Appalti Pubblici
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Appalti pubblici: Capitolato Speciale d’Appalto e clausole sulla valutazione delle lavorazioni

La clausola capitolare inerente gli “Ingrossamenti o aumenti dimensionali” introdotti in corso d’opera che prevede il loro non riconoscimento, non può essere pretestuosamente invocata nel caso di effettiva necessità di maggiori quantitativi per l’esecuzione alla regola dell’arte dell’intervento.

Il Capitolato Speciale d’Appalto e Norme per la misura e la valutazione dei lavori

I Capitolati Speciali l’Appalto delle Opere Pubbliche prevedono clausole relative alla misurazione e valutazione dei lavori a misura, che possono corrispondere solitamente ad un testo di questo tenore:

  • “Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori”

oppure

  • “Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL”.

Queste restrizioni al riconoscimento delle lavorazioni realizzate vengono solitamente riportate nel capitolo dedicato alla CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO relative alla VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, ma si possono riscontrare ulteriori specifiche anche negli articoli capitolari inerenti i MODI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI, ed in particolare nel primo sottoparagrafo relativo alle NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI; in tale passaggio si possono rintracciare pattuizioni quali quelle esposte a seguire o similari:

  • “I materiali o apparecchiature posti in opera in quantità superiore al necessario, nonché i lavori eseguiti in quantità superiori alle dimensioni di progetto, se non espressamente previsti nel computo metrico estimativo e non richiesti dalla D.L., non verranno contabilizzati. Gli stessi non potranno essere comunque asportati a posteriori dall’Appaltatore qualora il loro lievo comprometta l’esecuzione a regola d’arte del lavoro.”
  • “I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti delle misure fissate dal progetto, o prescritte con ordine di servizio dal Direttore dei Lavori, anche se dalle misure di controllo dovessero risultare superfici, o spessori, lunghezze, cubature, pesi, ecc. superiori, quali che siano le ragioni che hanno originato tali maggiori quantità; a scopo esemplificativo e non esaustivo non verranno riconosciuti i maggiori volumi dovuti a franamenti del bordo scavo. Soltanto nel caso che il Direttore dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità, di queste si terrà conto nella contabilizzazione.”

 

Alterazione del significato di tali clausole

In alcuni appalti, seppur stipulati “a misura”, può capitare di assistere ad una interpretazione errata di tali clausole capitolari che si limita al significato letterale di dette specifiche. Sicché nel corso dell’appalto, ed in particolare nella redazione della contabilità dei lavori eseguiti, necessaria ad emettere uno stato di avanzamento lavori, l’ufficio di Direzione Lavori ritiene di poter riconoscere all’Appaltatore solo le quantità eseguite entro il limite esposto nel computo metrico estimativo allegato al progetto posto a base di gara, valutando conseguentemente le quantità maggiori quali “fatti non producenti spesa”.

In taluni casi “estremi”, la Direzione lavori può ritenere addirittura di poter legittimamente astenersi dalla misurazione delle lavorazioni eseguite, che deve avvenire in contraddittorio con l’Appaltatore, sulla base di tale interpretazione che deve considerarsi errata.

Un caso significativo risulta per esempio inerente le attività di posa di una condotta per la quale la Committenza riteneva, sulla base di una interpretazione letterale, e non contestualizzata, delle precedenti clausole capitolari, che i lavori eseguiti non potessero essere riconosciuti “nelle quantità superiori alle dimensioni di progetto”, per cui procedeva alla rilevazione della sola lunghezza dello scavo e si atteneva, per la larghezza, alla misura “fissata” e preventivata nel computo metrico estimativo all’atto dell’emissione della contabilità sebbene, durante l’esecuzione, l’Appaltatore avesse riscontrato un terreno di caratteristiche tali (sabbia) che non gli avevano permesso in alcun modo di rispettare le misure preventivate in sede di progettazione.

Tale interpretazione risulta chiaramente, non solo errata, ma contraria alle pattuizioni contrattuali e lesiva degli interessi dell’impresa affidataria e conseguentemente contraria ai principi di buona fede e correttezza che devono fondare un qualsiasi rapporto negoziale (sia esso un appalto pubblico o uno privato).

Il Capitolato Speciali d’Appalto e Norme per la misura e la valutazione dei lavori

 

Impossibilità di alterazione di un appalto “a misura” in relazione a tali clausole

Nel caso in cui trattasi di appalto “a misura”, “il computo metrico estimativo di gara costituisce un documento meramente indicativo, che assolve alla funzione di consentire l’espletamento della gara per l’individuazione dell’appaltatore, ma non dà origine di per sé ad impegni contrattuali di sorta”; “nell’appalto a misura, l’importo presunto costituisce” infatti “un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell’appalto, nonché, secondo certe regole, dell’obbligo e del diritto dell’appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto” (lodo Roma 6 aprile 2000).

Si richiama la stessa definizione di «appalto a misura», riportata all’art. 3, co. 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, il quale specifica che si ha tale tipologia di appalto qualora il corrispettivo contrattuale venga determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto. Tale articolo di legge coordinato con quanto stabilito dall’art. 59, comma 5-bis), sempre del D.Lgs. 50/2016, prevede che “Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura”, di per sé rivela che l’interpretazione riportata al precedente paragrafo risulta evidentemente errata.

Nel caso infatti in cui le quantità eseguite dall’appaltatore possano essere limitate a quelle preventivate si introdurrebbe una tipologia ibrida di appalto tra quello “a misura” e quello “a corpo” – in nessun modo prevista per norma – poiché da un lato, se le quantità risultassero minori di quelle eseguite all’Appaltatore verrebbe corrisposto l’importo derivante da quanto effettivamente realizzato (come per un classico appalto “a misura”), ma se tale quantità risultasse superiore alle preventivazioni eseguite in sede di progettazione, nulla sarebbe dovuto all’impresa per quanto maggiormente sopportato per la realizzazione dell’intervento (come accade solitamente in un appalto “a corpo” o a forfait, ove per l’intervento affidato viene pattuita tra le parti una cifra onnicomprensiva delle lavorazioni dettagliate dalle tavole grafiche senza alcuna necessità di procedere a misurazioni delle quantità eseguite, vedasi l’art. 3, co. 1, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016).

Solo quando l’appalto è dato a corpo, l’offerente deve formulare l’offerta economica attraverso la determinazione – a proprio rischio e pericolo e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche – dei fattori produttivi (quantità e costi delle materie prime, produttività del lavoro dei propri tecnici e delle proprie maestranze) necessari per la realizzazione dell’opera finita in ogni sua parte, conseguendo da ciò l’immodificabilità del prezzo determinato a corpo con assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggior o minor quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista in fase di offerta (lodo, 28 aprile 2011, n. 44).

In pratica, secondo la normativa vigente (ma anche rispetto a quella abrogata!), non vi è la possibilità di un appalto “a misura” limitato nelle quantità massime secondo le previsioni progettuali (e perciò secondo limiti pre-fissati e pre-ordinati) con una conseguente alea similare a quella di un appalto “a corpo” in riferimento ad un massimale ipotizzato, siccome tale tipologia di appalto sarebbe l’unica concorde con l’interpretazione alterata delle clausole capitolari riportate nei precedenti paragrafi, ma risulterebbe altresì totalmente in contrasto con la definizione normativa di appalto “a misura” che prevede la liquidazione in base alle dimensioni effettivamente eseguite.

 

Corretta interpretazione di tali clausole

Ma allora cosa significano gli articoli capitolari richiamati al primo paragrafo?

La dicitura “nei limiti delle misure fissate dal progetto” non deve intendersi riferibile alle dimensioni di opere ben definite tramite “disegni di progetto” che non possono avere natura per così dire “variabile” in relazione alla tipologia stessa del lavoro ed allo stato effettivo dei luoghi, per cui non può prescindere dalle reali necessità ed esigenze ricollegate alla natura dei luoghi e alle specificità delle lavorazioni stesse; ciò poiché l’intento di tale clausola risulta quello di scoraggiare qualsiasi pretestuoso ed arbitrario ingrossamento delle dimensioni, non realmente necessario ai fini della regolare esecuzione delle opere, ma atto ad aumentare il corrispondente guadagno economico dell’esecutore, oppure introdotto unilateralmente dallo stesso appaltatore senza una motivata ragione tecnica, che sia correttamente condivisa con la Committenza ed approvata dalla stessa.

In pratica l’ingrossamento o aumento dimensionale non può essere applicato a quegli aumenti delle lavorazioni indispensabili a dare l’opera eseguita alla regola dell’arte e che di fatto sono stati solamente “preventivati” nel computo del progetto posto a base di gara in una misura minima, quale previsione di quella “necessaria” (ma non da ritenersi vincolante in un appalto a misura per la stessa definizione dell’appalto che prevede il pagamento di quanto effettivamente realizzato in corso d’opera), ma che devono evidentemente risultare tali da adeguarsi alla situazione specifica all’atto della loro esecuzione. 

...CONTINUA.

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