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Agevolazioni prima casa: riepilogo dei termini e delle sospensioni dopo il Milleproroghe 2022

Agenzia delle Entrate: rientra tra quelli sospesi fino al 31 marzo 2022 il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione

La legge 15/2022, di conversione del DL 228/2021 - Milleproroghe 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° marzo 2022, è andata a toccare anche le agevolazioni edilizie per la prima casa (bonus prima casa), proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini prevista, di cui all’art. 24 del Dl 23/2020, nell’ambito della disciplina volta ad agevolare l’acquisto della c.d. “prima casa” (in relazione alla quale trova applicazione, sussistendo le condizioni di legge, l’aliquota al 2% per la determinazione dell’imposta di registro dovuta).

In tal senso, l'Agenzia delle Entrate ha risposto di recente - sulla Posta di FiscoOggi - ad un quesito di un contribuente il quale chiede se è ancora sospeso il termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni.

La risposta dell'Ade è ovviamente affermativa, posto che la proroga è stata disposta dalla legge di conversione (Allegato della legge n. 15/2022) che ha inserito il comma 5-septies nell’articolo 3 del Milleproroghe: rientra infatti, tra quelli sospesi fino al 31 marzo 2022, il termine dei 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione.

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Il differimento interessa anche altri termini, e cioè:

  • il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici c.d. “prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto;
  • il termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
  • il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

NB - I termini di cui sopra erano già stati sospesi da marzo 2020 a dicembre 2021 da sopracitato art.24 del 23/2020. Per effetto della nuova sospensione, quindi, i termini entro i quali bisogna porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa riprenderanno a decorrere dal 1° aprile 2022.