mercato degli immobili.

Riforma del Catasto, si va avanti: la Camera approva le novità della delega fiscale

Riforma del Catasto: di cosa si tratta

L’articolo 6 della delega fiscale - si legge nel dossier del Servizio Studi della Camera - reca la delega al Governo per l’adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all’Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.

La norma indica anche i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026).

In particolare, tale integrazione dovrà attribuire all’unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita attualizzata, rilevati in base ai valori di mercato, anche attraverso meccanismi di adeguamento periodico.

Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione.

Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali.

 

Criteri e principi direttivi

La lettera a) del comma 1 indica i criteri e principi direttivi attraverso i quali si dovrà modificare la disciplina del sistema di rilevazione catastale:

  • prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:
    • gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
    • i terreni edificabili accatastati come agricoli;
    • gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;
  • prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari (lettera b)).

 

Integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati dal 1° gennaio 2026

Il comma 2 stabilisce che il Governo è delegato ad attuare un’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sono quindi elencati i principi e criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega:

  • prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali (lettera a);
  • attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato (lettera b);
  • prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato (lettera c);
  • prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico (come individuate ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili. (lettera d).

La formulazione della delega in commento, a differenza di quanto previsto dalla legge delega del 2014, che faceva leva sull’adeguamento contestuale delle aliquote d’imposta al fine di assicurare l’invarianza del gettito fiscale, vieta di utilizzare per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, comunque, per finalità fiscali, i dati acquisiti sulla base dell’attività prevista ai sensi delle lettere, b), c) e d) e sembra pertanto escludere la rilevanza di tali attività (anche in tal caso a differenza di quanto indicato nella legge delega n. 23 del 2014), ai fini della rilevazione della capacità contributiva.