Cassazione: in materia urbanistica, mai nessuna legge regionale, neppure se promulgata dalle Regioni a statuto speciale, può derogare a quanto dispone e prevede la legge dello Stato.
Si tratta di un principio ampiamente consolidato in sede di giurisprudenza penale, ma la Cassazione ci torna sopra ancora una volta perché evidentemente il problema esiste e, come abbiamo avuto modo di verificare spesso - e anche di recente - con altre pronunce, in particolare afferenti alla sismica, non sempre le istituzioni locali sono perfettamente allineate.
Il concetto è piuttosto semplice e immediato: in materia urbanistica (e quindi anche nei casi di abusivismo edilizio), le norme statali prevalgono su quelle regionali (anche nelle Regioni a statuto speciale).
Per questo motivo, la chiusura di un terrazzo con materiale leggero realizzata in assenza di permesso di costruire e autorizzazione sismica è reato penale ex art. 44 comma 1 lett.b) del dpr 380/2001.
Secondo i giudici di merito, i due privati hanno realizzato in zona sismica, in assenza del permesso di costruire, senza dare previo avviso al Genio Civile e senza autorizzazione di questo (cioè l'autorizzazione sismica), la trasformazione di un terrazzino in parte di un ambiente chiuso adibito a cucina-soggiorno, per una superficie pari a circa 34 metri quadrati, altezza alla gronda di circa 2,25 metri e volume non autorizzato di circa 77,45 metri cubi, nonchè il collegamento di un balcone interno al predetto terrazzino, e la realizzazione su questo di un vano con copertura e chiusura in coibentato di superficie pari a circa 5 metri quadrati.
Non solo: sono stati realizzati, sempre in zona sismica, in assenza del permesso di costruire e senza dare previo avviso al Genio Civile e senza autorizzazione di questo, lavori di sbancamento per la realizzazione di una strada di accesso ad un terreno, realizzando sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.
Scondo gli imputati, le opere risultano assentite a norma dell'art.20 della legge siciliana n.4/2003, come riconosciuto anche dalle autorità competenti, le quali hanno rilasciato concessione in sanatoria senza apposizione di condizioni in data 5 dicembre 2017, anche tenendo conto del versamento di un'oblazione.
L'art. 20 sopracitato, sottolinea la difesa, consente la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a 50 metri quadrati con strutture precarie.
La Cassazione respinge la tesi di cui sopra, evidenziando che:
Rifacimento solai e demo-ricostruzione di tramezzature interne: tra autorizzazione sismica e deroghe regionali
Posto e chiarito quanto sopra, la necessità del permesso di costruire ai fini dell'applicabilita dell'art.44 del TUE per le opere di cui è stata accertata l'esistenza deve essere valutata in considerazione della disciplina urbanistica nazionale.
Le opere di cui è stata accertata l'esistenza consistono precisamente:
Per entrambi i tipi di opera, ai sensi del testo Unico Edilizia, è necessario il permesso di costruire.
L'autorizzazione sismica, gli obblighi concernenti il preavviso scritto al Genio civile e la necessità di acquisire l'autorizzazione sismica, a norma dell'art.83 comma 1 TUE, riguardano "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zona sismica (...)".
Tale previsione indica l'oggetto di pertinenza della disciplina in materia di costruzioni in zone sismiche.
Ad essa, quindi, si fa riferimento ai fini della interpretazione:
Le nozioni di "costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", ovvero di "lavori", continua la Cassazione, hanno vasto campo di applicazione.
In particolare, proprio sul presupposto che la previsione della fattispecie incriminatrice di cui all'art.95 del dpr 380/2001 non sia limitata agli edifici, ma si estenda ad ogni opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, si è precisato che la violazione della disposizione appena citata è integrata dall'inosservanza degli obblighi di preavviso e di autorizzazione anche con riguardo alla costruzione di semplici "volumi tecnici", all'installazione di pannelli autostradali a messaggi variabili, all'edificazione di muri di semplice recinzione costruiti con dei "forati" e alla realizzazione di una piscina prefabbricata priva di elementi di muratura e di cemento armato.
In considerazione di ciò, chiudono gli ermellini, non risulta in alcun modo irragionevole la riferibilità di esse anche alla realizzazione di una strada, effettuata mediate sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.
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