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Banca dati abusivismo edilizio: decreto in Gazzetta Ufficiale! Quali informazioni e chi può accedere

Nella Banca Dati, istituita con decreto MIMS dell'8 febbraio 2022, saranno raccolte e rese disponibili le informazioni sugli immobili e le opere realizzate in violazione di legge. Nella prima fase la banca dati sarà alimentata con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle segnalazioni effettuate dai Comuni

La banca dati nazionale dell'abusivismo edilizio (BNDAE) è ufficialmente operativa con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo, del decreto del MIMS dell'8 febbraio 2022 attuativo della stessa, in vigore dal 13 marzo 2022.

Banca dati abusivismo edilizio: decreto in Gazzetta Ufficiale! Quali informazioni e chi può accedere

Banca dati abusivismo edilizio: cos'è

La BNDAE:

  • è alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all'art. 1, comma 27, della legge 205/2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al presente decreto le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi;
  • è strutturata sulla base delle disposizioni contenute nel dpr 380/2001 e s.m.i., per le finalità di cui all'art. 1, commi 26 e 27, della legge 205/2017.

Il contenuto informativo minimo della BDNAE è costituito dalle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente inviate dai comuni per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell'art. 31 comma 7 del dpr 380/2001.

 

Gli obiettivi

La BNDAE è sviluppata con le seguenti finalità:

  • a) censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale per tutelare la corretta gestione, la sicurezza e la riqualificazione del territorio;
  • b) rendere disponibili i dati per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
  • c) integrare ed omogeneizzare le informazioni e i dati anche territoriali disponibili presso le amministrazioni competenti;
  • d) agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei comuni e la gestione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 205/2017.

 

 

BNDAE: alimentazione e accesso

Nella prima fase la banca dati sarà alimentata con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle segnalazioni effettuate dai Comuni. Le successive estensioni avverranno con la collaborazione dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e dei Comuni.

Nella banca dati saranno censiti i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale e le relative informazioni potranno essere consultate dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio. Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni.

Le amministrazioni e gli enti competenti in materia di abusivismo sono tenuti ad alimentare la banca dati, a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi.

Le informazioni confluite nella BDNAE, quindi, sono rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti e agli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, e all'ANCI.

 

L'accesso alla BDNAE avviene tramite Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID), per tutti i soggetti che debbano accedere ai servizi fruibili tramite l'interfaccia utente messa a disposizione dalla BDNAE.


IL DECRETO DEL MIMS DELL'8 FEBBRAIO 2022 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

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